La mancata comunicazione del mutamento di domicilio già eletto non rende inammissibile la richiesta di misure alternative (Art. 677 cpp) – CASSAZIONE PENALE, Sezione I, Sentenza n. 34345 del 29/09/2005
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ESECUZIONE ” ART. 677 COMMA 2 BIS COD. PROC. PEN. ” VIOLAZIONE
DELL’OBBLIGO DI COMUNICARE OGNI MUTAMENTO DEL DOMICILIO ” INAMMISSIBILITA’
DELL’ISTANZA ” ESCLUSIONE
Il comma 2 bis dell’art. 677 cod. proc. pen.
introdotto con il D.L. 18 ottobre 2001 n. 374, collega la dichiarazione di
inammissibilità della richiesta di una misura alternativa esclusivamente alla
violazione dell’obbligo del condannato non detenuto di fare la dichiarazione o
l’elezione di domicilio e non anche alla violazione dell’obbligo di comunicare
ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto; d’altra parte, avendo la
disposizione carattere eccezionale, non è consentita una applicazione analogica
in “malam partem”.
Allegato Pdf:
CASSAZIONE PENALE, Sezione I,
Sentenza n. 34345 del 29/09/2005 (Presidente T. Gemelli, Relatore G.
Riggio)



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