Pubblicità ingannevoe. I prodotti anticellulite agiscono solo in superficie – TAR LAZIO, Sezione I, Sentenza n. 7855 del 08/10/2005

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I
prodotti contro la cellulite non hanno un effetto curativo alla radice  ma
agiscono solo in superficie sulla pelle. E’ pertanto pubblicità ingannevole nei
confronti dei consumatori quella che attribuisca loro la capacità di
risoluzione del problema. Lo ha stabilito Il Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio , respingendo il ricorso di una società contro l’Autorità garante
della concorrenza e del mercato. Nel pubblicizzare i prodotti che agiscono
contro la cellulite non si possono utilizzare espressioni che possano indurre i
consumatori a ritenere che i tali gli stessi siano in grado di intervenire più
in profondità nella cura di questa patologia.

 


Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima, sentenza n. 7855/2005

IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

– Sezione
Prima –

composto dai
signori:

Pasquale de
Lise Presidente

Germana
Panzironi Consigliere, relatore

Roberto
Caponigro Primo Referendario

ha
pronunciato la seguente

S E N T E N Z
A

sul ricorso
n. 6876/1996 R.G.R., proposto dalla Kelemata s.p.a., in persona del suo
Presidente e legale rappresentante – in giudizio rappresentata e difesa dagli
avv.ti Gustavo Romanelli e Paolo Fubini ed elettivamente domiciliata in Roma,
via Cosseria n. 5;

contro

l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, in persona del Presidente p.t., in
giudizio rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la
stessa domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12;

per
l’annullamento

del
provvedimento del 6 marzo 1996 prot. n. 14880 con cui l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato ha stabilito che il messaggio pubblicitario diffuso
dalla ricorrente e concernente il prodotto "Kelemata-trattamento anticellulite
attivo" costituisce pubblicità ingannevole ai sensi dell’ art.7 del Dlgs n. 74
del 1992, ne ha vietata l’ulteriore diffusione e ha ordinato la pubblicazione di
un estratto del provvedimento sul periodico "Gioia";

Visto il
ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto
di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato;

Visti gli
atti tutti della causa;

Udito alla
pubblica udienza del 6-7-2005 – relatore il Consigliere Germana Panzironi- l’
avv.to Migliaccio per Fubini;

Ritenuto in
fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente
impugna, deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere, il
provvedimento in epigrafe con cui l’Autorità ha ritenuto ingannevole il
messaggio pubblicitario apparso sulle riviste "Anna" del 22 aprile 1995 e
"Amica" del 20 maggio 1995, vietandone l’ulteriore diffusione ed imponendo la
pubblicazione di un estratto del provvedimento sul periodico "Gioia".

Il messaggio,
volto a pubblicizzare un prodotto cosmetico denominato "Kelemata-trattamento
anticellulite attivo", è stato ritenuto ingannevole dall’Autorità in quanto
vantava la capacità del prodotto di apprestare efficace rimedio al problema
della cellulite, intervenendo sul processo fisiologico di formazione della
patologia e sugli strati profondi dell’edema.

La ricorrente
ritiene illegittima la delibera dell’Autorità, sostenendo che è stata adottata
oltre il termine stabilito per la conclusione del procedimento; contesta,
inoltre, i risultati della perizia posta a base del provvedimento, in quanto le
proprietà reclamizzate possono essere riferite anche al prodotto in questione,
se si adotta la moderna nozione di cosmetico, in linea con la normativa
comunitaria.

L’Autorità
si costituiva in resistenza eccependo l’infondatezza delle censure avanzate, e
chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza
del 12 giugno 1996 n. 1570, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare.

Con ordinanza
del 15 aprile 1997 n. 819, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello
dell’amministrazione, in riforma della decisione di primo grado, ritenendo che
"alla fissazione del termine di 180 giorni in questione non puo’ essere
ricondotto l’effetto di provocare la perdita, per l’amministrazione, del potere
di provvedere dopo la sua scadenza".

All’udienza
del 13-7-2005 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

La ricorrente
deduce la violazione della legge, nonchè l’eccesso di potere ritenendo il
provvedimento illegittimo per la seguenti ragioni:

1) l’atto è
stato emanato dopo lo spirare dei termini fissati dall’Autorità, in sede di
autolimitazione, con la delibera del 2-12-1992;

2) la nozione
normativa di cosmetico adottata dal consulente tecnico cui l’autorità si è
rivolta non è aggiornata e aderente alle recente evoluzione scientifica e alla
normativa comunitaria;

3) il
messaggio non è comunque idoneo a indurre i consumatori in errore poichè essi
sono già esperti di tale tipo di prodotto e ne conoscono la reale efficacia.

Le doglianze
della società ricorrente non sono fondate.

Il Collegio
condivide quanto esposto dalla difesa erariale con riferimento al primo motivo
di ricorso.

In punto di
fatto giova rilevare, per quanto attiene la pretesa violazione del termine di
conclusione del procedimento, che l’Autorità non ha prorogato il termine di
novanta giorni dopo la sua scadenza, poichè la proroga è avvenuta
precedentemente, il 21-9-1995, su espressa richiesta degli operatori
pubblicitari.

Risulta
evidente che non possono porsi a carico dell’amministrazione, in termini di
asserita illegittimità, atti adottati a tutela del destinatario del
provvedimento finale, per consentire un pieno esercizio del diritto di difesa.

A prescindere
da tale circostanza, rilevante in punto di fatto nella ricostruzione temporale
dell’iter procedimentale, occorre comunque evidenziare che la scadenza di un
termine posto dall’amministrazione per emanare un provvedimento non determina
l’esaurimento del potere di provvedere.

Tale
principio risulta confermato dall’interpretazione costante che giurisprudenza e
dottrina hanno fornito delle norme contenute nella legge n.241/90. L’art. 2
della legge citata, in materia di termini per la conclusione dei procedimenti,
non sancisce la perentorietà dei termini fissati, poichè la disciplina,
applicabile ai procedimenti per pubblicità ingannevole, è volta a regolare
l’esercizio del potere in modo da garantire la celerità del procedimento e la
conseguente certezza degli assetti regolati, ma non implica che, in caso di
inosservanza del termine medesimo, l’amministrazione decada dal potere di
provvedere.

In tal senso
si è, inoltre, pronunciato il Consiglio di Stato in sede cautelare, riformando
la pronuncia resa in primo grado.

Parimenti
infondate sono le censure mosse nei confronti delle conclusioni del perito
nominato dall’Autorità e delle conclusioni adottate nella perizia e recepite
nel provvedimento, che sarebbero in contrasto con la normativa comunitaria di
settore e non adeguate all’evoluzione scientifica della cosmetologia.

La società
ricorrente ha usato una tecnica pubblicitaria molto diffusa per reclamizzare i
prodotti cosmetici, che si serve di affermazioni perentorie e generali di
efficacia, accompagnate, di norma, da percentuali di successo, volte a
comunicare ai destinatari la scientificità di quanto affermato.

Il testo del
messaggio censurato dall’Autorità, infatti, presentava il prodotto con
affermazioni quali: "interrompe il ciclo di formazione della cellulite, l’acqua
trattenuta in eccesso e le tossine vengono progressivamente eliminate, gli
accumuli di grasso si sciolgono"

Risulta
evidente, come esplicitato nel provvedimento gravato, che l’operatore
pubblicitario promette una efficace azione anticellulite: i consumatori sono,
cioè, indotti dal messaggio a ritenere che il prodotto abbia un’azione di
eliminazione della patologia in radice.

Il messaggio
veicola il prodotto come se non appartenesse al settore dei cosmetici, anche
perchè fornisce accurate spiegazioni delle cause che determinano la cellulite
che avvalorano l’efficacia delle sostanze in esso contenute.

Viceversa il
prodotto pur contenendo sostanze che contrastano la cellulite, non è in grado,
essendo un semplice cosmetico, di incidere in profondità sul processo
infiammatorio in atto quando compare la cellulite; la quantità di sostanze
attive contenute è, infatti, troppo bassa per avere l’efficacia reclamizzata.</spa

https://www.litis.it

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