Falso in bilancio, respinto il ricorso dei giudici di Milano. Per la Corte Ue il reato non è “ricevibile” – CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sentenza 03/05/2005
“La prima direttiva sul diritto societario non
puo’ essere invocata in quanto tale dalle autorità di uno stato membro nei
confronti degli imputati nell’ambito di procedimenti penali”. Cosi’ il giudice
maltese Borg Barthet, leggendo il dispositivo della sentenza emessa oggi dalla
Corte europea di giustizia. La norma europea non puo’ essere invocata, ha
aggiunto, “poichè una direttiva non puo’ avere come effetto, di per sè e
indipendentemente da una legge interna di uno stato membro adottata per la sua
attuazione, di determinare o aggravare la responsabilità penale degli
imputati”. Cosi’, il ricorso presentato dai giudici di Milano contro la nuova
legge italiana sul falso in bilancio non è “ricevibile”. I giudici della Corte
europea, su richiesta di quelli milanesi, erano stati invitati a pronunciarsi
sulla compatibilità delle nuove norme italiane che hanno permesso al presidente
del Consiglio Silvio Berlusconi di stralciare la sua posizione nell’ambito del
processo Sme. Nel novembre del 1999, il tribunale di Milano ha rinviato a
giudizio Berlusconi per il reato di false comunicazioni sociali, relativo a
fatti risalente agli anni 1986-89, con l’accusa di “aver fraudolentemente
concorso ad esporre nei bilanci di esercizio delle società del gruppo Fininvest
notizie false ed incomplete sulle condizioni economiche di tali società”. Dopo
l’entrata in vigore, nel 2002, della nuova legge sul falso in bilancio, i
giudici di Milano con un’ordinanza dell’ottobre dello stesso anno, si sono
rivolti alla Corte europea, sostenendo che il provvedimento non è conforme alla
disciplina comunitaria perchè “declassa il falso in bilancio da delitto a
contravvenzione”. Il 14 ottobre scorso l’avvocato generale della Corte, il
giudice tedesco Juliane Kokot, nel suo parere, aveva sostenuto che la legge
varata dal governo italiano non è conforme al diritto comunitario, in quanto
introduce un margine troppo ampio di discrezionalità. La Corte di Lussemburgo
non entra nel merito dei contenuti della nuova legge italiana, ma fa tra l’altro
riferimento al principio generale del diritto comunitario in base al quale si
applica la pena più mite. Nello stesso tempo i giudici europei ritengono “che
non sia necessario decidere la questione se il principio dell’applicazione
retroattiva della pena più mite si imponga quando quest’ultima è contraria al
diritto comunitario. La Corte rileva anche che “se i giudici italiani dovessero
giungere alla conclusione che le nuove disposizioni nazionali sono incompatibili
con l’esigenza relativa all’adeguatezza delle sanzioni, essi, sulla base della
giurisprudenza della Corte, sarebbero tenuti a disapplicarle di loro
iniziativa”.
SENTENZA DELLA CORTE
"Diritto societario ” Artt. 5 del Trattato CEE (divenuto art. 5 del Trattato CE,
a sua volta divenuto art. 10 CE) e 54, n. 3, lett. g), del Trattato CEE
(divenuto art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato CE, a sua volta divenuto, in
seguito a modifica, art. 44, n. 2, lett. g), CE) ” Prima direttiva 68/151/CEE,
quarta direttiva 78/660/CEE e settima direttiva 83/349/CEE ” Conti annuali ”
Principio del quadro fedele ” Sanzioni previste in caso di false comunicazioni
sociali (falsità in scritture contabili) ” Art. 6 della prima direttiva 68/151
” Requisito dell’adeguatezza delle sanzioni per violazioni del diritto
comunitario"
Nei procedimenti riuniti C-387/02, C-391/02 e C-403/02,
aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale [1] sottoposte alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale di Milano (cause C-387/02 e
C-403/02) e dalla Corte d’appello di Lecce (causa C-391/02), con ordinanze 26,
29 e 7 ottobre 2002, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 28 ottobre,
il 12 e l’8 novembre 2002 , nei procedimenti penali a carico di
Silvio Berlusconi (causa C-387/02),
Sergio Adelchi (causa C-391/02),
Marcello Dell’Utri e a. (causa C-403/02),
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans
(relatore), A. Rosas e A. Borg Barthet, presidenti di sezione, dai sigg. J.-P.
Puissochet, R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr,
M.IleÅ¡ič, J. Malenovsk?, U. Làµhmus e E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del
13 luglio 2004,
viste le osservazioni presentate:
– per il sig. Berlusconi, dagli avv.ti G. Pecorella e N. Ghedini;
– per il sig. Adelchi, dall’avv. P. Corleto;
– per il sig. Dell’Utri, dagli avv.ti G. Roberti e P. Siniscalchi;
– per la Procura della Repubblica, dai sigg. G. Colombo, G. Giannuzzi, E. Cillo
e dalla sig.ra I. Boccassini, in qualità di agenti;
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente,
assistito dal sig. O. Fiumara, avvocato dello Stato;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. V. Di Bucci e dalla
sig.ra C. Schmidt, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14
ottobre 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1. Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione della
prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per
renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle
società a mente dell’articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere
gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8; in prosieguo: la "prima
direttiva sul diritto societario"), in particolare dell’art. 6 della medesima,
della quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/660/CEE, basata
sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti
annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11; in prosieguo: la "quarta
direttiva sul diritto societario"), in particolare dell’art. 2 della medesima, e
della settima direttiva del Consiglio 13 giugno 1983, 83/349/CEE, basata
sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti
consolidati (GU L 193, pag. 1; in prosieguo: la "settima direttiva sul diritto
societario"), in particolare dell’art. 16 della medesima, nonchè degli artt. 5
del Trattato CEE (divenuto art. 5 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 10
CE) e 54, n. 3, lett. g), del Trattato CEE (divenuto art. 54, n. 3, lett. g),
del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 44, n. 2,
lett. g), CE).
2. Tali domande sono state presentate nell’ambito di procedimenti penali avviati
a carico dei sigg. Berlusconi (causa C-387/02), Adelchi (causa C-391/02) e Dell’Utri
e a. (causa C-403/02) per presunta violazione delle disposizioni in materia di
false comunicazioni sociali (falsità in scritture contabili) previste dal
codice civile italiano (in prosieguo: il "codice civile").
Contesto normativo
Disciplina comunitaria
3. In forza dell’art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato, il Consiglio dell’Unione
europea e la Commissione delle Comunità europee operano al fine della
soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento
coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le
garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società ai sensi
dell’art. 58, secondo comma, del Trattato CEE (divenuto art. 58, secondo comma,
del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 48, secondo comma, CE), per
proteggere gli interessi tanto dei soci quanto dei terzi.
4. Su tale fondamento sono state quindi adottate dal Consiglio varie direttive,
di cui le seguenti in particolare assumono rilevanza nelle cause principali.
5. La prima direttiva sul diritto societario si applica, conformemente al suo
art. 1, alle società di capitali, vale a dire, per l’Italia, ai seguenti tipi
di società: la società per azioni (in prosieguo: la "SpA"), la società in
accomandita per azioni e la società a responsabilità limitata (in prosieguo:
la "Srl").
6. Tale direttiva prevede tre misure dirette a proteggere i terzi che trattino
con tali società, vale a dire la costituzione di un fascicolo contenente talune
informazioni obbligatorie tenuto per ogni società presso il registro di
commercio territorialmente competente, l’armonizzazione delle disposizioni
nazionali concernenti la validità e l’opponibilità degli obblighi assunti in
nome di una società (comprese le società in formazione) e la fissazione di un
elenco tassativo dei casi di nullità delle società.
7. Ai sensi dell’art. 2 della prima direttiva sul diritto societario:
"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie perchè l’obbligo della
pubblicità per le società concerna almeno gli atti e le indicazioni seguenti:
(…)
f) il bilancio ed il conto profitti e perdite di ogni esercizio. Il documento
che contiene il bilancio deve indicare le generalità delle persone che ai sensi
di legge sono tenute a certificare il bilancio. Tuttavia, per le società a
responsabilità limitata di diritto tedesco, belga, francese, italiano e
lussemburghese, enumerate all’articolo 1, nonchè per le società anonime chiuse
dell’ordinamento olandese, l’applicazione obbligatoria di questa disposizione è
rinviata sino alla data di attuazione di una direttiva concernente il
coordinamento del contenuto dei bilanci e dei conti profitti e perdite e
comportante l’esenzione dall’obbligo di pubblicare, integralmente o
parzialmente, tali documenti per le società di questo tipo con un ammontare di
bilancio inferiore alla cifra che sarà fissata nella direttiva stessa. Il
Consiglio adotterà tale direttiva nei due anni successivi all’adozione della
presente direttiva;
(…)".
8. L’art. 3, nn. 1 e 2, di questa direttiva dispone che:
"1. In ciascuno Stato membro viene costituito un fascicolo, o presso un registro
centrale, o presso il registro di commercio o registro delle imprese, per ogni
società iscritta.
2. Tutti gli atti e indicazioni soggetti all’obbligo della pubblicità a norma
dell’articolo 2 sono inseriti nel fascicolo o trascritti nel registro; dal
fascicolo deve in ogni caso risultare l’oggetto delle trascrizioni fatte nel
registro".
9. Ai sensi dell’art. 6 della detta direttiva:
"Gli Stati membri stabiliscono adeguate sanzioni per i casi di:
” mancata pubblicità del bilancio e del conto profitti e perdite, come
prescritta dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera f);
(…)".
10. La quarta direttiva sul diritto societario, che per quanto riguarda l’Italia
si applica ai medesimi tipi di società a cui fa riferimento la prima direttiva
sul diritto societario, citati al punto 5 della presente sentenza, armonizza le
disposizioni nazionali relative alla redazione, al contenuto, alla struttura e
alla pubblicità dei conti annuali delle società.
11. L’art. 2 di questa direttiva prevede quanto segue:
"1. I conti annuali comprendono lo stato patrimoniale, il conto profitti e
perdite e l’allegato. Questi documenti formano un tutto inscindibile.
2. I conti annuali devono essere elaborati con chiarezza ed essere conformi alla
presente direttiva.
3. I conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale,
di quella finanziaria nonchè del risultato economico della società.
4. Quando l’applicazione della presente direttiva non basta per fornire il
quadro fedele di cui al paragrafo 3, si devono fornire informazioni
complementari.
5. Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione della presente
direttiva contrasta con l’obbligo di cui al paragrafo 3, occorre derogare alla
disposizione in questione onde fornire il quadro fedele di cui al paragrafo 3.
Tale deroga deve essere menzionata nell’allegato e debitamente motivata con
l’indicazione della sua influenza sulla situazione patrimoniale, su quella
finanziaria nonchè sul risultato economico. Gli Stati membri possono precisare
i casi eccezionali e fissare il corrispondente regime derogatorio.
6. Gli Stati membri possono autorizzare o esigere che nei conti annuali vengano
divulgate altre informazioni oltre a quelle la cui divulgazione è richiesta
dalla presente direttiva".
12. L’art. 11 della detta direttiva prevede che gli Stati membri possono
permettere che le società che non superano taluni limiti numerici relativi al
totale dello stato patrimoniale, all’importo netto del volume d’affari e al
numero dei dipendenti redigano uno stato patrimoniale in forma abbreviata.
L’art. 12 della medesima direttiva contiene altre precisazioni a tale riguardo.
13. L’art. 47, n. 1, della quarta direttiva sul diritto societario, figurante
nella sezione 10 della medesima, intitolata "Pubblicità", dispone quanto segue:
"I conti annuali regolarmente approvati e la relazione sulla gestione, nonchè
la relazione redatta dalla persona incaricata della revisione dei conti formano
oggetto di una pubblicità effettuata nei modi prescritti dalla legislazione di
ogni Stato membro conformemente all’articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.
( )".
14. Ai sensi dell’art. 51 della quarta direttiva sul diritto societario,
figurante nella sezione 11 della stessa, intitolata "Controllo":
"1. a) Le società devono far controllare i loro conti annuali da una o più
persone abilitate ai sensi della legge nazionale alla revisione dei conti.
b) La persona o le persone incaricate della revisione dei conti devono altresi’
controllare che la relazione sulla gestione concordi con i conti annuali di
esercizio.
2. Gli Stati membri possono esentare dall’obbligo previsto al paragrafo 1 le
società di cui all’articolo 11.
L’articolo 12 è applicabile.
3. Nell’ipotesi di cui al paragrafo 2 gli Stati membri introducono nella loro
legislazione adeguate sanzioni nel caso in cui i conti annuali o la relazione
sulla gestione delle società in questione non siano redatti conformemente alla
presente direttiva".
15. La settima direttiva sul diritto societario, che per quanto riguarda
l’Italia si applica ai medesimi tipi di società a cui fanno riferimento la
prima e la quarta direttiva sul diritto societario, citati ai punti 5 e 10 della
presente sentenza, prescrive misure di coordinamento delle disposizioni
nazionali relative ai conti consolidati delle società di capitali.
16. L’art. 16, nn. 2-6, della settima direttiva sul diritto societario contiene,
in materia di conti consolidati, in sostanza, disposizioni identiche a quelle
dell’art. 2, nn. 2-6, della quarta direttiva sul diritto societario per i conti
annuali, ricordate al punto 11 della presente sentenza.
17. L’art. 38, nn. 1, 4 e 6, figurante nella sezione 5 della settima direttiva
sul diritto societario, intitolata "Pubblicità dei conti consolidati", cosi’
dispone:
"1. I conti consolidati regolarmente approvati e la relazione consolidata sulla
gestione nonchè la relazione della persona incaricata del controllo dei conti
consolidati formano oggetto di una pubblicità effettuata dall’impresa che ha
redatto i conti consolidati nei modi prescritti dalla legislazione dello Stato
membro cui l’impresa è soggetta conformemente all’articolo 3 della direttiva
68/151/CEE.
( )
4. Tuttavia, qualora l’impresa che ha redatto i conti



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