Dalla Corte di Giustizia vincoli stretti alle espulsioni – Corte di Giustizia Europea, sentenza C 215/ 03 del 17/02/2005

Uno Stato
membro non puo’ imporre ai cittadini comunitari l’obbligo di esibire un valido
documento di riconoscimento se lo stesso trattamento non è previsto per i suoi
cittadini.
Questa la risposta della Corte di giustizia di Lussemburgo ( sentenza C 215/ 03,
depositata ieri) chiamata in causa dal tribunale olandese impegnato a decidere
sul ricorso inoltrato da un giovane turista francese espulso dal territorio
nazionale, dopo essere stato sottoposto a custodia cautelare, perchè non in
possesso di carta d’identità o passaporto validi.
La decisione era stata presa in conformità con l’ordinamento olandese che
impone ai cittadini comunitari che soggiornino nei Paesi Bassi l’obbligo di
portare sempre con loro un documento valido d’identità: dovere che, non essendo
contemplato per gli olandesi, costituisce ” secondo la Corte ” un’evidente
disparità di trattamento tra cittadini dell’Unione europea.
Il diritto di soggiorno e di libera prestazione di servizi in uno Stato membro
per un cittadino comunitario ” sottolineano i giudici ” deriva direttamente dal
Trattato ( articolo 49) e non puo’ quindi essere subordinato all’esibizione di
un documento valido in grado di attestare le generalità della persona, a cui
deve essere offerta l’opportunità di provare la sua cittadinanza, senza alcun
equivoco, anche con altri mezzi consentiti dal diritto nazionale.
Per la Corte, la disparità nella richiesta di presentazione di documenti si
traduce in una violazione dell’articolo 12 del Trattato che impedisce ogni
discriminazione in base alla nazionalità. La stessa direttiva 73/ 148 che
assicura il diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi nel
territorio europeo ( recepita in Italia con la legge n. 127 del 4 aprile 1977)
consente agli Stati di richiedere ai cittadini di altri Paesi dell’Unione
l’obbligo di fornire la prova della propria identità, ma senza imporre
formalità amministrative che, di fatto, sono un ostacolo al diritto di
soggiorno. A questa regola si puo’ fare eccezione solo in presenza di
giustificate minacce all’ordine pubblico o alla sanità pubblica.
Ma per la Corte ” il fatto di non avere adempiuto le formalità di legge
relative all’ingresso, al trasferimento e al soggiorno degli stranieri non puo’,
di per sè, costituire una minaccia per l’ordine pubblico e per la pubblica
sicurezza ” .
Interpretazione in linea con il Dpr 18 gennaio 2002, n. 54, in vigore in Italia
che prevede l’obbligo di esibire un documento di identità per i cittadini
comunitari, ma dispone che la scadenza del documento non puo’ giustificare il
loro allontanamento dal territorio nazionale.
La Corte di giustizia tuttavia non garantisce al cittadino dello Stato
comunitario un diritto generalizzato al soggiorno in uno Stato membro, in quanto
prevede che la provenienza da un Paese Ue, anche se non certificata dal possesso
di un documento di riconoscimento, debba comunque essere attestata con prove
idonee a certificare la regolarità del soggiorno. Nel caso in cui queste prove
non siano fornite, il Paese ospitante puo’ legittimamente procedere
all’espulsione nei limiti imposti dal diritto comunitario.


Patrizia Maciocchi, Il Sole 24 Ore

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