MODIFICHE AL CODICE PENALE IN MATERIA DI REATI DI OPINIONE – LEGGE 24/02/2006 n.85


LEGGE 24
febbraio 2006, n. 85


 


(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006)

MODIFICHE AL
CODICE PENALE IN MATERIA DI REATI DI OPINIONE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. L’articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 241 (Attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello
Stato). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti
violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di
esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o
l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti
l’esercizio di funzioni pubbliche».

Art. 2.

1. L’articolo 270 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 270 (Associazioni sovversive). – Chiunque nel territorio dello Stato
promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a
sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello
Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello
Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la
reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o
forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato
ordinato lo scioglimento».

Art. 3.

1. L’articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 283 (Attentato contro la Costituzione dello Stato). – Chiunque, con atti
violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello
Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque
anni».

Art. 4.

1. L’articolo 289 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 289 (Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee
regionali). – è punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si
tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad
impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle attribuzioni o
delle prerogative conferite dalla legge;

2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o
alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni».

Art. 5.

1. L’articolo 292 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 292 (Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello
Stato). – Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o
un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo
fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia
ufficiale.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende
inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è
punito con la reclusione fino a due anni.

Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera
ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali».

Art. 6.

1. L’articolo 299 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 299 (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero). –
Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in
luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro
emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello
Stato italiano, è punito con l’ammenda da euro 100 a euro 1.000».

Art. 7.

1. L’articolo 403 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 403 (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone). –
Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di
chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione
religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto».

Art. 8.

1. L’articolo 404 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 404 (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o
danneggiamento di cose). – Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo
pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende
con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate
al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, ovvero
commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato
da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende
inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al
culto o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto è punito con la
reclusione fino a due anni».

Art. 9.

1. All’articolo 405 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite dalle
seguenti: «del culto di una confessione religiosa»;

b) alla rubrica, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite dalle
seguenti: «del culto di una confessione religiosa».

Art. 10.

1. L’articolo 406 del codice penale è abrogato.

2. Al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice penale, la rubrica è
sostituita dalla seguente: «DEI DELITTI CONTRO LE CONFESSIONI RELIGIOSE».

Art. 11.

1. All’articolo 290, primo comma, del codice penale, le parole: «con la
reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa
da euro 1.000 a euro 5.000».

2. All’articolo 291 del codice penale, le parole: «con la reclusione da uno a
tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro
5.000».

3. All’articolo 342 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000»;

b) al terzo comma, le parole: «è della reclusione da uno a quattro anni» sono
sostituite dalle seguenti: «è della multa da euro 2.000 a euro 6.000».

Art. 12.

1. Gli articoli 269, 272, 279, 292-bis e 293 del codice penale sono abrogati.

Art. 13.

1. All’articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) con la reclusione fino ad un
anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate
sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o
commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi;»;

b) alla lettera b), la parola: «incita» è sostituita dalla seguente: «istiga».

Art. 14.

1. All’articolo 2 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il
seguente: «Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore
prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si
converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi
dell’articolo 135».

Art. 15.

1. Alle violazioni depenalizzate dalla presente legge si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.
507.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all’art. 9:

– Si riporta il testo dell’art. 405 del codice penale come modificato dalla
legge qui pubblicata:

«Art. 405 (Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione
religiosa). – Chiunque impedisce o turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o
pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano
con l’assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al
culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione
fino a due anni.

Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la
reclusione da uno a tre anni.».

Note all’art. 11:

– Si riporta il testo dell’art. 290 del codice penale come modificato dalla
legge qui pubblicata:

«Art. 290 (Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle
Forze armate). – Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le assemblee
legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte costituzionale o
l’ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello
Stato o quelle della liberazione.».

– Si riporta il testo dell’art. 291 del codice penale come modificato dalla
legge qui pubblicata:

«Art. 291 (Vilipendio alla nazione italiana). – Chiunque pubblicamente vilipende
la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

– Si riporta il testo dell’art. 342 del codice penale come modificato dalla
legge qui pubblicata:

«Art. 342 (Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario). –
Chiunque offende l’onore o il prestigio di un corpo politico, amministrativo o
giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica autorità
costituita in collegio, al cospetto del corpo, della rappresentanza o del
collegio, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione
telegrafica, o con scritto o disegno diretti al corpo, alla rappresentanza o al
collegio, a causa delle sue funzioni.

La pena è della multa da euro 2.000 a euro 6.000, se l’offesa consiste
nell’attribuzione di un fatto determinato.

Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.».

Nota all’art. 13:

– Si riporta il testo dell’art. 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654
(Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull’eliminazione di
tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7
marzo 1966) come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 3. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini
dell’attuazione della disposizione dell’art. 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro
chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico,
ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a
commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi;».

Nota all’art. 14:

– Si riporta il testo dell’art. 2 del codice penale come sostituito dalla legge
qui pubblicata:

«Art. 2 (Successione di leggi penali). – Nessuno puo’ essere punito per un fatto
che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno puo’ essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non
costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli
effetti penali.

Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede
esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte
immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 135.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse,
si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia
stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni
dei capoversi precedenti.

Le disposizioni di questo articolo si applicano altresi’ nei casi di decadenza e
di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge
convertito in legge con emendamenti.».

Note all’art. 15:

– Si riporta il testo degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30
settembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205):

«Art. 101 (Procedimenti definiti con sentenza irrevocabile). – 1. Se i
procedimenti penali per le violazioni depenalizzate dal presente decreto
legislativo sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza
di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la
sentenza o il decreto, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, dichiarando che il
fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti. Il giudice dell’esecuzione provvede con l’osservanza delle
disposizioni dell’art. 667, comma 4, del codice di procedura penale.

2. Le multe e le ammende inflitte con le sentenze o i decreti indicati nel comma
1 sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l’osservanza delle
norme sull’esecuzione delle pene pecuniarie.

3. Restano salve la confisca nonchè le pene accessorie, nei casi in cui queste
ultime sono applicabili alle violazioni depenalizzate come sanzioni
amministrative.».

«Art. 102 (Trasmissione degli atti all’autorità amministrativa e procedimento
sanzionatorio). – 1. Nei casi previsti dall’art. 100, comma 1, l’autorità
giudiziaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, dispone la trasmissione all’autori

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