Più garanzie di difesa per il datore di lavoro in nero. La violazione di legge sanzionata in modo troppo generalizzato ed automatico – CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 144 del 12/04/2005

Dalle Commissioni Tributarie di
Bologna e di Perugia, sono intervenuti due ricorsi che hanno portato il
contenuto dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.12
(convertito nella legge 23 aprile 2002, n.73), all’attenzione dei Giudici della
Corte Costituzionale. Si tratta di un provvedimento legislativo, che s’inserisce
nel novero delle operazioni governative volte a fare "emergere" le attività
detenute all’estero e il "lavoro irregolare". Nell’analitico, la norma
contestata commina una sanzione nei riguardi del datore di lavoro, colpevole di
avere utilizzato lavoratori non iscritti nei libri, o in maniera comunque
difforme alle previsioni di legge. Secondo le affermazioni delle Magistrature
ricorrenti, la sanzione cosi’ prevista produrrebbe gravi sperequazioni tra i
suoi destinatari, tanto da interessare gli articoli 3 e 24 della nostra
Costituzione. Infatti, essa si vedrebbe applicata, una volta constatata la
violazione di riferimento, in modo eccessivamente generalizzato e automatico,
nonchè senza considerare in concreto la gravità di detta violazione. Per
ciascun lavoratore irregolare, il pagamento sanzionatorio andrebbe dal 200 al
400 per cento "del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti
collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data
di constatazione della violazione". Proprio il meccanismo di applicazione della
sanzione amministrativa, considerato del tipo puramente "presuntivo", ha
disposto la Consulta all’accoglimento dell’eccezione sollevata in ricorso. E’
vero che tanto la scelta, quanto la quantificazione delle sanzioni, rientra
nella discrezionalità del Legislatore, ma è vero altresi’ che manca di
ragionevolezza quella norma che non consente al convenuto un’adeguata difesa.
Nella fattispecie, l’articolo incriminato, pur prevedendo una diversa entità di
sanzione, non permetteva al datore di lavoro inquisito di "fornire la prova che
il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio in una data diversa da quella
del primo gennaio" dell’anno di accertamento della violazione. Con cio’,
rendendo arduo anche l’operato di chi si fosse trovato ad applicare
alternativamente i minimi, o i massimi, della stessa punizione.
Incostituzionalità, per la disposizione di legge, e maggiori garanzie per la
difesa del datore di lavoro irregolare.

 


SENTENZA della Corte costituzionale N. 144
dell’ANNO 2005

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

– Fernanda CONTRI Presidente

– Guido NEPPI MODONA Giudice

– Piero Alberto CAPOTOSTI "

– Annibale MARINI "

– Franco BILE "

– Giovanni Maria FLICK "

– Francesco AMIRANTE "

– Ugo DE SIERVO "

– Romano VACCARELLA "

– Paolo MADDALENA "

– Alfio FINOCCHIARO "

– Alfonso QUARANTA "

– Franco GALLO "

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità
costituzionale dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.
12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione
di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare
), convertito in
legge 23 aprile 2002, n. 73 (Conversione in legge, con modificazioni, del
D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento
delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro
irregolare
), promossi con ordinanze del 25 marzo 2004 dalla Commissione
tributaria provinciale di Perugia, del 14 aprile 2004 dalla Commissione
tributaria provinciale di Bologna, del 25 marzo e del 18 maggio 2004 dalla
Commissione tributaria provinciale di Perugia, rispettivamente iscritte ai nn.
506, 650, 676 e 694 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica nn. 23, 32, 33 e 35, prima serie speciale,
dell’anno 2004.


Visti

gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;


udito

nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

 


Ritenuto in fatto

 

1. ” Con due ordinanze
pronunciate entrambe in data 25 marzo 2004, la Commissione tributaria
provinciale di Perugia ha sollevato, in relazione agli articoli 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il
completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e
di lavoro irregolare
), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1
della legge 23 aprile 2002, n. 73.

In punto di fatto, il rimettente
premette di essere stato investito del ricorso avverso l’atto della Agenzia
delle entrate-Ufficio di Foligno, con cui era stata irrogata la sanzione
prevista dall’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 nei confronti
del titolare di una ditta, per l’utilizzo di lavoratori irregolari. A seguito
degli accessi ispettivi, effettuati rispettivamente in data 18 ottobre 2002 (r.o.
n. 506 del 2004) e 11 marzo 2003 (r.o. n. 676 del 2004) da parte dell’INPS,
l’Agenzia delle entrate aveva determinato il costo del lavoro per ciascun
lavoratore, con riferimento al periodo decorrente dal 1° gennaio alla data di
contestazione della violazione e, ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 12
del 2002, aveva fissato la sanzione nella misura minima pari al 200% del costo
del lavoro come prima calcolato.

Con motivazioni di contenuto
pressochè identico, la Commissione tributaria dubita della legittimità
costituzionale di tale norma, la quale punisce l’utilizzo di lavoratori non
risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatorie con la
sanzione amministrativa dal 200% al 400% dell’importo per ciascun lavoratore
irregolare del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti
collettivi nazionali per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di
constatazione della violazione. Il giudice a quo ritiene, infatti, che
l’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 contrasti con l’art. 3 Cost.,
in quanto, nel fare riferimento all’inizio dell’anno per la determinazione della
sanzione, equiparerebbe irragionevolmente situazioni tra loro diverse, come ad
esempio nel caso in cui un accertamento sia effettuato in un tempo vicino
all’inizio dell’anno, rispetto ad altro che intervenga verso la fine dell’anno,
malgrado che il periodo lavorativo irregolare potrebbe essere di fatto della
stessa durata. In queste diverse circostanze, infatti, l’entità delle sanzioni
sarebbe differente nonostante la medesima gravità delle violazioni cui si
riferiscono.

La disposizione censurata
violerebbe altresi’ il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost., in quanto
porrebbe una presunzione assoluta "nel senso che l’irregolarità del rapporto
deve farsi necessariamente risalire all’inizio dell’anno", mentre sarebbe
esclusa la possibilità di provare che il rapporto di lavoro è insorto in data
diversa.

Quanto alla rilevanza della
questione, il rimettente afferma che il ricorrente avrebbe allegato e prodotto
documentazione per dimostrare che il rapporto di lavoro era stato instaurato non
il 1° gennaio dell’anno in cui è stata constatata la violazione, bensi’ nel
mese di agosto del 2002.

2. ” Anche la Commissione
tributaria provinciale di Bologna, con ordinanza in data 14 aprile 2004, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, del
decreto-legge n. 12 del 2002, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.

Riferisce il giudice a quo
di essere chiamato a giudicare su di un ricorso promosso avverso l’atto con
cui l’Agenzia delle entrate di Bologna ha irrogato la sanzione di cui al citato
art. 3, a seguito dell’accertamento ” eseguito in data 26 novembre 2002 ” presso
la società ricorrente, dell’impiego di un lavoratore che non risultava iscritto
nei libri obbligatori. La società ricorrente, nel chiedere l’annullamento
dell’atto, contestava l’illegittimità della sanzione irrogatale in quanto
sarebbe stata inflitta in violazione degli artt. 6 e 7 del d.lgs. 18 dicembre
1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per
le violazioni di norme tributarie, a norma dell’art. 3, comma 133, della legge
23 dicembre 1996, n. 662
), in relazione all’art. 10 della legge 27 luglio
2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente),
dal momento che l’amministrazione finanziaria non avrebbe tenuto conto delle
peculiari cause di non punibilità ivi previste e della manifesta sproporzione
tra l’entità della imposizione cui la sanzione si riferisce e la sanzione
inflitta. Inoltre, eccepiva l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma
3, del decreto-legge n. 12 del 2002, per disparità di trattamento sanzionatorio
di situazioni identiche tra loro. Nel giudizio a quo si era costituita
l’Agenzia delle entrate deducendo che la società non aveva proposto difesa in
merito alla sanzione, la quale, peraltro, era stata irrogata dopo la scadenza
del termine fissato per la eventuale regolarizzazione della irregolarità
accertata.

Cio’ premesso, la Commissione
tributaria ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 in
relazione all’art. 3 Cost. Ad avviso della rimettente, infatti, la norma
censurata creerebbe una evidente e ingiustificata disparità di trattamento a
seconda della data in cui venga effettuato l’accertamento della violazione,
ossia all’inizio, ovvero alla fine dell’anno, prescindendosi del tutto dalla
effettiva durata del lavoro irregolare, cioè della condotta antigiuridica. In
tal modo, l’ammontare della sanzione verrebbe a dipendere non già da un fatto
di carattere oggettivo e verificabile, bensi’ dalla data di accesso dell’organo
ispettivo e dunque da un fatto volontario e discrezionale.

La disposizione censurata
contrasterebbe altresi’ con il principio di proporzionalità tra la sanzione e
la entità e gravità della violazione commessa, nonchè con l’art. 24 Cost., in
quanto non ammetterebbe la prova della effettiva durata del lavoro irregolare.

Da cio’ conseguirebbe anche la "irrazionalità
e l’ingiustizia di una sanzione" che non terrebbe in alcun conto delle
circostanze del caso concreto.

In ordine alla rilevanza della
questione, il rimettente osserva che nel giudizio a quo la società
ricorrente avrebbe dedotto che l’impiego del lavoratore irregolare sarebbe
iniziato proprio lo stesso giorno dell’accertamento e

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