Attualità

Più slancio alla conciliazione. Tentativo obbligatorio per rc auto fino a 25 mila €

Tentativo di conciliazione
obbligatorio a pena di improcedibilità per alcune cause (circolazione veicoli,
per esempio) e conciliazione raccomandata dal giudice tutta le volte che lo
reputa necessario. Inoltre obbligo per gli avvocati di informare il cliente
prima di intentare una causa di tutte le possibilità conciliative. La
maggioranza tenta l’affondo sulla legge sulla conciliazione (Ac 5492). La
commissione giustizia della camera ha infatti approvato in sede referente un
nuovo testo, frutto del testo base Cola e degli emendamenti votati giovedi’
scorso, che puntano a rafforzare la conciliazione nel processo civile
avvalendosi anche delle regole della riforma societaria già in vigore. Il
testo è ai pareri delle commissioni e una volta acquisito sarà pronto per
l’esame dell’aula. L’intenzione della Cdl, in realtà, era quella di ottenere
la sede deliberante ma la opposizione non è stata disponibile. ´Il testo
imposto è sbagliato’, afferma Francesco Bonito dei Ds. ´Non introduce filtri
precontenziosi, ma rende la conciliazione un affare privato e un business per
le società private laddove la nostra proposta era quella di farne fulcro i
consigli dell’ordinè.

Il testo promuove e incentiva il
ricorso a organismi di conciliazione per incoraggiare la risoluzione
stragiudiziale delle controversie civili e commerciali, anche quelle
internazionali che riguardano diritti disponibili. L’applicazione della legge
riguarda anche le controversie di cui è parte la pubblica amministrazione. Il
ddl, poi, estende alle controversie su diritti disponibili la regolamentazione
societaria sia in tema di soggetti conciliatori che di regole di procedura.
Sostanzialmente sono due le direttrici sulle quali si muove il testo. La prima
prevede una conciliazione raccomandata dal giudice che la ritiene possibile in
relazione alla natura del giudizio o allo stato della controversia, al
materiale probatorio raccolto. In questo caso formula un invito alle parti a
rivolgersi agli organismi iscritti al registro sospendendo il processo e
fissando un termine non superiore a 120 giorni per
la riassunzione. Il
comportamento della parte che accoglie l’invito del giudice ma non si presenta
davanti al conciliatore viene valutato ai fini della condanna alle spese processuali.
Il secondo aspetto riguarda la conciliazione obbligatoria, cioè a pena di
improcedibilità della domanda. E’ prevista in quattro ipotesi: nelle cause di
risarcimento dei danni da circolazione stradale e nautica di valore non
superiore a 25 mila euro, nelle cause tra professionisti e tra professionisti e
consumatori cosi’ come in quelle relative a vizi e difetti di forniture di beni
e servizi, sempre dello stesso valore. Infine nelle cause per responsabilità
medica non superiori nel valore a 100 mila euro. La durata complessiva della
procedura dovrà essere di 45 giorni. Se il giudice rileva l’improcedibilità
per mancato esperimento del tentativo sospende il giudizio e fissa un termine
perentorio di un mese per procedervi. In caso di esito negativo della
conciliazione il processo si estingue se non è riassunto entro sei mesi.
C. Morelli, Italia Oggi

 

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