La domanda di adeguamento del trattamento economico rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Ordinanza n. 21286 del 03/11/2005
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GIURISDIZIONE
– DIRETTORE GENERALE DI AZIENDE SANITARIE – DOMANDA DI ADEGUAMENTO DEL
TRATTAMENTO ECONOMICO – GIURISDIZIONE DELL’A.G.O. ” FATTISPECIE
Con
riferimento al rapporto di lavoro del direttore generale delle aziende
sanitarie, che è regolato da un contratto di diritto privato con la Regione,
qualificabile come rapporto di lavoro autonomo, la domanda di adeguamento del
trattamento economico rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. (Nella
specie si trattava di domanda di direttori generali delle ASL tendente ad
ottenere, quale obbligo derivante dal contratto, l’armonizzazione del
trattamento economico con quello dei dirigenti medici e amministrativi apicali
per il periodo precedente al momento in cui tale armonizzazione era stata
effettuata – d.P.C.m. n. 319 del 2001 – sulla base dell’art. 3 d.lgs. n. 229 del
1999).
Allegato
Pdf: CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite,
Ordinanza n. 21286
del 03/11/2005 (Presidente V. Carbone, Relatore M. La Terza)



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