Elettorato passivo ed incompatibilità della carica di consigliere comunale in pendenza di una lite – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 16956 del 16/08/2005
In tema di incompatibilità alla carica di
consigliere comunale, l’art. 63 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel
prevedere, tra le cause che impediscono di ricoprire detta carica, anche la
pendenza di una lite civile od amministrativa con il Comune, contempla una
deroga nell’ipotesi in cui la lite riguardi un fatto connesso con l’esercizio
del mandato. Secondo la Corte, tale deroga sussiste ogniqualvolta la
controversia attenga all’agire dell’amministratore nell’interesse pubblico,
indipendentemente dal mandato per il quale è insorta la controversia, ben
potendo questo essere diverso da (e successivo a) quello di consigliere
comunale. Pertanto, non sussiste l’incompatibilità alla carica di consigliere
comunale, e ricorre la detta deroga, allorchè l’oggetto della lite pendente
riguardi l’impugnazione, dinanzi al giudice amministrativo, della revoca del
mandato di assessore conferito al consigliere (in Comune con popolazione
inferiore a quindicimila abitanti) successivamente alla sua elezione,
trattandosi di controversia che trascende l’interesse personale del soggetto in
quanto finalizzata ad assicurare il corretto funzionamento della P.A. e, con
esso, l’interesse della comunità locale o, comunque, della parte rappresentata.
Allegato Pdf:
Sentenza n. 16956 del 16 agosto 2005
(Sezione Prima Civile, Presidente U.R. Panebianco,
Relatore O. Fittipaldi)



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