Reato coltivare in casa hashish o marjuana ricavate dalla canapa indiana, anche se in modesta quantità – CASSAZIONE PENALE, Sezione IV, Sentenza n. 32949 del 08/09/2005
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è
reato coltivare in casa hashish o marjuana ricavate dalla canapa indiana, anche
se in modesta quantità . Lo ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di
Cassazione, secondo cui solo laddove risulti l’assenza o l’insufficienza di
effetto drogante della sostanza coltivata è consentito escludere l’offensività
della condotta. La coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono
estraibili sostanze stupefacenti o psicotrope costituisce un "reato di pericolo
astratto" e prescinde dalla qualità e la quantità delle piante, dalla loro
effettiva tossicità e dalla quantità di sostanza drogante da esse estraibile.
CASSAZIONE
PENALE, Sezione IV, Sentenza n. 32949 del 08/09/2005
(Presidente:
R. Olivieri; Relatore: M. Battisti)
LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE IV
PENALE
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice
per l’udienza preliminare del Tribunale di Ivrea, con sentenza del 22 novembre
2001, assolveva perchè il fatto non costituisce reato I. C. dall’imputazione di
detenzione di 3 piante di canapa indiana, contenenti mg. 291 di THC, fatto
accertato in S. Giusto Canadese sino al 20 luglio 2000.
Il g.i.p.,
rilevava che, nel caso di specie, si era di fronte non ad una coltivazione
tecnico agraria, ma ad una coltivazione domestica, la quale equivale alla
detenzione e che, non essendovi alcuna prova che la detenzione fosse destinata
allo spaccio, doveva ritenersi destinata all’uso personale, donde il
proscioglimento.
Se cosí non
fosse, aggiungeva il g.i.p., si porrebbe il problema di legittimità
costituzionale sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento tra
la coltivazione di modesta entità e la detenzione di modesta quantità , entrambe
destinate all’uso personale, punibile la prima e non punibile la seconda.
Il
procuratore della Repubblica ricorre per cassazione denunciando erronea
applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione.
Deduce che:
la distinzione tra coltivazione domestica e coltivazione tecnico agraria non è
autorizzata dall’art.73 d.p.r. 309/1990, il quale, inoltre, non legittima la
sussistenza della c.d. coltivazione domestica nella detenzione, che, a ben
vedere, è la coltivazione che sussume la detenzione e non viceversa; la sentenza
è in contrasto con la giurisprudenza della corte di cassazione, la quale afferma
che la coltivazione è reato di pericolo astratto per la cui configurabilità non
rilevano ne la quantità , ne la qualità delle piante; la Corte Costituzionale,
con sentenza 24 luglio 1995, n. 360, ha già risolto, dichiarandola infondata, la
questione di legittimità costituzionale prospettata nella sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Il ricorso è
fondato.
Secondo un
indirizzo della giurisprudenza della corte di cassazione, ricordato dal
ricorrente, la coltivazione di piante di canapa indiana integra un reato di
pericolo astratto.
La
coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze
stupefacenti o psicotrope, attività distinta dalla produzione, costituisce reato
di pericolo astratto, per la cui configurabilità non rilevano la qualità e la
quantità delle piante, la loro effettiva tossicità , la quantità di sostanza
drogante da esse estraibile (Cass. 21 aprile 1998, n. 4696, rv. 211060).
E, ancora: la
coltivazione di piante di canapa indiana integra un reato di pericolo astratto
per la cui configurabilità non rilevano la quantità e la qualità delle piante,
la loro effettiva tossicità o la quantità di sostanza drogante da esse
estraibile, trattandosi di fattispecie volta a vietare la produzione di specie
vegetali idonee a produrre l’agente psicotropo, indipendentemente dal principio
attivo estraibile (Cass., 1 dicembre 2004, n. 46529, rv. 230571; conformi, rv.
211060, 216215, 221527, 229311; contra, 217258, 218692, 229366).
Ove,
peraltro, si volesse tenere conto del temperamento che introduce una parte della
giurisprudenza, la quale, dopo avere riaffermato che la qualità delle piante ed,
in particolare, il grado di tossicità della stessa potrà avere rilievo solo ai
fini della considerazione della gravità del reato e della commisurazione della
pena, aggiunge che solo laddove risulti l’assenza o l’insufficienza di effetto
drogante della sostanza coltivata è consentito escludere l’offensività della
condotta, configurandosi cosí il reato impossibile previsto dall’art. 49 c.p. (Cass.,
6 febbraio 2004, n. 4386, Felsini, rv. 229366; conformi, rv. 217258, 218692,
221527), nella specie risulta della stessa sentenza impugnata che le piantine
contenevano mg. 291 di THC, donde anche la accertata offensività della condotta.
Ne può dirsi
che si ponga una questione di legittimità costituzionale se le norme degli artt.
73 e 75 d.p.r. n. 309/1990, l’art. 73 punisce, tra le altre, la condotta di
coltivazione e l’art. 75 non include la coltivazione tra le condotte per le
quali sia invocabile la non punibilità per essere destinato lo stupefacente
all’uso personale, vengono cosí interpretate.
Come,
infatti, ha sottolineato il ricorrente, la Corte Costituzionale è già stata
investita dalla questione e, con sentenza del 24 luglio 1995, n. 360, l’ha
dichiarata infondata sul presupposto che nella coltivazione difetta il nesso di
immediatezza con l’uso personale e ciò giustifica un possibile atteggiamento di
maggior rigore rientrando nella discrezionalità del legislatore anche la scelta
di non agevolare comportamenti propedeutici all’approvvigionamento di sostanze
stupefacenti per uso personale.
è da
escludere, dunque, sia che possa configurarsi la c.d. coltivazione domestica
sussumibile nella detenzione, sia, conseguentemente, che a questa giuridicamente
inesistente coltivazione domestica possa applicarsi la norma dell’art. 75 d.p.r.
n. 309/1990.
Ciò premesso,
la sentenza deve essere annullata con rinvio.
PQM
La Corte di
Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di
appello di Torino.
Roma, 23
febbraio 2005.
Depositata in
Cancelleria l’8 settembre 2005.



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