Legittimo impedimento dell’imputato, obbligo di valutazione adeguata del certificato medico – CASSAZIONE PENALE, Sezioni Unite, Sentenza n. 36635 del 27/09/2005
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Viene confermato un indirizzo consolidato,
secondo cui nel disattendere un certificato medico ai fini della dichiarazione
di contumacia, il giudice deve attenersi alla natura dell’infermità e valutarne
il carattere impeditivo, potendo pervenire ad un giudizio negativo circa
l’assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata
valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito
l’imputato (la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d’appello
che aveva dichiarato la contumacia dell’imputato ritenendo che il certificato
prodotto faceva riferimento al giorno precedente a quello dell’udienza e,
inoltre, non indicava il domicilio presso il quale l’imputato era stato
sottoposto a visita).
Allegato Pdf:
CASSAZIONE PENALE, Sezioni Unite, Sentenza n. 36635 del 27/09/2005
(Presidente P. Fattori, Relatore A. Nappi)



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