L’atto di impugnazione deve soddisfare una duplice e concorrente esigenza di ” chiarezza e specificità – CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentnenza n. 10881 del 18/03/2005
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Principio della domanda, devoluzione e diritto
di difesa sono i valori al soddisfacimento dei quali deve essere ispirata la
verifica, in concreto, se la “forma dell’impugnazione”, alla stregua dei
parametri dettati dall’articolo 581 del c.p.p, ne soddisfi anche la “sostanza”,
rendendola quindi immune dalla sanzione processuale a tal proposito sancita
dall’articolo 591, comma 1, lettera c), dello stesso codice. In questa
prospettiva, il contenuto dell’atto di impugnazione deve soddisfare una duplice
e concorrente esigenza di “chiarezza” e “specificità”; da un lato, quella di
perimetrare l’esatto tema devoluto, cosi’ da permettere al giudice
dell’impugnazione di individuare il contenuto e la ratio essendi dei rilievi
proposti, ed esercitare, quindi, il proprio sindacato; dall’altro, e di
riflesso, quella di consentire agli eventuali “controinteressati” di
adeguatamente resistere alla domanda di gravame e alla portata demolitoria che
il suo eventuale accoglimento avrebbe rispetto alla decisione impugnata, in
ipotesi per essi favorevole.
CASSAZIONE PENALE, Sezione II, Sentnenza n. 10881 del 18/03/2005
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA
PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARMENINI Secondo – Presidente
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere
Dott. CARDELLA Fausto – Consigliere
Dott. TAVASSI Marina Anna – Consigliere
Dott. MACCHIA Alberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GATTO GIUSEPPE, N. IL 18/04/1969;
2) MESSINA RAIMONDO, N. IL 27/08/1972;
3) MUNNIA GAETANO, N. IL 17/02/1960;
4) PALMERI TOMMASO, N. IL 12/10/1962;
5) SALVAGGIO IGNAZIO, N. IL 03/11/1955;
6) CONTI ANTONIO, N. IL 21/07/1951;
7) GULINO FRANCESCO, N. IL 30/07/1953;
8) VENTURA CARMELO, N. IL 24/02/1961;
9) SPARTA’ GIACOMO, N. IL 06/09/1959;
10) LA CAVA SERGIO, N. IL 02/08/1963;
11) NOSTRO GAETANO, N. IL 24/02/1969;
avverso ORDINANZA del 17/05/2004 TRIB. LIBERTA’
di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.
MACCHIA ALBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CESQUI E.
che ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi.
Uditi i difensori Avv. LENZI Artur Ryolo del
Foro di Messina per Salvaggio, Conti e Gulino; SINISCALCHI Vincenzo del Foro di
Napoli per Conti Antonino; COZZI Franco del Foro di Roma per Gulino;
PELLEGRINO Rosario del Foro di Enna per
Salvaggio; Artur Ryolo Laura del Foro di Messina per La Cava; AGNELLO Daniele
del Foro di Messina per La Cava, Dominici Giuliano per Munnia e Palmieri;
TRACLO’ Francesco del foro di Messina per Gatto e Ventura; che hanno chiesto
l’accoglimento dei ricorsi.
Svolgimento del
processo e motivi della decisione
OSSERVA
Con ordinanza del 17 maggio 2004, il Tribunale
di Messina, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal pubblico
ministero avverso l’ordinanza pronunciata dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Messina il 10 febbraio 2004, con la quale era stata
respinta la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia
cautelare in carcere nei confronti di varie persone in ordine al delitto di cui
all’art. 416-bis cod. pen., ha applicato la misura suddetta nei confronti di
GATTO Giuseppe, MESSINA Raimondo, NOSTRO Gaetano, PALMERI Tommaso, SPARTA’
Giacomo e VENTURA Carmelo, in relazione al reato di cui all’art. 416-bis, cod.
pen. contestato al capo A); ha applicato, altresi’, la medesima misura della
custodia cautelare in carcere nei confronti di CONTI Antonio, GULINO Francesco,
LA CAVA Sergio, MUNNIA Gaetano e SALVAGGIO Ignazio Maurizio, in relazione al
reato di cui al capo A) riqualificato in termini di "concorso esterno in
associazione mafiosa", ai sensi degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. Avverso
l’ordinanza indicata in premessa hanno proposto ricorso per Cassazione tutti gli
indagati suddetti, rassegnando vari motivi di impugnazione. Nel ricorso proposto
con unico atto da GATTO Giuseppe, MESSINA Raimondo, PALMERI Tommaso e MUNNIA
Gaetano, riproponendo censure già dedotte e disattese da parte dei giudici a
quibus, si prospetta, nel primo motivo, violazione degli artt. 581 e 591 cod.
proc. pen. e vizio di motivazione in riferimento alla omessa declaratoria di
inammissibilità dell’appello del pubblico ministero, perchè privo dei
requisiti di cui all’art. 581 cod. proc. pen. Ad avviso dei ricorrenti, infatti,
nell’atto di impugnazione proposto dalla parte pubblica non sarebbe possibile
individuare i capi ed i punti della decisione del Giudice per le indagini
preliminari che si intendevano sottoporre a gravame; l’iter logico argomentativo
in forza del quale la decisione oggetto di gravame doveva essere impugnata;
nonchè, infine, le determinazioni conclusive sollecitate al giudice
dell’appello de liberiate. Nel secondo motivo si rinnova la eccezione di
inutilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed
ambientali, in quanto uno dei verbali delle operazioni non riporterebbe A
nominativi delle persone che avevano preso parte alla intercettazione,
comparendo soltanto una sigla a fronte di una intestazione genericamente
riferita ai "sottoscritti ufficiali ed agenti di p.g.". Si lamenta, poi, che le
intercettazioni eseguite nella stalla della contrada Fornace sarebbero
proseguite presso la sala ascolto della Questura, "pur in difetto di apposito
decreto motivato del p.m. con il quale veniva disposta questa correzione in
corso d’opera". Nel terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 291 cod. proc.
pen. e vizio di motivazione, in quanto i giudici dell’appello avrebbero
individuato una associazione diversa da quella ipotizzata dal pubblico
ministero, eccedendo dai limiti propri dell’effetto parzialmente devolutivo che
vige in appello, anche se in tema cautelare. Nel quarto ed ultimo motivo si
lamenta la carenza del presupposto della gravità indiziaria e si censura la
relativa motivazione, in quanto, con profili differenziati in rapporto alla
specifica posizione di ciascun ricorrente, i giudici dell’appello avrebbero
attribuito significato indiziante ad elementi evanescenti e contraddittori,
senza neppure chiarire gli esatti contorni dell’ipotizzato sodalizio e
"individuare fatti e comportamenti astrattamente sussumibili nella fattispecie
incriminatrice di cui all’art. 416-bis o degli artt. 110 e 416-bis cod. pen.".
Nell’interesse del MUNNIA e del PALMERI è stata poi depositata memoria nella
quale si ribadisce la carenza di elementi di colpevolezza, in particolare sul
rilievo che una corretta interpretazione dei fatti avrebbe dovuto condurre alla
configurazione della Messinambiente come vittima e non come approfittatrice del
contesto mafioso.
Nel ricorso proposto nell’interesse di SALVAGGIO
Ignazio Maurizio, ugualmente si ripropone, come primo motivo, la questione
relativa alla inammissibilità dell’appello interposto dal pubblico ministero,
in assunto viziato da aspecificità dei relativi motivi. Nel secondo motivo si
lamenta indebita immutazione del fatto contestato, osservandosi al riguardo che,
una volta ritenuta non sussistente la affectio societatis e stabilito che la
condotta dell’agente ha avuto carattere episodico e congiunturale, ove rimanga
immutata la descrizione del fatto anche nella definizione del reato associativo,
la figura del concorso esterno "non puo’ trovare applicazione nel caso di specie
se non modificando, in termini non consentiti, il fatto associazione mafiosa e
l’elemento intenzionale, in questo caso equivocamente rappresentato dal
soddisfacimento degli interessi propri dei presunti concorrenti esterni e non di
quelli del sodalizio mafioso". Nel terzo motivo si denuncia, poi, la erronea
applicazione della legge penale, avuto riguardo alla insussistenza dei
presupposti per ritenere integrata la figura del concorso esterno, alla luce dei
principi in proposito affermati dalla più recente giurisprudenza di questa
Corte, prospettandosi – come quarto motivo – carenza motivazionale proprio sugli
aspetti sui quali si dovrebbe fondare la riconoscibilità della indicata figura
delittuosa. Analogo vizio viene denunciato in riferimento alla enuncleazione
delle circostanza sulla cui base è stata ritenuta la sussistenza dell’elemento
materiale e psicologico del reato, mentre sulle stesse circostanze la
motivazione offerta dai giudici a quibus risulterebbe palesemente illogica. Nel
settimo ed ultimo motivo si censura, infine, per violazione di legge e vizio di
motivazione, la delibazione delle esigenze di cautela in rapporto alla figura
dei concorrenti esterni.
Nel ricorso proposto nell’interesse di CONTI
Antonio e GULINO Francesco si denuncia, come primo motivo, la inammissibilità
dell’appello proposto dal pubblico ministero, sia perchè non sarebbero stati
formulati rilievi o censure specifiche in relazione alle singole posizioni degli
indagati, sia perchè l’atto sarebbe privo dei requisiti di cui all’art. 581,
lett. b) e c) cod. proc. pen. Viene poi prospettata violazione di legge per
avere il Tribunale applicato la misura custodiale per un fatto diverso da quello
configurato nella originaria richiesta e nel successivo appello del pubblico
ministero. Il giudice dell’appello de liberiate, infatti, pur riconoscendo la
inconsistenza della originaria accusa di aver promosso, diretto ed organizzato
una associazione di stampo mafioso volta al controllo delle attività economiche
relative alla raccolta ed allo smaltimento di rifiuti, avrebbe erroneamente
ritenuto di poter egualmente disporre la misura nei confronti dei ricorrenti,
riqualificando il fatto come concorso esterno nella associazione stessa; in
realtà – deducono i ricorrenti – si sarebbe dato vita ad una indebita
immutazione del fatto, in quanto il concorso esterno sarebbe stato ipotizzato in
riferimento ad una diversa ed autonoma associazione di tipo mafioso, della quale
non vi sarebbe traccia nel capo di imputazione, come, d’altra parte, era stato
puntualmente evidenziato nella stessa ordinanza reiettiva pronunciata dal
Giudice per le indagini preliminari, nella parte in cui, appunto, escludeva la
possibilità di fare ricorso, nella specie, alla figura del concorrente esterno.
Correlativa è la censura posta a base del terzo motivo, lamentandosi in esso il
mancato rispetto del principio devolutivo in tema di appello, sia pure in
materia cautelare. Nel quarto motivo si rinnovano le eccezioni di
inutilizzabilit



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