Appellabili dal Pg le sentenze del Giudice di Pace – Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sentenza n. 22531 del 15/06/2005

Il Procuratore
generale presso la competente Corte d’appello puo’ impugnare anche le sentenze
del giudice di pace. Lo ha stabilito la Suprema corte a sezioni unite penali,
con sentenza n. 22531/ 05 depositata il 15 giugno 2005. E’ cosi’ stato risolto
il contrasto sulla interpretazione dell’articolo 36 del decreto che ha
istituito il giudice di pace penale ( decreto legislativo 274/ 00). Tale norma
attribuisce genericamente al pubblico ministero il potere di proporre appello
contro le sentenze del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella
pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena
alternativa, nonchè in ogni caso di ricorrere per Cassazione. Il giudice di
merito ha, percio’, ritenuto il difetto di legittimazione del procuratore
generale che aveva impugnato una sentenza di assoluzione del giudice di pace,
assumendo che l’articolo 36 attribuisce il potere di impugnazione al solo
organo che svolge le funzioni di rappresentante della pubblica accusa presso il
giudice che ha emesso la sentenza, cioè al solo Procuratore della repubblica.
Contro la decisione ha proposto ricorso il Pg, sostenendo che l’espressione ”
pubblico ministero ” deve essere riferita ad entrambi gli organi dell’accusa,
sulla base della regola generale sancita dall’articolo 570 del Codice di
procedura penale. La V sezione penale, destinataria del ricorso, ha rimesso la
questione alle Sezioni unite.
Nell’ordinanza di rimessione vengono ricordati anche gli argomenti a favore
dell’opinione opposta a quella del ricorrente: il testo originario
dell’articolo 512, n. 3 del codice di rito abrogato per le pronunce pretorili,
che limitava il potere di impugnazione al Pm d’udienza ed a quello competente a
stare in giudizio in Tribunale, cui era devoluta la cognizione per il secondo
grado di giudizio; e la possibile riferibilità anche all’articolo 36
dell’inciso ” nei casi stabiliti dalla legge ” , contenuto nell’articolo 570
comma 1, del Codice, con la conseguente esclusione del potere d’impugnazione
del Pg. Non risolutivo, al contrario apparirebbe l’obbligo di comunicazione a
quest’ultimo di tutti i provvedimenti emessi in udienza, da qualsiasi giudice
della circoscrizione, ai sensi dell’articolo 582, comma 2, lettera d) del
Codice.
Con la sentenza in esame la Corte, rilevato che il problema è collegato al
tenore letterale della norma che parla di ” pubblico ministero ” , sottolinea
come l’opinione dominante sia favorevole all’interpretazione estensiva del
termine. Cio’ sia perchè anche nel disciplinare i casi di appello, l’articolo
593 parla di ” pubblico ministero ” , nonostante l’abrogazione della norma
successiva che attribuiva, in modo esplicito, la legittimazione al Procuratore
della repubblica di grado superiore; sia perchè, diversamente argomentando, la
comunicazione ex articolo 583, comma 2 lettera d) del Codice di procedura
penale delle sentenze del giudice di pace, pure dovuta, non avrebbe alcun
effetto apprezzabile.
L’orientamento contrario coincide ” segnala la Corte ” con la sola pronuncia,
oggetto di impugnazione, ma è sostenuta da buona parte della dottrina, che
richiama la regola sulla simmetria processuale, recepita di recente anche dalla
giurisprudenza, in relazione alle limitazioni del potere di impugnare le misure
cautelari ed i provvedimenti in materia esecutiva.
Poichè il pubblico ministero " ripete" la sua competenza dal giudice
presso cui esercita le sue funzioni e poichè, dunque, legittimati ad impugnare
sono solo il Pm presso il giudice che emette il provvedimento impugnato e
quello presso il giudice dell’appello, si è escluso, ad esempio, che il Pg
abbia tale facoltà avverso i provvedimenti resi dal Tribunale del riesame ex
articoli 309 e 310 del Codice di procedura ( si veda da ultimo, Cassazione 20
novembre 1996, n. 12).
Le Sezioni unite della Corte rilevano, poi, come la questione sollevata abbia
già trovato soluzione affermativa ” compatta e coerente ” , nonostante il
breve lasso di tempo intercorso dalla istituzione del giudice di pace penale.
L’orientamento costante coincide con lo schema normativo, desumibile dagli
articoli 570, 548 comma 3, 585 comma 2, 608 comma 4 del Codice di procedura
penale e 2 del decreto 274/ 00.
Il procedimento davanti al giudice di pace non è speciale, ma di cognizione
ordinaria e le sue finalità sono simili a quelle proprie degli altri giudizi
di primo grado. Le deroghe alle regole generali sono, dunque, sancite
tassativamente dall’articolo 2, che non menziona il regime delle impugnazioni
ed impone, percio’, l’applicazione dell’articolo 570 del Codice di procedura,
dovendosi ritenere l’inciso ” nei casi stabiliti dalla legge ” riferibile ai
soli procedimenti speciali o incidentali. Gli argomenti contrari possono essere
al più utili per suffragare ” come la Corte auspica ” un intervento
legislativo che semplifichi la materia e limiti il potere di impugnazione delle
sentenze del giudice di pace. (
CATERINA MALAVENDA)

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