La compensazione delle spese non va motivata -; CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 8540 del 22/04/2005

Il giudice puo’
disporre la compensazione anche senza fornire alcuna motivazione, e tale
statuizione non è sindacabile in appello nè in sede di legittimità, ove il
sindacato della Corte è limitato al controllo che le spese non siano state
poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

 CASSAZIONE
CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 7555 del 13/04/2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario
Rosario – Presidente

Dott. PICCININNI
Carlo – Consigliere

Dott. RAGONESI
Vittorio – Consigliere

Dott. GENOVESE
Francesco Ant. – rel. Consigliere

Dott.
DE CHIARA Carlo –
Consigliere

ha pronunciato la
seguente:

sentenza

sul ricorso
proposto da:

BONFIGLIO ADELE
elettivamente domiciliata in Roma, via Trasone n. 9, presso l’avv. Ercole
Forqione, e rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall’avv. VETERE
Salvatore del foro di Cosenza;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI COSENZA;

– intimato –

avverso la sentenza
del Giudice di Pace di Cosenza n. 183/2002 del 21/3-23/5/2002.

Udita la relazione
della causa svolta nella pubblica udienza del 11/4/2004 dal Relatore Cons. Dr.
Francesco Antonio
Genovese;

Udito il P.M., in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, il quale
ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Svolgimento del processo

 

RILEVATO

che la signora
Adele Bonfiglio ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Giudice
di Pace di Cosenza che, accogliendo la sua opposizione a verbale di
contestazione per violazione stradale della Polizia Municipale di Cosenza, ha
anche disposto la compensazione delle spese processuali; che, ad avviso della
ricorrente, nella specie mancherebbe la motivazione sulla statuizione di
compensazione delle spese;

CONSIDERATO

 

Motivi della decisione

 

che il ricorrente,
con l’unico motivo di ricorso censura la sentenza impugnata nella statuizione
relativa alle spese, ed in particolare alla loro compensazione;

che in materia di
spese processuali, questa Corte ha sovente stabilito che il giudice puo’
disporre la compensazione anche senza fornire, al riguardo, alcuna motivazione,
e senza che – per questo – la statuizione diventi sindacabile in sede di
impugnazione e di legittimità, atteso che la valutazione dell’opportunità
della compensazione, totale o parziale, delle stesse, rientra nei poteri
discrezionali del giudice di merito, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca,
sia in quella della ricorrenza di giusti motivi (Cassazione, sentt. nn. 5405
del 2004, 17692, 12744, 11774 e 5386 del 2003, 5174 del 2002);

che, pertanto, in
tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di
Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio
secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte
totalmente vittoriosa (Cassazione, sentt. nn. 5386 e 9707 del 2003 e 8889 del
2000) o che siano addotte ragioni palesemente o microscopicamente illogiche e
tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso
processo formativo della volontà decisionale (Cassazione, sentt. nn. 16012 del
2002 e 12744 del 2003);

che questa Corte
non ignora la recente pronuncia del Giudice delle leggi, la quale (Ordinanza n.
395 del 2004) sembra avallare, sia pure incidentalmente, una diversa
interpretazione della disciplina delle spese (suggerita dal giudice a quo), nel
senso di postulare, per provvedimenti, siffatti, un onere di motivazione
generalizzato;

che le suesposte
linee guida giurisprudenziali, in ordine al sindacato sul provvedimento del
giudice del merito relativo alla compensazione delle spese processuali,
elaborate dalla Corte di cassazione nel corso di una sedimentata attività di
interpretazione, e a cui s’intende dare continuità, pongono in bilanciamento i
valori costituzionali della difesa delle parti nel processo (art. 24 cost.) e
la ragionevole durata di quest’ultimo (art. 111, comma secondo, ult. parte,
Cost.);

che tale stabile
orientamento, in ordine ai limiti di sindacato delle statuizioni accessorie
contenute nelle decisioni dei giudici di merito e riguardanti compensazione
delle spese, non consente – allo stato – altra lettura costituzionalmente
adeguata che non sia quella sopra richiamata, se non al prezzo
dell’accrescimento delle impugnazioni delle decisioni, aventi ad oggetto anche
soltanto queste statuizioni, con i conseguenti e immaginabili effetti
inflattivi in ordine al numero dei processi (già particolarmente elevato fino
ai limiti di guardia) e ai costi collettivi sempre più elevati;

che, in conclusione
il ricorso, proposto con motivi collocati del tutto al di fuori di tale
limitata possibilità di sindacato giurisdizionale da parte di questa Corte di
legittimità, dev’essere dichiarato inammissibile;

che non v’è
materia per provvedere sulle spese di questa fase, soltanto perchè l’intimato
non ha svolto difese.

 

P. Q. M.

 

Dichiara
inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in
Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di
Cassazione dai magistrati sopraindicati, il 11 aprile 2005.

Depositato in
Cancelleria il 22 aprile 2005

https://www.litis.it

Commento all'articolo

You May Have Missed