Il riciclaggio è indentificabile in un “quid pluris” idoneo ad alterare o manipolare il bene – CASSAZIONE PENALE, Sezione II, Sentenza n. 41459 del 25/10/2004

Perchè si configuri la
fattispecie di cui all’articolo 648-bis del c.p., non basta il semplice possesso
del bene di illecita provenienza, alterato in modo da ostacolarne
l’identificazione della provenienza delittuosa, ma occorre un "quid pluris"
idoneo a indicare, secondo gli ordinari criteri di valutazione della prova, che
la condotta, consistita nella suddetta alterazione o manipolazione del bene, sia
riconducibile all’imputato (nella specie, tale "quid pluris" era stato
ravvisato, secondo la Cassazione in modo adeguatamente motivato, nel fatto che
l’imputato, per trasportare un carico di tabacchi di contrabbando, stesse
adoperando l’autoveicolo, oggetto della contestazione di riciclaggio, di
illecita provenienza e con documenti e targhe falsificati: trattavasi di una
circostanza fattuale ritenuta dal giudice di merito dimostrativa, anche alla
luce del comportamento processuale del prevenuto, della sua responsabilità,
quanto meno nelle forme del concorso di persone nel reato, anche per le
operazioni di "camuffamento" dell’origine dell’autoveicolo, considerate
strumentali e necessarie per la commissione del reato di contrabbando).

 


CASSAZIONE PENALE, Sezione II, Sentenza n. 41459
del 25/10/2004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:

Dott. SIRENA Pietro A. –
Presidente

Dott. CONZATTI Alessandro –
Consigliere

Dott. CASUCCI Giuliano –
Consigliere

Dott. CARDELLA Fausto –
Consigliere

Dott. FUMU Giacomo –
Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Calabrese Giovanni;

avverso la sentenza, in data
9.11.2001, della Corte di appello di Milano;

visti gli atti, il
provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal
Consigliere Dr. Fausto Cardella;

udita la requisitoria del
Pubblico Ministero, rappresentato dal s.p.g., Dr. Galasso Aurelio, che ha
concluso per il rigetto del ricorso, con rettifica della pena;

Con
sentenza in data 9.11.2001 la Corte di appello di Milano, confermava in parte la
sentenza del Gip presso il Tribunale di Milano, in data 22.2.2001, con la quale
Calabrese Giovanni era stato condannato per il reato di cui all’art. 648 bis c.p.,
quello di falso in certificazione, ritenuta la continuazione con il reato di
contrabbando, di cui ad una precedente sentenza divenuta irrevocabile, e
rideterminava la pena della multa, inflitta dal primo giudice, in L. 6.000.000.


Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, il quale
denuncia: 1) Erronea applicazione della legge penale (art. 606, lett. b), e)
c.p.p.) e manifesta illogicità della motivazione emergente dal testo.


Non vi è prova che il ricorrente abbia posto in essere la condotta materiale
ascrittagli. Il solo possesso del bene di illecita provenienza puo’, bensi’,
essere considerato prova del reato di ricettazione, per il reato di riciclaggio,
invece, non è sufficiente ma occorre provare che il soggetto abbia effettuato
l’operazione atta ad occultare la provenienza del bene stesso.

La
doglianza è infondata. Effettivamente, perchè si configuri la fattispecie di
cui all’art. 648 bis, c.p., non basta il semplice possesso del bene di illecita
provenienza, alterato in modo da ostacolarne l’identificazione della provenienza
delittuosa, ma occorre un quid pluris idoneo ad indicare, secondo gli ordinari
criteri di valutazione della prova, che la condotta, consistita nella suddetta
alterazione o manipolazione del bene, sia riconducibile all’imputato. Sennonchè,
nel caso di specie, tale quid pluris è stato individuato dalla corte
territoriale nel fatto che l’imputato stesse adoperando l’automezzo, di illecita
provenienza e con documenti e targhe falsificati, per trasportare un prezioso
carico di tabacchi di contrabbando. Da tale circostanza, valutata anche alla
luce del comportamento processuale dell’imputato, la Corte d’appello ha dedotto,
con argomentazioni scevre da vizi logici, la responsabilità del ricorrente,
quanto meno nelle forme del concorso di persone nel reato, anche per le
operazioni di camuffamento dell’origine dell’automezzo, operazioni ritenute
strumentali e necessarie per la commissione del reato di contrabbando.

In
ogni caso, osserva ancora il ricorrente, non sussisteva il reato di riciclaggio
perchè non erano state del tutto perse le tracce della originaria provenienza
del bene, la cui identificazione, pertanto era ancora possibile. L’alterazione
del numero del telaio di un’autovettura, fattispecie in esame, non integra gli
estremi del reato ipotizzato.


Entrambi gli argomenti sono infondati. Il Collegio aderisce alla
giurisprudenza di questa Corte secondo cui "la sostituzione della targa di
un’autovettura, che costituisce il più significativo, immediato e utile dato di
collegamento della res con il proprietario che ne è stato spogliato, ovvero la
manomissione del suo numero di telaio, devono ritenersi operazioni tese ad
ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa della cosa ed
integrano, pertanto, il reato di riciclaggio di cui all’art. 648 bis cod.pen.
Con tale disposizione, infatti, il legislatore ha voluto reprimere sia le
attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente,
sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati
esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza
delittuosa". (Cass. Pen. 1997, sent.

09026, 11/6/97-3/10/97, Sez. 2^, Riv. 208747, pres.


Consoli, Ric. Pirisi).

E’
appena il caso di notare, infine, che non occorre davvero, perchè si configuri
la fattispecie in esame, che, a seguito delle operazioni di camuffamento, vadano
del tutto smarrite le tracce della provenienza del bene, essendo sufficiente che
dette operazioni ostacolino, pur senza renderla impossibile, tale ricerca.


La corte ha modificato in peggio la pena della multa, sulla quale si era formato
il giudicato, innalzandola da 2 a 4 milioni di lire. A nulla rileva che sia
stata esclusa la sanzione pecuniaria inflitta per il contrabbando, trattandosi
di cosa affatto diversa.


Questo motivo di ricorso è fondato.

La
sanzione amministrativa, comminata per alcune fattispecie penali, tra le quali
quella di contrabbando in argomento, è irrogata dalla competente autorità
amministrativa o, di norma, dallo stesso giudice penale allorquando decide in
ordine ai reati che la prevedono. Essa, ancorchè accessoria, è del tutta
avulsa dalla pena per il reato e non interferisce con la stessa. Ne deriva che
in caso di continuazione, ex art. 81, cpv., c.p., tra reati che prevedono le
pene ordinarie e reati che prevedono anche sanzioni amministrative, la
determinazione della pena ordinaria segue gli ordinari criteri, indicati
dall’art. 81 citato, ma alla stessa andrà aggiunta la sanzione amministrativa,
pure se il reato che la prevede non sia quello più grave. Senza impugnazione,
dunque, non sarebbe stato possibile peggiorare la pena, nella specie quella
della multa, a prescindere dalla sorte della sanzione amministrativa, la cui
eliminazione, peraltro, resta coperta da giudicato.


Conseguentemente va rideterminata la pena della multa, riportandola a quella
originariamente irrogata dal primo giudice, pari a Euro 1.032.

 


P. Q. M.

 

Annulla senza rinvio la
sentenza impugnata limitatamente all’aumento della pena della multa che
ridetermina in Euro 1,032.

Rigetta nel resto.

Cosi’ deciso in Roma, il 6
ottobre 2004.

Depositato in Cancelleria il 25
ottobre 2004

 

https://www.litis.it

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