Norme & Prassi

Smog, stanziati 140 milioni di euro (Ddl Senato 3356 20.4.2005)

Via libera definitivo per il decreto antismog che prevede
stanziamenti a favore del miglioramento della qualità dell’aria e della
riduzione delle polveri sottili. L’Aula di Palazzo Madama, il 20 aprile, ha
infatti approvato il testo – già passato da Montecitorio- che istituisce un
fondo per la tutela ambientale di 140 milioni di euro a partire dal 2006;
stanzia 650 milioni per i lavori in corso dell’Anas, 20 milioni per la Guardia
di finanza e 100 per l’amministrazione della pubblica sicurezza e i vigili del
fuoco. Il decreto prevede, inoltre, risorse per il rinnovo del contratto nel
trasporto pubblico. Il fondo è finanziato con un aumento delle accise sui
carburanti.(26 aprile 2005)

 

Ddl
Senato 3356 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21
febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell’ambiente e
per la viabilità e per la sicurezza pubblica

Articolo 1

1.
Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito
un fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale connesse al
miglioramento della qualità ambientale dell’aria e alla riduzione delle
emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani,

con
una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. Con decreti
del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, si provvede alla ripartizione tra
le unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni
interessate.
2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo
2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la
spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005; al conseguente
onere si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui, con quota parte delle
maggiori entrate derivanti dal comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui,
con riduzione dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a
qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente territoriale interessato sulla base
del riparto stabilito con il decreto di cui al comma 3.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle regioni con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con
riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30
novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale. Le spese
sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende degli
importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno.

3-bis. Le somme affluite all’entrata del bilancio dello
Stato derivanti dalle sanzioni irrogate per violazioni alla disciplina in
materia di autorizzazione integrata ambientale, relativamente agli impianti di
competenza statale, nonchè quelle derivanti dalle tariffe previste a copertura
degli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio al fine di dare attuazione alla
direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio
2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come
modificata dalla direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’8 dicembre 2003, sono riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per
l’espletamento delle attività di verifica e controllo di cui alle direttive
comunitarie in materia.

3-ter. All’articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Eventuali
trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall’INPS al lavoratore del
settore industria sono ridefiniti con la contrattazione collettiva di
categoria".

4.
Nelle more della stipulazione del contratto di programma 2003-2005 tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e ANAS
S.p.A., il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a
corrispondere alla ANAS S.p.A., in relazione agli obblighi di servizio pubblico
nel settore stradale previsti dalla convenzione di concessione, una
anticipazione a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, per
complessivi 650 milioni di euro, di cui, rispettivamente, per l’ammontare di
450 milioni di euro nell’ambito dell’unità previsionale di base 3.1.2.45 e per
l’ammontare di 200 milioni di euro nell’ambito dell’unità previsionale di base
3.2.3.48.
5. Per assicurare il rispetto degli obblighi finanziari connessi alla gestione
di altri servizi pubblici gestiti in regime convenzionale, a decorrere dal 2005
è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, si provvede alla attuazione del presente comma.
6. Per le specifiche esigenze connesse al mantenimento di elevati standard di ordine pubblico, sicurezza e tutela
dell’incolumità pubblica, nell’ambito delle finalità di cui al comma 548
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l’anno 2005 è
autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per l’Amministrazione
della pubblica sicurezza, compresa l’Arma dei carabinieri e le altre forze
messe a disposizione dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, e per
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alle somme di cui al presente comma si
applicano le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 549, della citata
legge n. 311 del 2004. Per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell’Amministrazione penitenziaria è autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro per l’anno 2005.
7. Per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi del Corpo della
guardia di finanza, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze è istituito un fondo da ripartire, con una dotazione, per l’anno
2005, di 20 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze, da comunicare, anche con evidenze informatiche, all’Ufficio centrale
del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di
base del medesimo stato di previsione relative al Corpo della guardia di
finanza.
8. Il comma 235 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
abrogato.
9. L’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonchè
l’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono
aumentate, rispettivamente, a euro 564 ed a euro 413 per mille litri . Per le
province autonome di Trento e di Bolzano le maggiori entrate di cui al periodo
precedente sono devolute alle stesse nei modi e nei termini previsti dai
rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Non
trova applicazione l’articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23
dicembre 1996, n. 662. A
decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del
presente decreto, il gasolio usato come combustibile per il riscaldamento,
indipendentemente dal tenore di zolfo, deve essere denaturato secondo la
formula e le modalità stabilite dalla Agenzia delle dogane.
10. Per i soggetti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, il maggior onere conseguente alle disposizioni di cui al comma 9,
relative all’incremento dell’accisa sul gasolio usato come carburante, è
rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della
presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell’Agenzia delle
dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante
disciplina dell’agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di
trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno
2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresi’ ai fini delle disposizioni di cui
al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A tale fine, è
autorizzata la spesa di euro 88.070.000 annui, a decorrere dall’anno 2006.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione dei commi 2 e 4,
pari a euro 150.000.000 per l’anno 2005 ed a euro 248.070.000 annui a decorrere
dal 2006, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal comma 9. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *