Cadere nelle scale condominiali mentre si va al lavoro non è infortunio in itinere – TAR LAZIO, Sezione II Bis, Sentenza n. 2695 del 13/04/2005

L’esclusione dell’indennizzabilità
dell’evento dannoso non riguarda solo il domicilio del lavoratore ma va
ragionevolmente esteso alle pertinenze ed agli altri luoghi di comune proprietà
privata


Le scale dello stabile, essendo riconducibili al condominio a
titolo di comune (e forzosa) proprietà privata, sono destinate ad essere
necessariamente riferite pro-quota ai singoli appartamenti, configurandosi esse
alla stregua di beni di uso o godimento collettivo, peraltro, inscindibili dalle
singole proprietà individuali.


Conseguentemente, l’accezione di “abitazione”, da cui prende
avvio il percorso o il tragitto che il dipendente deve necessariamente seguire,
per recarsi dalla propria casa all’ufficio, non puo’ che comprendere anche le
scale condominiali.
 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO

 

 


N.             RS


Anno     2005

 


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DEL LAZIO


N. 1270  RGR


Anno     1998      

 

-SEZIONE II BIS –

 

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1270/98
proposto da SALVATORE Anna Rita, rappresentata e difesa dall’avv. Filippo
Bauzulli, con  domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio n.
14;

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato  e   difeso   dall’avv.  Carlo   Sportelli ed
elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Roma,
Via del Tempio di Giove n. 21;

per l’annullamento

del provvedimento prot. 75329, 
in data 25/11/1997, con cui è stata  respinta   la  domanda  della ricorrente,
volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed il
connesso equo indennizzo;

Visto il ricorso con i relativi
allegati;

Visto l’atto di costituzione in
giudizio dell’Amministrazione intimata;

Vista la memoria prodotta dalla
ricorrente a sostegno della propria pretesa;

Visti gli atti tutti della
causa;

Relatore, per la pubblica
udienza del 16/12/2004,  il Consigliere Francesco GIORDANO;

Uditi gli avvocati come da
relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato
in diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente, dipendente
comunale in forza alla Scuola Guido Alessi di Roma con la qualifica di
operatrice dei servizi scolastici socio-educativi, subiva in data 12/5/1997 un
grave infortunio nel recarsi al lavoro dalla propria abitazione, ubicata a circa
duecento metri di distanza dalla sede di servizio.

In particolare, la Salvatore,
dopo essere uscita dalla propria abitazione, cadeva rovinosamente nello scendere
le scale condominiali e  riportava gravi lesioni (frattura della tibia e del
perone della gamba sinistra), accertate presso l’Ospedale S.Giacomo con prognosi
di cinquanta giorni.

L’interessata presentava,
quindi, al Comune di Roma domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio e di concessione dell’equo indennizzo per l’evento occorsole.

Avverso il provvedimento
specificato in epigrafe, con cui detta domanda è stata rigettata, l’istante ha
proposto il presente ricorso, affidandolo ai seguenti motivi di doglianza:

Eccesso   di   potere  
per    contraddittorietà  ed illogicità manifesta, difetto di motivazione e 
travisamento dei fatti. Violazione dei principi di ragionevolezza.

Il Comune di Roma ha
riconosciuto la dinamica dell’evento, ma ha ritenuto di non dar corso
all’istanza sull’assunto che, nella specie,  non puo’ configurarsi l’infortunio
in itinere, in quanto l’incidente si è verificato nel luogo di
abitazione e non sulla pubblica via.

Pertanto, ad avviso di
controparte, le scale condominiali non sarebbero comprese nel tragitto
casa-ufficio, ma farebbero parte dell’abitazione.

In una successiva memoria
l’istante ha puntualizzato i termini della questione controversa, insistendo
nelle conclusioni precedentemente rassegnate, con rifusione delle spese di lite.

Parte resistente si è
costituita formalmente in giudizio.

DIRITTO

Con l’odierno gravame la
ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui
l’intimata Amministrazione ha rigettato la sua istanza, volta    ad ottenere il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni riportate
nell’infortunio del 12 maggio 1997, nonchè la concessione di equo indennizzo.

Il ricorso è infondato.

Come riferito in narrativa,
l’Amministrazione comunale di Roma, nel respingere la domanda della dipendente,
ha affermato che, trattandosi di evento verificatosi nel luogo di abitazione, e
non sulla pubblica via, non puo’ configurarsi la fattispecie dell’infortunio
in itinere
.

Ad avviso del Collegio,
l’assunto di controparte appare pienamente condivisibile, giacchè le scale
condominiali fanno parte, per definizione oltre che per la natura stessa dei
luoghi, del concetto di abitazione in senso lato.

Invero, esse rientrano nella
nozione unitaria di proprietà immobiliare, atteso che, mentre la “casa” vera e
propria appartiene soltanto al suo titolare ovvero è nella sua disponibilità
in via esclusiva, le scale dello stabile, essendo riconducibili al condominio a
titolo di comune (e forzosa) proprietà privata, sono destinate ad essere
necessariamente riferite pro-quota ai singoli appartamenti, configurandosi esse
alla stregua di beni di uso o godimento collettivo, peraltro, inscindibili dalle
singole proprietà individuali.

Conseguentemente, l’accezione
di “abitazione”, da cui prende avvio il percorso o il tragitto che il dipendente
deve necessariamente seguire, per recarsi dalla propria casa all’ufficio, non
puo’ che comprendere anche le scale condominiali.

E, per converso, affinchè
possa gravare sulla comunità il rischio generico della “strada” nell’infortunio
in itinere, la distanza che il dipendente è tenuto a coprire per
raggiungere il luogo di lavoro, non puo’ che essere il percorso stradale,
vale a dire quello delle ordinarie vie di comunicazione che si dipartono
dall’edificio di cui fa parte la casa di abitazione.

Tale convincimento si rivela,
invero, vieppiù rispondente alla ratio dell’istituto, che è quella di
indennizzar

Commento all'articolo

You May Have Missed