Norme & Prassi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2005, n.68 Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Dal 13 maggio
2005 sarà in vigore il DPR n.68/2005, che contiene tutte le istruzioni per
l’uso della posta elettronica certificata. Questo Decreto rappresenta l’atto
finale di un lungo processo di sperimentazione del sistema, avviato nel 2002, e
per questo tiene conto sia della sua reale applicabilità, sia della crescita in
ordine alla sua fruizione da parte di cittadini e pubblica amministrazione. Come
precisa il DPR, la posta elettronica certificata è un sistema di trasmissione
di documentazione via Internet che riveste valenza legale, poichè attesta invio
e consegna di documenti informatici. Infatti, con essa il gestore di posta
fornisce al mittente una ricevuta, che diventa prova tangibile e legale
dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata documentazione;
anche il messaggio di avvenuta o mancata consegna del documento al destinatario
da parte del gestore di posta, comunque, ha ai fini legali il medesimo valore di
una ricevuta e contiene una precisa indicazione temporale. Insomma, a garantire
la trasmissione e l’avvenuta consegna dovranno essere i gestori del servizio,
regolarmente iscritti in un apposito elenco tenuto dal CNIPA (Centro Nazionale
per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione), che dovrà vagliare tutti i
loro requisiti oggettivi e soggettivi per svolgere il compito loro assegnato. Un
gestore che vorrà iscriversi a questo elenco, precisa il DPR, dovrà possedere
un capitale sociale minimo di un milione di Euro e presentare una polizza
assicurativa contro i rischi derivati dalla propria attività. Una delle
principali novità contenute nel DPR risiede nel fatto che messaggi di posta
elettronica certificata potranno essere scambiati sia dai privati, sia dalle
pubbliche amministrazioni. E’ previsto che questi messaggi siano sottoscritti
con la firma digitale avanzata, da apporsi sia sulla busta di trasporto (cioè
il documento informatico che contiene il messaggio di posta elettronica
certificata), sia sulle ricevute rilasciate dai gestori per assicurare l’integrità
e l’autenticità del messaggio. Inoltre, per i tempi di conservazione delle
e-mail certificate il Provvedimento spiega che i gestori sono obbligati a
conservare traccia delle operazioni avvenute per 30 mesi. Per tutelare gli
utenti, sarà obbligo del gestore di verificare l’eventuale presenza di virus
nelle e-mail, informando il mittente e bloccando l’invio del messaggio nel caso
ne trovi. Comunque, il DPR permette alle imprese di esprimere liberamente la
volontà di ricevere o meno la posta elettronica certificata, esplicitandola
chiaramente nel loro atto di iscrizione. In quanto alle nuove regole tecniche ed
ai requisiti tecnico-funzionali che dovranno essere rispettati dalle piattaforme
utilizzate per erogare il servizio, il Provvedimento in questione precisa che
saranno oggetto di un successivo Decreto.
(05 maggio 2005)

 

DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2005, n.68 Regolamento recante
disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma
dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo
87 della Costituzione[1]
;

Visto l’articolo
15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59[2]
;

Visto l’articolo
27, commi 8, lettera e), e 9, della legge 16 gennaio2003, n. 3 [3]
;

Visto l’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400[4]
;

Visto l’articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445 [5]
,
recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;

Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 25 marzo 2004;

Espletata la
procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata con

legge 21 giugno 1986, n. 317 [6]
, cosi’
come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Acquisito il
parere della Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo
8del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 [7]
, espresso nella
riunione del 20 maggio 2004;

Vista la nota
del 29 marzo 2004, con la quale è stato richiesto il parere del Garante per la
protezione dei dati personali;

Udito il
parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell’adunanza del 14 giugno 2004;

Acquisito il
parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;

Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio
2005;

Sulla
proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per l’innovazione
e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente
regolamento:

Articolo 1.

Oggetto e
definizioni

1. Il
presente regolamento stabilisce le caratteristiche e le modalità per
l’erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici
mediante posta elettronica certificata.

2. Ai fini
del presente regolamento si intende per:

a) busta di
trasporto, il documento informatico che contiene il messaggio di posta
elettronica certificata;

b) Centro
nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, di seguito
denominato: "CNIPA", l’organismo di cui all’articolo
4, comma 1, deldecreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 [8]
, come
modificato dall’articolo 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196;

c) dati di
certificazione, i dati inseriti nelle ricevute indicate dal presente
regolamento, relativi alla trasmissione del messaggio di posta elettronica
certificata;

d) dominio di
posta elettronica certificata, l’insieme di tutte e sole le caselle di posta
elettronica certificata il cui indirizzo fa riferimento, nell’estensione, ad uno
stesso dominio della rete Internet, definito secondo gli standard propri di tale
rete;

e) log dei
messaggi, il registro informatico delle operazioni relative alle trasmissioni
effettuate mediante posta elettronica certificata tenuto dal gestore;

f) messaggio
di posta elettronica certificata, un documento informatico composto dal testo
del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti
informatici allegati;

g) posta
elettronica certificata, ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita
al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di
documenti informatici;

h) posta
elettronica, un sistema elettronico di trasmissione di documenti informatici;

i)
riferimento temporale, l’informazione contenente la data e l’ora che viene
associata ad un messaggio di posta elettronica certificata;

l) utente di
posta elettronica certificata, la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi ente, associazione o organismo, nonchè
eventuali unità organizzative interne ove presenti, che sia mittente o
destinatario di posta elettronica certificata;

m) virus
informatico, un programma informatico avente per scopo o per effetto il
danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi
in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l’interruzione, totale o
parziale, o l’alterazione del suo funzionamento.

Articolo 2.

Soggetti del
servizio di posta elettronica certificata

1. Sono
soggetti del servizio di posta elettronica certificata:

a) il
mittente, cioè l’utente che si avvale del servizio di posta elettronica
certificata per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti
informatici;

b) il
destinatario, cioè l’utente che si avvale del servizio di posta elettronica
certificata per la ricezione di documenti prodotti mediante strumenti
informatici;

c) il gestore
del servizio, cioè il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di
posta elettronica certificata e che gestisce domini di posta elettronica
certificata.

Articolo 3.

Trasmissione
del documento informatico

1. Il comma 1
dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, è sostituito dal seguente: "1. Il documento informatico trasmesso per
via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e
si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo
elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del
destinatario messa a disposizione dal gestore.".

Articolo 4

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