Stato di abbandono del minore e condizioni per la dichiarazione di adottabilità -; CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 10126 del 14/05/2005

L’accertamento dello stato di abbandono del minore non puo’
essere rimesso ad una valutazione astratta, compiuta ex ante – alla stregua di
un giudizio prognostico, fondato su indizi privi di valenza assoluta, ed in
assenza di qualsivoglia riscontro obiettivo – circa la scarsa idoneità della
famiglia di origine a fornire in futuro al minore le cure necessarie per il suo
sano sviluppo; dovendo, invece, tale valutazione basarsi su una reale,
obiettiva situazione esistente in atto, nella quale vanno individuate, e
rigorosamente accertate e provate, le gravi ragioni che, impedendo al nucleo
familiare di origine di garantire una normale crescita, ed adeguati riferimenti
educativi, al minore, ne giustifichino la sottrazione allo stesso nucleo.

L’art. 1 della legge n. 184 del 1983 attribuisce carattere
prioritario all’esigenza del minore di vivere nella famiglia di origine. Una
esigenza questa che puo’ essere sacrificata solo in presenza di una situazione
di carenze di cure materiali e morali da parte dei genitori e degli stretti
congiunti tale da pregiudicare, in modo grave e non transeunte, lo sviluppo e
l’equilibrio psico-fisico del minore stesso. Pertanto "mai la condizione
di indigenza dei genitori naturali puo’ portare alla dichiarazione di
adottabilità del minore" essendo affidato alle organizzazioni statali
competenti, ed in particolare ad i servizi sociali, in caso di difficoltà
della famiglia di orgine, il compito di rimuovere le cause che possono
precludere una crescita serena.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAGGIO Antonio
– Presidente

Dott. PICCININNI
Carlo – Consigliere

Dott. DI
AMATO Sergio –
Consigliere

Dott. FITTIPALDI
Onofrio – Consigliere

Dott. SAN
GIORGIO Maria Rosaria –
rel. Consigliere

ha pronunciato la
seguente:

sentenza

sul ricorso proposto
da:

(…) (…)
elettivamente domiciliate in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 19, presso l’avvocato
MANFREDINI ORNELLA, rappresentate e difese dall’avvocato SCRIPELLITI NINO,
giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PROCURATORE GENERALE
PRESSO CORTE D’APPELLO DI FIRENZE; (…)

– intimati –

avverso
la sentenza n. 626/04
della Corte d’Appello di FIRENZE, depositata il 30/04/04;

udita la relazione
della causa svolta nella Pubblica udienza del 19/01/2005 dal Consigliere Dott.
Maria Rosaria SAN GIORGIO;

udito il P.M. in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

 

Svolgimento del processo

 

Con decreto del
Tribunale per i minorenni di Firenze del 13 dicembre 2002, veniva dichiarato lo
stato di adottabilità di (…) nato il 10 aprile 2002 da (…) all’epoca
ospite di una comunità terapeutica per tossicodipendenti, non riconosciuto dal
padre, e già affidato, dopo essere vissuto nei primi mesi di vita insieme alla
madre, alla nonna materna, (…) affidataria anche della prima figlia della
(…) (…) Con il predetto decreto, veniva altresi’ disposta nei confronti
della madre di (…) la sospensione dell’esercizio della potestà genitoriale,
e veniva stabilito che il bambino venisse ospitato presso l’istituto (…) di
(…) Con ricorso del 17 gennaio 2003, la madre proponeva opposizione avverso
detto decreto, chiedendone la revoca, con affidamento del piccolo alla nonna.
La opposizione veniva rigettata dal Tribunale, con sentenza in data 14 febbraio
2003, sulla base della conferma delle valutazioni negative già espresse dal
Tribunale in ordine alle figure della madre e della nonna del bambino.

Le due donne
impugnavano la decisione innanzi alla Corte d’appello di Firenze, sezione per i
minorenni, lamentando in primo luogo che il Tribunale non aveva considerato
l’importanza per il bambino del contatto con la sorellina (…) e la grave
perdita che sarebbe derivata ad entrambi dal loro allontanamento, e che inoltre
era immotivata la critica alla figura della nonna materna; e rilevando inoltre
il miglioramento delle condizioni della madre del bambino.

Con sentenza del 25
febbraio 2004, la Corte territoriale respingeva l’impugnazione, osservando,
quanto al rilievo degli effetti negativi che sulla personalità del piccolo
(…) avrebbe potuto determinare il suo allontanamento dalla sorella maggiore,
che questi era stato presso la nonna solo per pochi mesi, sicchè non era
sostenibile che potesse risentire di detto allontanamento; per quanto concerne
le valutazioni negative espresse dal Tribunale in ordine all’affidamento del
bambino alla nonna, tra l’altro ormai ultrasettantenne, che tali valutazioni
erano determinate da tutti gli elementi acquisiti,quali le relazioni dei
servizi sociali e quelli desumibili dalle condizioni della piccola (…) quanto,
infine, al presunto miglioramento delle condizioni della madre, rilevava la
Corte che attualmente costei risultava detenuta, con previsione di
scarcerazione solo nel 2014, sicchè nessun utile riferimento avrebbe potuto
farsi alla stessa in ordine all’affidamento. Avverso tale sentenza (…) e
(…) hanno proposto ricorso per Cassazione.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo,
articolato,motivo di ricorso, si lamenta violazione degli artt. 1, 6, 8 e 14
della legge n. 184 del 1983, motivazione insufficiente, inesistente e/o
meramente apparente su punti decisivi della controversia, nonchè omessa
pronuncia su di un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360,
terzo e quinto comma, cod.proc.civ. La Corte di merito si sarebbe limitata a desumere
lo stato di abbandono del piccolo (…) dalla ritenuta inadeguatezza della
personalità della mamma e della nonna, senza fornire elementi di riscontro, e
senza considerare che detto stato, che giustifica la dichiarazione di
adottabilità del minore, non puo’ costituire conseguenza automatica dei
problemi personali dei genitori e dei parenti prossimi, postulando
l’accertamento in concreto di una effettiva situazione di abbandono non
transeunte e prevedibilmente non suscettibile di superamento.

Nella specie, la
sentenza non avrebbe preso in considerazione gli elementi istruttori che
dimostrerebbero la sussistenza di buoni rapporti tra la nonna e l’altra
nipotina, e, quindi, l’attitudine della prima a creare rapporti significativi
anche con il piccolo (…) Il
motivo è fondato nei termini che seguono.

L’art. 1 della legge
4 maggio 1983, n. 184, attribuisce carattere prioritario alla esigenza del
minore di vivere nella famiglia di origine, esigenza ribadita con forza ancor
maggiore attraverso le successive modifiche apportate alla predetta norma. Ed
infatti, mentre il testo originario dell’art. 1, con il quale si apriva il
titolo I, "Dell’affidamento dei minori", della citata legge n. 184
del 1983, si limitava ad affermare
il diritto del minore "di essere educato
nell’ambito della propria famiglia", la riformulazione della stessa
disposizione ne ha arricchito il testo, introducendo, tra i "Principi
generali" – cosi’ mutata la rubrica del titolo I della legge n. 184 del
1983 per effetto della legge 28 marzo 2001, n. 149 – anche quello relativo al
"diritto di crescere" nella famiglia naturale, nonchè quello,
enunciato nel comma 2 dell’art. 1, aggiunto dalla stessa legge n. 149, secondo
il quale "mai la condizione di indigenza dei genitori naturali puo’
portare alla dichiarazione di adottabilità del minore", essendo affidato
alle organizzazioni statali competenti, ed in particolare dei servizi sociali,
in caso di difficoltà della famiglia d’origine, il compito di rimuovere le
cause che possono precludere una crescita serena.

Una esigenza, quella
appena evidenziata, della quale è consentito il sacrificio solo in presenza di
una situazione di carenza di cure materiali e morali, da parte dei genitori e
degli stretti congiunti – ed a prescindere dalla imputabilità a costoro di
detta situazione -, tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo
sviluppo e l’equilibrio psico – fisico del minore stesso.

La richiamata
valorizzazione del legame di sangue rende necessario un particolare rigore
nella valutazione della situazione di abbandono del minore quale presupposto
per la dichiarazione dello stato di adottabilità dello stesso, finalizzata
esclusivamente all’obiettivo della tutela dei suoi interessi. Al riguardo,
questa Corte ha già ripetutamente posto in evidenza la necessità che tale
valutazione non discenda da un mero apprezzamento circa la inidoneità dei
genitori e parenti del minore, cui non si accompagni l’ulteriore positivo
accertamento che tale inidoneità abbia provocato, o possa provocare, danni
gravi ed irreversibili alla equilibrata crescita del minore. Sotto un tal punto
di vista, è stato altresi’, in particolare, posto l’accento sulla positiva
presenza dei nonni, la cui posizione diventa sempre più1 rilevante nell’ambito
della famiglia, non potendo ritenersi privi di tutela vincoli che affondano le
loro radici nella tradizione familiare, la quale trova il suo riconoscimento
anche nell’art. 29 della Costituzione (v., tra le altre, Cass. n. 4568 del
1999).

In siffatta ottica,
l’accertamento dello stato di abbandono del minore non puo’ essere rimesso ad
una valutazione astratta, compiuta ex ante – alla stregua di un giudizio
prognostico, fondato su indizi privi di valenza assoluta, ed in assenza di
qualsivoglia riscontro obiettivo – circa la scarsa idoneità della famiglia di
origine a fornire in futuro al minore le cure necessarie per il suo sano
sviluppo; dovendo, invece, la valutazione di cui si tratta necessariamente
basarsi su di una reale, obiettiva situazione esistente in atto, nella quale
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