Lavoro, inaccessibili al datore gli atti di una verifica ispettiva se è scattata l’azione penale – TAR VENETO, Sezione I, Sentenza n. 1268 del 04/04/2005
Il diritto di
accesso alle dichiarazioni dei dipendenti (in cui, di regola, il datore è
privilegiato rispetto alla privacy dei lavoratori) non puo’ essere esercitato
qualora la denuncia di illecito abbia origine da ufficiali di Pg
E’ una previsione legittima quella del Prefetto sulla fissazione di
"fasce" tariffarie per le varie tipologie di servizi offerti dagli
istituti di vigilanza. Ed è altrettanto legittimo che i tariffari approvati
dal Prefetto per ogni singolo istituto (sulla base dei parametri di riferimento
costituiti dalle "tariffe di legalità") siano considerati
vincolanti, al punto da non potersi ammettere – accanto alle tariffe proposte –
ulteriori parametri di variabilità. Nè queste circostanze possono essere
considerate come misure in qualche modo restrittive rispetto ai principi
comunitari in materia di concorrenza. A sostenere questa tesi è il Tar Veneto
che (con la sentenza qui leggibile come documento correlato) ha respinto il
ricorso di un istituto di vigilanza mirante all’annullamento di misure di tal
genere, ovvero un provvedimento e una comunicazione della Prefettura di Rovigo,
nonchè della Circolare n. 559/C del Ministero dell’Interno. Anche richiamando
la precedente giurisprudenza in materia, i giudici amministrativi hanno in
sostanza confermato che la determinazione delle tariffe in tale delicato
comparto non puo’ essere lasciata ad una libera contrattazione delle parti
private senza l’intervento dell’organo statuale. Al Prefetto infatti compete
una notevole ampiezza di poteri sulla materia che riguarda la fase
autorizzativa di tali servizi professionali ma anche
la vigilanza ed il
controllo sull’attività. In queste fasi rientra l’esigenza di conciliare
l’iniziativa economica privata con le misure a tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica che possono ragionevolmente involgere anche gli aspetti
attinenti alla qualità dei servizi offerti. Qualità, rilevano in sostanza i
giudici a sostegno dell’operato prefettizio, che potrebbe non essere garantita
ove il "regolatore" fosse solo la misura del mercato ivi compreso il
rischio proprio di una "incontrollata concorrenza" che, al ribasso
dei prezzi, potrebbe non più garantire gli standard che la particolare
tipologia di prestazioni richiedono. Quanto alla compatibilità con le norme
comunitarie, che l’ordinamento interno non lederebbe, i giudici amministrativi
non hanno dubbi: le misure prefettizie oggetto del ricorso non sono
suscettibili di limitare la concorrenza. Respinta quindi la richiesta –
avanzata dai ricorrenti – di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia
europea per la verifica di eventuali violazioni del Trattato. (Diritto &
Giustizia)
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima
Sezione, con l’intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso Presidente
Italo Franco Consigliere
Marco Buricelli Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.
729 del 2004
proposto da
Bresolin Marco, in
proprio e quale titolare dell’autorizzazione prefettizia per gestire l’istituto
di vigilanza nella provincia di Rovigo e da La Vigile San Marco s.p.a., in persona del legale rappresentante “pro
tempore”, rappresentati e difesi dagli
avvocati Alessio
Vianello, Chiara Montagner ed
Alessandro Veronese, con elezione di domicilio presso lo
studio
degli stessi in
Venezia, Via delle Industrie, 19/C);
contro
il Ministero dell’interno, in persona del legale
rappresentante “pro tempore”, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge
presso la sua sede in Piazza San Marco, 63;
e
nei confronti
della s.p.a. CIVIS (Centro Italiano di Vigilanza Interna
e Stradale), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, e di Domenico
Costante, rappr. e dif. dagli avvocati Claudio Moro e Giovanni Bullo, ed
elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Venezia, San Marco,
4700;
per
l’annullamento
-del provvedimento del Prefetto di Rovigo 24 dicembre
2003 prot. n. 3486 e dell’allegato decreto prefettizio 23 dicembre 2003 n.
3486, con il quale sono state fissate le nuove tariffe di legalità distinte
per tipologia di servizio per gli istituti di vigilanza privati operanti nella
provincia, e sono state stabilite le conseguenti “fasce di oscillazione” delle
citate tariffe e con cui gli istituti di vigilanza sono stati invitati, alla
stregua delle tariffe di legalità di cui si tratta, a presentare alla
Prefettura, ai fini della conseguente approvazione, le tariffe da praticarsi
per i servizi autorizzati;
-della comunicazione della Prefettura di Rovigo 29
gennaio 2004, prot. n. 3486, con la quale sono stati considerati vincolanti gli
specifici tariffari approvati dal Prefetto per ciascun istituto sulla base del
parametro di riferimento costituito dalle tariffe di legalità, escludendo la
possibilità di indicare, accanto alle tariffe proposte, un ulteriore parametro
di variabilità pari al 10% o al 30%;
-della circolare del Ministero dell’interno 8 novembre
1999, n. 559/C e di ogni altra nota, atto o provvedimento ministeriale non
conosciuto dai ricorrenti;
visto il
ricorso, notificato il
20 febbraio 2004 e depositato in
Segreteria il
10 marzo 2004, con i relativi allegati;
visti gli atti
di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’interno e della società
CIVIS, con i relativi allegati;
vista la
memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno della propria difesa;
visti gli atti
tutti della causa;
uditi, all’udienza dell’11
novembre 2004
(relatore il consigliere Marco Buricelli
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