Non rientrano nel diritto di cronaca foto maliziose ‘carpitè alla deputata – CASSAZIONE PENALE, Sezione V., Sentenza n. 42643 del 03/11/2004


La pubblicazione di foto senza veli ed allusive,
avvenuta senza il consenso dell’interessata, oltre a costituire un illecito
civile per lesione del diritto all’immagine, puo’ costare anche una condanna per
diffamazione quando le immagini siano tali da offendere la reputazione della
persona ritratta. La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha
confermato la condanna per diffamazione a mezzo stampa a carico di un
giornalista e del direttore responsabile di un noto settimanale che aveva
pubblicato foto dell’on. Gabriella Carlucci – ritratta durante una sfilata – con
pesanti allusioni alla sua attività politica e alla sua avvenenza. La Suprema
Corte, respingendo i ricorsi dei due giornalisti, che avevano invocato il
diritto di satira, ha spiegato che in tema di diffamazione commessa con il mezzo
della stampa, l’offesa personale non puo’ in alcun modo essere legittimata
invocando l’esercizio della satira, la quale puo’ avere certamente intenti
polemici, ma, per essere legittima, "deve essere comunque intesa a sferzare i
vizi, le abitudini e le concezioni delle persone, in quanto manifestazioni di
ricorrenti debolezze umane, ovvero a disvelare l’incongruenza o il ridicolo dei
valori costituiti nella cultura ufficiale, ma non puo’ considerarsi satirico un
insulto gratuito, fondato su luoghi comuni e privo di qualsiasi aggancio con la
reale condotta della persona criticata, solo perchè espresso in una parafrasi o
in una similitudine più o meno fantasiose"; infatti, hanno ammonito i Supremi
Giudici, "sarebbe un ben strano concetto di democrazia quello che autorizzasse a
considerare esercizio del diritto di cronaca sbirciare furtivamente tra le gambe
delle donne in politica; mentre è certamente espressione di un maschilismo
becero e ormai fuori tempo quello che pretende di determinare esclusivamente in
termini sessuali il valore di una donna".

 



CASSAZIONE PENALE, Sezione V., Sentenza n. 42643 del 03/11/2004

 


Motivi della decisione

1. C. G. e S. M. impugnano per
cassazione la sentenza che ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in
ordine al delitto di diffamazione, quanto a G., e al delitto di cui all’art. 57
C.P, quanto a M., commessi ai danni di G. C., di cui avevano pubblicato sul
settimanale (Omissis) del 22 gennaio 1998 alcune fotografie maliziosamente
scattate dal basso di una passerella, allo scopo di scoprirne le parti intime
appena velate da slip trasparenti, e accompagnate da un commento riferito alla
sfortunata partecipazione della presentatrice alle elezioni comunali a Roma, con
ironiche allusioni alla trasparenza politica e alle effettive qualità della
candidata.

C. G. deduce violazione di legge
e vizio di motivazione, protestando la propria estraneità al delitto di
diffamazione, sia perchè egli si era limitato a vendere lo fotografie
all’agenzia di stampa, senza contribuire in alcun modo alla scelta delle
istantanee da pubblicare, sia perchè non aveva alcuna responsabilità per il
commento pubblicato a corredo delle immagini, che, contrariamente a quanto
affermato dai giudici del merito, non erano di per sè offensive.

2. S. M. propone cinque motivi
d’impugnazione.

Con il primo motivo il
ricorrente deduce violazione dell’art. 595 C.P. e vizi di motivazione della
sentenza impugnata, sostenendo che non era stata lesiva della reputazione di G.
C. la pubblicazione delle fotografie, perchè le pose ritratte non erano nè
volgari nè volontarie, sicchè non potevano avere alcun riferimento alle
qualità morali o sociali della presentatrice. E infatti secondo la
giurisprudenza di legittimità non è il nudo in sè che puo’ essere considerato
lesivo, bensi’ l’eventuale contesto degradato e volgare in cui ne sia inserita
la pubblicazione. Mentre le fotografie di G. C., essendo state scattate nel
corso di una sfilata di moda presentata dalla presentatrice, non era nè
degradato nè volgare; e quindi contraddittoriamente la corte del merito ha
ritenuto offensive le fotografie sol perchè ne lasciavano intravedere le
natiche, il pube e la vagina. Nel caso in esame sarebbe configurabile tutt’al
più un abuso di immagine.

Con il secondo motivo il
ricorrente deduce violazione dell’art. 51 C.P. e mancanza di motivazione della
sentenza impugnata, lamentando l’apodittico diniego della esimente
dell’esercizio del diritto di cronaca e di satira. Sostiene che la concomitanza
tra l’attività politica e di spettacolo di G. C. rendeva di interesse pubblico
il servizio fotografico e che costituiva lecito esercizio del diritto di satira
l’accostamento tra le qualità fisiche e le presumibili qualità politiche della
candidata, in quanto non espressivo di disprezzo.

Con il terzo motivo il
ricorrente deduce violazione degli art. 13 e 21 legge n. 47 del 1948 e lamenta
che apoditticamente i giudici del merito abbiano ritenuto configurabile
l’aggravante della attribuzione di un fatto determinato, non potendo essere
considerato sufficiente a tal fine il riferimento del settimanale al "vestito da
scandalo" indossato dalla presentatrice, posto che dalle stesse fotografie
risultava evidente l’assoluto conformismo dell’abito indossato da G. C., corto
al ginocchio.

Con il quarto motivo il
ricorrente lamenta l’ingiustificato e illegittimo diniego del beneficio della
non menzione della condanna, motivato con riferimento a un presunto disprezzo
degli imputati per le più elementari regole di deontologia professionale,
certamente inidoneo quale indice di gravità del reato e comunque
contraddittorio con la valutazione posta a fondamento del riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti.

Con il quinto motivo infine il
ricorrente deduce violazione degli artt. 132 e 133 C.P. e vizio di motivazione
della sentenza impugnata, lamentando che gli sia stata irrogata una pena
identica a quella irrogata a C. G., dichiarato colpevole di un delitto, quello
di diffamazione, ben più grave di quello di cui all’art. 57 C.P. a lui
addebitato.

3. Ai fini della decisione sui
ricorsi è preliminare stabilire se la pubblicazione delle fotografie della
querelante G. C. possa essere considerata di per sè diffamatoria, prescindendo
dal commento che le accompagno’.

Secondo quanto prevedono l’art.
10 C.C. e l’art. 97 primo coma della legge 22 aprile 1941 n. 633, sulla
protezione del diritto d’autore, è civilmente illecita la pubblicazione
dell’immagine altrui senza consenso dell’interessato, quando non sia collegata a
fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico (Cass. civ., sez. I, 15 marzo
1986, n. 1763, m. 445077) ovvero quando sia comunque "tale da arrecare
pregiudizio all’onore, alla reputazione, al decoro della persona medesima"
(Cass. civ., sez. I, 5 aprile 1978, C. 1557, m. 390943). L’art. 595 C.P.,
invece, punisce a titolo di diffamazione l’offesa all’altrui reputazione.

Sicchè, mentre per aversi
illecito civile è sufficiente che la pubblicazione leda anche solo il decoro
della persona ritratta (Cass., sez. I, 15 marzo 1986, n. 1763, m. 445078), per
aversi invece l’illecito penale previsto dall’art. 595 C.P. è indispensabile la
lesione della reputazione della persona interessata. E per questa ragione nella
giurisprudenza di questa Corte si è escluso che la pubblicazione dell’immagine
nuda di una persona possa di per sè essere punita a titolo di diffamazione,
quando il contesto pornografico della pubblicazione non sia caratterizzato da
degrado e volgarità tali da dar luogo ad ambiguità (Cass., sez. V, 19 aprile
2002, Fantauzzi) circa il consenso dell’interessato.

Nel caso in esame non v’è
dubbio che le immagini pubblicate siano tali da ledere il decoro di G. C.,
perchè ne espongono le parti intime in posizioni evidentemente idonee a lederne
il sentimento della propria dignità personale. Secondo la comune
interpretazione, invero, il concetto di decoro viene riferito, in
contrapposizione al concetto di onore in senso stretto, a tutte le qualità
diverse da quelle morali, come la dignità fisica e intellettuale o
professionale di una persona (Cass., sez. V, 30 novembre 1988, Adamo, m.
183931).

Non si puo’ escludere peraltro
che la pubblicazione delle fotografie sia idonea di per sè a ledere la
reputazione di G. C., benchè risulti evidente dall’intero contesto del servizio
fotografico che le immagini furono abusivamente carpite durante una pubblica
sfilata di moda contro la volontà dell’interessata, che era vestita in modo del
tutto consono al contesto ambientale in cui operava come presentatrice di
modelli da lei stessa firmati.

E’ indiscusso infatti che per
reputazione deve intendersi l’opinione sociale dell’onore di una persona (Cass.,
sez. V, 28 febbraio 1995, Labertini, m. 201054). Ma le immagini pubblicate sono
di per sè tali da attribuire alla presentatrice un comportamento compiacente e
ammiccante. Sicchè non pare possa dubitarsi che una lesione all’onore di G. C.
derivo’ anche dalla pubblicazione in sè delle fotografie, benchè
proditoriamente carpite contro la sua volontà.

Questa conclusione comporta come
conseguenza il rigetto del ricorso di G..

4. Per quanto attiene alla
posizione di S. M., d’altro canto, va rilevato che la contestuale pubblicazione
delle fotografie e dell’allusivo commento che le corredava fu tale da ledere
ulteriormente la reputazione della querelante.

Se è vero infatti che la
pubblicazione delle fotografie controverse era di per sè lesiva della
reputazione di G. C., altrettanto vero è che qualsiasi immagine puo’ comunque
contribuire ad attribuire significato lesivo a un testo (Cass., sez. V, 12
dicembre 1991, Benincasa, m. 189102). E non v’è dubbio che nel caso in esame le
indecorose fotografie di G. C. furono utilizzate, più o meno esplicitamente,
per sostenere che le sole effettive qualità della presentatrice erano quelle
visibili al di sotto delle sue gonne, sicchè male aveva fatto la candidata a
non farne mostra durante la campagna elettorale.

Il ricorrente sostiene che
questo assunto, quand’anche lesivo della reputazione di G. C., costituisca
comunque esercizio del diritto di cronaca e di satira. Ma sarebbe un ben strano
concetto di democrazia quello che autorizzasse a considerare esercizio del
diritto di cronaca sbirciare furtivamente tra le gambe delle donne in politica;
mentre è certamente espressione di un maschilismo becero e ormai fuori tempo
quello che pretende di determinare esclusivamente in termini sessuali il valore
di una donna.

Secondo la giurisprudenza di
questa Corte, "il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca
essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l’altro, nella
narrazione di fatti, bensi’ nell’espressione di un giudizio o, più
genericamente, di un’opinione che, come tale, non puo’ pretendersi rigorosamente
obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non puo’ che essere fondata su
un’interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti" (Cass.,
sez. V, 16 aprile 1993, Barile, m. 194300). Per questa ragione, quando il
discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa, non pone un
problema di veridicità di proposizioni assertive e i limiti scriminanti del
diritto garantito dall’art. 21 Cost. sono solo quelli costituiti dalla rilevanza
sociale dell’argomento e dalla correttezza di espressione (Cass., sez. V, 24
novembre 1993, Paesini, m. 196459). Sicchè "il limite all’esercizio di tale
diritto deve intendersi superato, quando l’agente trascenda ad attacchi
personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di
pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacchè, in tal
caso, l’esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell’ambito di una critica
misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell’aggressione alla sfera morale
altrui, penalmente protetta" (Cass., sez. V, 20 gennaio 1984, Saviane, m.
163712).

Com’è stato già chiarito, cio’
che determina l’abuso del diritto di critica, quindi, "è la gratuità delle
espressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione; è l’uso dell’argumentum
ad hominem, inteso a screditare l’avversario politico mediante l’evocazione di
una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne
i programmi e le azioni" (Cass., sez. V, 19 maggio 1998, Diaconale, m. 211482).
Nè l’offesa personale puo’ risultare legittimata da una forma espressiva che
pretenda di suscitare ilarità. La satira puo’ avere certo intenti polemici, ma
deve essere comunque intesa a sferzare i vizi le abitudini e le concezioni delle
persone, in quanto manifestazioni di ricorrenti debolezze umane, ovvero a
disvelare l’incongruenza o il ridicolo dei valori costituiti nella cultura
ufficiale. Sicchè non puo’ essere considerato satirico un gratuito insulto sol
perchè espresso in una parafrasi o in una similitudine più o meno fantasiose.
Se è vero che la deformazione grottesca della realtà è propria della satira,
è anche vero che il discorso satirico è necessariamente ambiguo, collocato a
metà strada tra descrizione e manipolazione dei fatti. Non puo’ essere
considerato esercizio di satira un banale insulto fondato su luoghi comuni e
privo di qualsiasi aggancio con la reale condotta della persona criticata.

Il secondo motivo del ricorso di
S. M. è pertanto infondato.

5. Inammissibili sono invece i
restanti tre motivi del ricorso di S. M..

Il terzo motivo è inammissib

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