MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 27 aprile 2006, n.215
(GU n. 139 del 17-6-2006)
Regolamento concernente ulteriori disposizioni per l'erogazione delle
agevolazioni relative ai contratti d'area ed ai patti territoriali.
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto l'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata e, in particolare, le lettere d) ed f), che
definiscono rispettivamente gli strumenti del patto territoriale e
del contratto d'area;
Visto il regolamento di cui al decreto 31 luglio 2000, n. 320, del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
concernente «Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative
ai contratti d'area e ai patti territoriali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 aprile 2001 con il quale la competenza in materia è stata
attribuita al Ministero delle attività produttive;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) n. 26 del 25 luglio 2003, recante
«Regionalizzazione dei patti territoriali e coordinamento Governo,
regioni e province autonome per i contratti di programma»;
Visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del
21 aprile 2004, recante «Disposizioni di esecuzione del regolamento
(CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione
dell'articolo 93 del Trattato CE»;
Ritenuta l'opportunità di modificare alcune disposizioni del
citato regolamento n. 320/2000;
Sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche
agricole e forestali;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano nella seduta del 26 gennaio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 750/2006 espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
27 febbraio 2006;
Vista la nota 06111-17.21.6/l del 26 aprile 2006, con la quale, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, lo
schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modalità e termini per le erogazioni in favore delle iniziative
imprenditoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca
1. All'articolo 10 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, dopo il
comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui
patti territoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca, di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173 e della conseguente delibera del Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE) dell'11 novembre 1998, n. 127,
l'apporto dei mezzi propri necessario ai fini dell'erogazione delle
quote annuali di agevolazione deve essere non inferiore al 20 per
cento».
Art. 2.
Revoca delle agevolazioni per mancato raggiungimento dell'obiettivo
occupazionale
1. All'articolo 12, comma 3, del decreto 31 luglio 2000, n. 320, la
lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) qualora nell'esercizio a regime, ovvero nell'esercizio
successivo alla data di entrata a regime, si registri uno scostamento
dell'obiettivo occupazionale superiore agli 80 punti percentuali in
diminuzione. Per scostamenti compresi fra gli 80 e i 30 punti
percentuali si applica una percentuale di revoca parziale pari alla
differenza tra lo scostamento stesso e il limite di 30 punti
percentuali. Non si provvede a revoca per scostamenti contenuti nel
limite di 30 punti percentuali in diminuzione. Qualora sia
intervenuta una riduzione dell'investimento ammesso a consuntivo
rispetto a quello ammesso in via provvisoria, sempre che
l'investimento realizzato risulti organico e funzionale, si
procederà ad un adeguamento dell'obiettivo occupazionale
proporzionale alla diminuzione registrata. Per gli interventi in aree
per le quali sia stato riconosciuto lo stato di crisi, le percentuali
di cui ai periodi precedenti sono elevate rispettivamente a 100 e
50.».
2. All'articolo 12 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, dopo il
comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui
patti territoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca e
relative ad attività di servizi, quali la ricerca, l'assistenza, il
controllo per la certificazione di qualità, la promozione, la
pubblicità, l'abbattimento e l'esbosco, per "esercizio a regime" si
deve intendere l'intero periodo di effettivo svolgimento delle
suddette attività. In riferimento al solo settore della produzione
agricola primaria, in considerazione di particolari specificità
delle colture oggetto del programma di investimento agevolato, ovvero
nei soli territori dove è stato dichiarato lo stato di calamità
naturale a causa di eventi dovuti a fattori climatici, il Ministero
delle attività produttive valuterà l'opportunità di posticipare
l'esercizio a regime, sentito il Ministero delle politiche agricole e
forestali.
3-ter. Nel calcolo degli occupati sono comprese anche le figure
professionali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276.».
Art. 3.
Modifica dell'indirizzo produttivo
1. Dopo l'articolo 12 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, è
inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Modifica dell'indirizzo produttivo). - 1. Per le
iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali
e sui contratti d'area, qualora queste risultino realizzate in misura
non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi e non
risultino scaduti i termini per il completamento degli investimenti,
puo' essere autorizzata la modifica dell'indirizzo produttivo
originariamente indicato, nell'ambito dei settori produttivi di cui
alla decisione di autorizzazione comunitaria dei regimi di aiuto di
cui al regolamento CE n. 794/2004 del 21 aprile 2004, purchè siano
rispettati gli obiettivi occupazionali ed i tempi per il
completamento del programma. Il conseguimento del predetto limite
deve essere dimostrato dall'impresa interessata al soggetto
responsabile locale mediante esibizione di titoli di spesa
regolarmente quietanzati.
2. La previsione di produzioni rientranti in un diverso codice
ISTAT puo' essere consentita per una sola volta.».
Art. 4.
Differimento dei termini per il completamento dei programmi
1. Dopo l'articolo 12 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, è
inserito il seguente:
«Art. 12-ter (Differimento dei termini per il completamento dei
programmi). - 1. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere
sui patti territoriali e sui contratti d'area, qualora queste alla
data di ultimazione, ovvero alla scadenza dei 48 mesi o, in caso di
rimodulazioni, dei 24 mesi, entrambi eventualmente prorogati di 12
mesi, risultino realizzate in misura non inferiore al 50 per cento
degli investimenti ammessi, è disposto, su richiesta dell'impresa
interessata, un differimento dei termini per il completamento del
programma, comunque non superiore a ulteriori 12 mesi. Per la
dimostrazione della realizzazione del predetto limite si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 12-bis. In sede di prima
applicazione, il predetto limite del 50 per cento deve essere
accertato alla data del 31 dicembre 2005.
2. Per programmi di investimento, relativi ad iniziative agevolate
a valere sui Patti territoriali, superiori a 1,5 milioni di euro, la
cui realizzazione comporta complessità tali da richiedere più
articolati e specifici procedimenti autorizzativi, i 48 mesi o, in
caso di rimodulazione, i 24 mesi di cui al comma 1 decorrono dalla
data di rilascio da parte delle amministrazioni competenti
dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l'inizio ai
lavori.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 27 aprile 2006
Il Ministro: Scajola
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il
6 giugno 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive,
registro n. 3, foglio n. 310
https://www.litis.it
Commento all'articolo