Norme & Prassi

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2005, n.50 Attuazione delle direttive 2003/15/CE e 2003/80/CE, in materia di prodotti cosmetici.

E’ stato finalmente
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2005 il provvedimento che
recepisce le direttiva 2003/15 CE e 2003/80CE , le quali dettano nuove norme per
i cosmetici. Il Decreto Legislativo n. 50/2005 rappresenta, infatti, un deciso
tentativo di fare trasparenza in un settore dove sino ad oggi la salute dei
consumatori e la salvaguardia degli animali non erano certo molto tutelate,
poichè detta regole precise sulla data di scadenza dei prodotti, anche una
volta aperti, e vieta la commercializzazione di quelli testati appunto sulle
povere cavie da laboratorio. E’ interessante sottolineare che quest’ultimo
divieto riguarda non solo i cosi’ detti "prodotti finiti", cioè i cosmetici
commercializzati od i prototipi non ancora sul mercato, ma anche i vari
ingredienti che li compongono e perfino le loro combinazioni. Inoltre, il
Decreto Legislativo vieta l’utilizzo nei prodotti cosmetici di sostanze
classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione. Per di
più, come previsto dalla direttiva 2003/15CE, anche in Italia si dovrà
evidenziare sulle etichette la presenza di una serie di sostanze particolarmente
a rischio allergie (il cui elenco è riportato in un allegato al Decreto
Legislativo). L’obbligatorietà di indicazione sussiste quando queste sostanze
sono presenti in una quantità che supera una determinata soglia "sensibile",
variabile a seconda che il cosmetico sia da risciacquare, come uno shampoo,
oppure no, come una crema. Le etichette, inoltre, d’ora in poi dovranno indicare
in modo chiaro la data di scadenza del prodotto, riportando anche un simbolo di
un piccolo barattolo di crema aperto con l’indicazione chiara della durata di
idoneità all’impiego del cosmetico, la cui confezione non sia più integra,
senza che sussistano effetti nocivi. Quindi, i consumatori non dovrebbero avere
più dubbi se utilizzare o meno tutti quei prodotti già aperti, ma usati solo
in parte, e magari lasciati per lunghi periodi di tempo in fondo ad un cassetto,
come ad esempio le creme solari che spesso si usano anche un anno dopo
l’apertura della confezione. Ovviamente questa data (composta nell’ordine da
mese ed anno, oppure da giorno, mese ed anno) si riferisce al prodotto
correttamente conservato ed anzi il provvedimento specifica che "se necessario,
tale indicazione è completata precisando anche le condizioni da rispettare per
garantire la durata indicata". Comunque, la data relativa alla durata minima non
è obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore
ai trenta mesi. L’etichetta infine dovrà essere composta dall’elenco degli
ingredienti nell’ordine decrescente di peso al momento dell’incorporazione. Il
Decreto Legislativo stabilisce anche che per i cosmetici da trucco
commercializzati in varie sfumature di colore, compresi quelli usati per capelli
ed unghie, si possa scrivere l’insieme dei coloranti utilizzati nella gamma a
condizione di aggiungervi le parole "puo’ contenere" o il simbolo "+/-". Infine,
il provvedimento prevede la possibilità dio commercializzare le scorte,
concedendo una deroga per tutti quei prodotti non conformi alla nuova normativa,
solo se messi in vendita prima dell’11 marzo 2005 (data di entrata in vigore
della direttiva comunitaria 2003/15CE).(02
maggio 2005)

 


DECRETO LEGISLATIVO 15
febbraio 2005, n.50 Attuazione delle direttive 2003/15/CE e 2003/80/CE, in
materia di prodotti cosmetici.

IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA

Visti gli


articoli 76 e 87 della Costituzione [1]
;

Vista la


legge 31 ottobre 2003, n. 306 [2]
,
ed in particolare, l’articolo 1 e l’allegato A;

Vista la


direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del27 febbraio 2003 [3]
,
che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti
cosmetici;

Vista


la legge 11 ottobre 1986, n. 713 [4]
,
modificata con



decretolegislativo 10 settembre 1991, n. 300 [5]
,
e da ultimo con


decretolegislativo 24 aprile 1997, n. 126 [6]
;

Visto il


decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 [7]
;

Vista la


direttiva 2003/80/CE della Commissione [8]
,
del 5 settembre 2003, che stabilisce all’allegato VIII-bis della direttiva
76/768/CEE del Consiglio il simbolo indicante la durata d’idoneità all’impiego
dei prodotti cosmetici;

Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3
settembre 2004;

Acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2005;

Sulla proposta del Ministro
per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze,
delle attività produttive e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto
legislativo:


Articolo 1.


Modifiche alla legge 11
ottobre 1986 n. 713, e successive modificazioni

1. Alla
legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto
legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e da ultimo con decreto legislativo 24
aprile 1997, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo
2 [9]
, i
commi 5-bis e 5-ter sono soppressi con decorrenza 1° luglio 2002;

b) dopo l’articolo 2, sono
inseriti i seguenti:

"Art. 2-bis.

1. Fatti salvi gli obblighi
generali ai sensi dell’articolo 7, è vietata:

a) l’immissione sul mercato
dei prodotti cosmetici la cui formulazione finale sia stata oggetto, allo scopo
di conformarsi alle disposizioni della presente legge, di una sperimentazione
animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo
alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo
debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all’OCSE;

b) l’immissione sul mercato
dei prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che
siano stati oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente
legge, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo
alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato
a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida
in seno all’OCSE;

c) la realizzazione di
sperimentazioni animali relative a prodotti cosmetici finiti, allo scopo di
conformarsi alle disposizioni della presente legge;

d) la realizzazione, di
sperimentazioni animali relative a ingredienti o combinazioni di ingredienti,
allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente legge, dalla data,
stabilita conformemente al comma 2, in cui dette sperimentazioni vanno
sostituite da uno o più metodi alternativi convalidati che figurano
nell’allegato V del



decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52[10]
,
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze
pericolose o nell’allegato VIII della presente legge.

2. I divieti di cui al
comma 1, lettere a), b) e d), decorrono dalle date indicate in appositi decreti
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, adottati in modo da consentire il rispetto dei calendari stabiliti
dalla Commissione europea, in attuazione dell’articolo 1, paragrafo 2), della
direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio
2003.

3. In circostanze
eccezionali, qualora sorgano gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un
ingrediente cosmetico esistente il Ministero della salute puo’ chiedere alla
Commissione europea di accordare una deroga alle disposizioni di cui ai commi 1
e 2, se:

a) l’ingrediente è
ampiamente utilizzato e non puo’ essere sostituito con un altro ingrediente atto
a svolgere una funzione analoga;

b) il problema specifico
riguardante la salute umana è dimostrato e la necessità di effettuare
esperimenti sugli animali è giustificata e supportata da un protocollo di
ricerca dettagliato proposto come base per la valutazione.

4. Ai fini del presente
articolo si intende per:

a) prodotto cosmetico
finito: il prodotto cosmetico nella sua formulazione finale quale immesso sul
mercato a disposizione del consumatore finale, ovvero il suo prototipo;

b) prototipo: il primo
modello o progetto che non è stato prodotto in lotti e dal quale è stato
copiato o sviluppato il prodotto cosmetico finito.

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