Videofonini. Lecite le videochiamate ad uso personale, no alla diffusione di immagini senza il consenso degli interessati


Lecite le videochiamate ad uso personale. No, invece, alla
diffusione di immagini, anche attraverso Internet,  senza il consenso degli
interessati. Cautele anche per l’uso indebito di videofonini sul luogo di
lavoro. E’ opportuno che le imprese produttrici sviluppino la ricerca di nuovi
dispositivi tecnologici, dotando ad esempio i cellulari di segnali anche
luminosi, che rendano evidente a terzi che la fotocamera o la videocamera dei
telefonini è in funzione o rendendo più semplice bloccare l’immagine senza
interrompere la conversazione.


Il Garante (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi,
Mauro Paissan) interviene per chiarire i limiti per un corretto uso dei
videofonini. I nuovi cellulari dotati di videocamere, infatti, consentono con
facilità di registrare fotografie e filmati, comunicando a singoli o
diffondendo immagini e suoni in tempo reale. Si tratta per lo più di
applicazioni lecite utilizzate prevalentemente nell’ambito di relazioni
interpersonali. I nuovi dispositivi, in crescente evoluzione, denotano tuttavia
alcune potenzialità che permettono di violare più facilmente, anche
involontariamente, i diritti delle persone interessate dalla ripresa, come pure
terzi inconsapevoli. I videotelefoni possono essere in particolare impiegati per
usi invasivi –in luoghi sia pubblici, sia aperti al pubblico, sia privati– della
sfera privata e lesivi di altri diritti e libertà fondamentali, tra i quali
spicca la libertà di conversare e di comunicare in assenza di molestie e
intercettazioni indebite. Le immagini e i suoni sono infatti dati personali che
in alcuni casi possono anche essere sensibili, quando riguardano lo stato di
salute, la sfera politica, religiosa o sindacale o le abitudini sessuali.


Rispetto ai cellulari che inviano

Mms
,
in ordine ai quali il Garante si è già pronunciato nel marzo del 2003, i
videofonini offrono nuove funzionalità: sono dotati di videocamere di
dimensioni molto ridotte, orientabili in vario modo e con diverse funzioni
(anche di ingrandimento di immagini) mediante le quali si possono effettuare
agevolmente alcune riprese anche durante una conversazione. Tali riprese possono
essere realizzate anche clandestinamente, grazie alla ricorrente assenza
nell’apparecchio di segnali luminosi o acustici che  segnalino a terzi la
ripresa in atto. Con questi apparecchi è possibile raccogliere immagini e suoni
anche nel corso di una chiamata e trasmettere immagini relative a chi chiama, a
chi è chiamato e a cio’ che  si svolge attorno a loro.


Si tratta, dunque, di un uso ulteriore rispetto all’utilizzazione
ordinaria del cellulare che consente di raccogliere, archiviare o condividere
con terzi, immagini e suoni anche in rete e diffonderle in tempo reale
attraverso strumenti informatici, telematici e televisivi. Anche rispetto alle
fotocamere e videocamere digitali, il collegamento diretto con lo strumento
telefonico rappresenta un elemento distintivo di rilievo.


Ecco allora le regole richiamate dal Garante. Se le videochiamate
sono utilizzate ad uso personale e le immagini rimangono nella sfera personale o
circolano solo tra un numero ristretto di persone, non si applica il Codice
sulla protezione dei dati personali. Chi utilizza l’apparecchio è tenuto, anche
in questi casi, a rispettare gli obblighi previsti in materia di sicurezza dei
dati, a risarcire i danni anche morali nel caso cagioni danni a terzi, a non
ledere il diritto all’immagine e al ritratto.


Sarebbe invece illecita una comunicazione sistematica attraverso
il videofonino o una diffusione anche via Internet delle immagini, senza
rispettare i diritti degli interessati e chiedere, quando è necessario, il
preventivo consenso, libero e informato (che deve essere manifestato per
iscritto in caso di dati sensibili). L’informativa ed il consenso riguardano
anche eventuali terzi, identificati o identificabili,  ripresi nelle immagini.
Il Garante richiama l’attenzione anche sull’eventualità che in determinati
uffici pubblici, luoghi pubblici e privati o aperti la pubblico, l’uso dei
videotelefoni sia inibito. Si tratta di limiti e cautele (in alcuni Paesi
introdotti anche con norme) che possono essere prescritti legittimamente da
soggetti pubblici e privati e che, se non sono rispettati, rendono il
trattamento illecito o non corretto. Garanzie vengono richiamate anche per l’uso
di immagini in forum on line.


L’Autorità ha, infine, invitato imprese produttrici di
apparecchi o impegnate nella realizzazione di software di valutare
l’opportunità di dotare di cellulari di nuove funzioni, tra cui anche segnali
luminosi, per rendere più evidente a terzi che il videotelefono è in funzione,
come pure di funzioni per il blocco della trasmissione dell’immagine senza che
venga interrotta la conversazione.


Il provvedimento è stato adottato al termine di una
consultazione pubblica sull’argomento, all’esito della quale il Garante ha
tenuto conto di alcuni suggerimenti pervenuti.

https://www.litis.it

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