Al giudice ordinario le azioni di risarcimento del danno in mateia urbanistica se la PA risulta spogliato da ogni interferenza con un atto autoritativo – CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite, Sentenza n. 20123 del 18/10/2005
GIURISDIZIONE ” MATERIA URBANISTICA ” RISARCIMENTO DEL DANNO
A seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 204 del 2004 – con cui è stata dichiarata l’illegittimità
costituzionale dell’art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo
sostituito dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), nella parte in cui,
in materia urbanistica ed edilizia, devolve alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto "gli atti, i
provvedimenti ed i comportamenti", anzichè "gli atti ed i provvedimenti" delle
pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, sussiste la
giurisdizione del giudice ordinario quando il comportamento della pubblica
amministrazione risulta spogliato da ogni interferenza con un atto autoritativo,
non potendosi reputare neanche mediatamente espressione dell’esercizio del
potere autoritativo, o quando l’atto o il provvedimento di cui la condotta
dell’amministrazione sia esecuzione non costituisca oggetto del giudizio,
facendosi valere unicamente l’illiceità della condotta del soggetto pubblico,
ex art. 2043 cod. civ., suscettibile di incidere sui diritti patrimoniali dei
terzi. Sulla base di questo principio, le Sezioni Unite, in sede di regolamento
preventivo, hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario rispetto
alla domanda di risarcimento del danno proposta da esercenti di un’attività
commerciale a causa dell’abnorme dilatazione ascrivibile alla P.A. dei tempi di
costruzione di un parcheggio pubblico nella zona in cui si svolgeva la suddetta
attività.
Allegato Pdf:
CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite,
Sentenza n. 20123 del 18/10/2005 (Presidente G. Ianniruberto, Relatore G.
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