Le deduzioni istruttorie costituiscono il termine ultimo per la indicazione dei testi – CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, Sentenza n. 12959 del 16/06/2005

La Corte di
Cassazione con sentenza n. 12959 del 16.06.05 si è pronunciata in materia di
deduzioni istruttorie ed in particolare sul termine ultimo per la indicazione
dei testi. La Corte afferma che dall’art. 184 cpc e dalla ulteriore normativa in
materia si evince che il legislatore ha inteso stabilire per le deduzioni
istruttorie, una precisa e rapida procedura, di cui il provvedimento di
ammisssione costituisce l’atto finale. La normativa è chiara sul fatto che,
anche l’indicazione dei testi, deve precedere detto provvedimento di ammissione
e che, dopo quest’ultimo, l’ultima attività processuale giuridicamente
possibile consiste nell’assunzione delle prove ammesse e che rare sono le
eccezioni consentite, come quella stabilita dal 3° comma dell’art 184 cpc o
quella satabilita dall’art.184 bis cpc. Quindi, sulla base di quanto esposto va
enunciato il seguente principio di diritto ” In tema di deduzioni istruttorie,
concernenti la prova testimoniale, il termine assegnato dal Giudice Istruttore
ai sensi del 1° comma dell’art.184 cpc riguarda non solo la formulazione dei
capitoli, ma anche l’indicazione dei testi. Una volta ammessa la prova non è più
possibile provvedere a detta integrazione o integrare la lista testi
eventualmente indicata tempestivamente; l’unica attività processuale
giuridicamente possibile circa le prove ammesse consiste nell’assunzione delle
medesime”.

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CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, Sentenza n. 12959 del 16/06/2005

(Presidente P.
Vittoria, Relatore A. Talevi)

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