Valutazione del pericolo di fuga nella procedura di estradizione – CASSAZIONE PENALE, Sezione VI, Sentenza n. 13939 del 17/03/2005
In tema di misure coercitive disposte in via
provvisoria nell’ambito di una procedura di estradizione, il pericolo di fuga,
che giustifica l’applicazione del provvedimento limitativo della libertà
personale, deve sempre essere fondato su elementi concreti, che abbiano cioè
uno stretto legame nella realtà di fatto e che non siano basati su presunzioni
o preconcette valutazioni di ordine generale (fattispecie in cui la Corte ha
annullato la decisione del giudice di merito, la cui motivazione sul pericolo
di fuga era incentrata su un generico pericolo di allontanamento
dell’estradando dal territorio dello Stato che avrebbe potuto determinare
l’inosservanza dell’obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la
consegna al Paese richiedente).
Allegato
Pdf: CASSAZIONE PENALE, Sezione VI, Sentenza n. 13939 del 17/03/2005 (Presidente
L. Sansone, Relatore G. De Roberto)



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