Regolamento concernente ulteriori disposizioni per l’erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d’area ed ai patti territoriali – MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DECRETO 27 aprile 2006, n.215

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

DECRETO 27 aprile 2006, n.215 
(GU n. 139 del 17-6-2006) 
Regolamento concernente ulteriori disposizioni per l'erogazione delle
agevolazioni relative ai contratti d'area ed ai patti territoriali.

               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  l'articolo 17,  commi  3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto  l'articolo 2,  comma 203,  della  legge 23 dicembre 1996, n.
662,  e  successive modificazioni, recante disposizioni in materia di
programmazione  negoziata e, in particolare, le lettere d) ed f), che
definiscono  rispettivamente  gli  strumenti del patto territoriale e
del contratto d'area;
  Visto  il regolamento di cui al decreto 31 luglio 2000, n. 320, del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
concernente  «Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative
ai contratti d'area e ai patti territoriali»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 aprile  2001  con  il  quale  la  competenza  in  materia è stata
attribuita al Ministero delle attività produttive;
  Vista   la   delibera   del   Comitato   interministeriale  per  la
programmazione  economica  (CIPE)  n.  26 del 25 luglio 2003, recante
«Regionalizzazione  dei  patti  territoriali e coordinamento Governo,
regioni e province autonome per i contratti di programma»;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  794/2004  della  Commissione  del
21 aprile  2004,  recante «Disposizioni di esecuzione del regolamento
(CE)  n.  659/1999  del  Consiglio  recante modalità di applicazione
dell'articolo 93 del Trattato CE»;
  Ritenuta  l'opportunità  di  modificare  alcune  disposizioni  del
citato regolamento n. 320/2000;
  Sentiti  i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche
agricole e forestali;
  Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano nella seduta del 26 gennaio 2006;
  Udito  il  parere del Consiglio di Stato n. 750/2006 espresso dalla
Sezione   consultiva   per   gli  atti  normativi  nell'adunanza  del
27 febbraio 2006;
  Vista  la nota 06111-17.21.6/l del 26 aprile 2006, con la quale, ai
sensi  dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge n. 400/1988, lo
schema  di  regolamento  è  stato  comunicato  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
Modalità  e  termini  per  le  erogazioni in favore delle iniziative
     imprenditoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca

  1.  All'articolo 10  del  decreto  31 luglio  2000, n. 320, dopo il
comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis.  Per  le  iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui
patti territoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca, di cui
all'articolo 10,  comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173  e  della conseguente delibera del Comitato interministeriale per
la  programmazione  economica  (CIPE)  dell'11 novembre 1998, n. 127,
l'apporto  dei  mezzi propri necessario ai fini dell'erogazione delle
quote  annuali  di  agevolazione  deve essere non inferiore al 20 per
cento».

      

                               Art. 2.
Revoca  delle  agevolazioni per mancato raggiungimento dell'obiettivo
                            occupazionale

  1. All'articolo 12, comma 3, del decreto 31 luglio 2000, n. 320, la
lettera g) è sostituita dalla seguente:
    «g)   qualora  nell'esercizio  a  regime,  ovvero  nell'esercizio
successivo alla data di entrata a regime, si registri uno scostamento
dell'obiettivo  occupazionale  superiore agli 80 punti percentuali in
diminuzione.  Per  scostamenti  compresi  fra  gli  80  e  i 30 punti
percentuali  si  applica una percentuale di revoca parziale pari alla
differenza  tra  lo  scostamento  stesso  e  il  limite  di  30 punti
percentuali.  Non  si provvede a revoca per scostamenti contenuti nel
limite   di   30   punti  percentuali  in  diminuzione.  Qualora  sia
intervenuta  una  riduzione  dell'investimento  ammesso  a consuntivo
rispetto   a   quello   ammesso   in   via  provvisoria,  sempre  che
l'investimento   realizzato   risulti   organico   e  funzionale,  si
procederà    ad    un   adeguamento   dell'obiettivo   occupazionale
proporzionale alla diminuzione registrata. Per gli interventi in aree
per le quali sia stato riconosciuto lo stato di crisi, le percentuali
di  cui  ai  periodi  precedenti sono elevate rispettivamente a 100 e
50.».
  2.  All'articolo 12  del  decreto  31  luglio 2000, n. 320, dopo il
comma 3, sono inseriti i seguenti:
  «3-bis.  Per  le  iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui
patti  territoriali  nei  settori  dell'agricoltura  e  della pesca e
relative  ad attività di servizi, quali la ricerca, l'assistenza, il
controllo  per  la  certificazione  di  qualità,  la  promozione, la
pubblicità,  l'abbattimento e l'esbosco, per "esercizio a regime" si
deve  intendere  l'intero  periodo  di  effettivo  svolgimento  delle
suddette  attività.  In riferimento al solo settore della produzione
agricola  primaria,  in  considerazione  di  particolari specificità
delle colture oggetto del programma di investimento agevolato, ovvero
nei  soli  territori  dove  è stato dichiarato lo stato di calamità
naturale  a  causa di eventi dovuti a fattori climatici, il Ministero
delle  attività  produttive  valuterà l'opportunità di posticipare
l'esercizio a regime, sentito il Ministero delle politiche agricole e
forestali.
  3-ter.  Nel  calcolo  degli  occupati sono comprese anche le figure
professionali  previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276.».

      

                               Art. 3.
                 Modifica dell'indirizzo produttivo

  1.  Dopo  l'articolo 12  del  decreto  31 luglio  2000,  n. 320, è
inserito il seguente:
  «Art.  12-bis  (Modifica  dell'indirizzo  produttivo).  - 1. Per le
iniziative  imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali
e sui contratti d'area, qualora queste risultino realizzate in misura
non  inferiore  al  30  per  cento  degli  investimenti ammessi e non
risultino  scaduti i termini per il completamento degli investimenti,
puo'   essere   autorizzata  la  modifica  dell'indirizzo  produttivo
originariamente  indicato,  nell'ambito dei settori produttivi di cui
alla  decisione  di autorizzazione comunitaria dei regimi di aiuto di
cui  al  regolamento CE n. 794/2004 del 21 aprile 2004, purchè siano
rispettati   gli   obiettivi   occupazionali   ed   i  tempi  per  il
completamento  del  programma.  Il  conseguimento del predetto limite
deve   essere   dimostrato   dall'impresa   interessata  al  soggetto
responsabile   locale   mediante   esibizione   di  titoli  di  spesa
regolarmente quietanzati.
  2.  La  previsione  di  produzioni  rientranti in un diverso codice
ISTAT puo' essere consentita per una sola volta.».

      

                               Art. 4.
     Differimento dei termini per il completamento dei programmi

  1.  Dopo  l'articolo 12  del  decreto  31 luglio  2000,  n. 320, è
inserito il seguente:
  «Art.  12-ter  (Differimento  dei  termini per il completamento dei
programmi). - 1. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere
sui  patti  territoriali  e sui contratti d'area, qualora queste alla
data  di  ultimazione, ovvero alla scadenza dei 48 mesi o, in caso di
rimodulazioni,  dei  24  mesi, entrambi eventualmente prorogati di 12
mesi,  risultino  realizzate  in misura non inferiore al 50 per cento
degli  investimenti  ammessi,  è disposto, su richiesta dell'impresa
interessata,  un  differimento  dei  termini per il completamento del
programma,  comunque  non  superiore  a  ulteriori  12  mesi.  Per la
dimostrazione della realizzazione del predetto limite si applicano le
disposizioni   di   cui   all'articolo 12-bis.   In   sede  di  prima
applicazione,  il  predetto  limite  del  50  per  cento  deve essere
accertato alla data del 31 dicembre 2005.
  2.  Per programmi di investimento, relativi ad iniziative agevolate
a  valere sui Patti territoriali, superiori a 1,5 milioni di euro, la
cui  realizzazione  comporta  complessità  tali  da  richiedere più
articolati  e  specifici  procedimenti autorizzativi, i 48 mesi o, in
caso  di  rimodulazione,  i 24 mesi di cui al comma 1 decorrono dalla
data   di   rilascio   da   parte  delle  amministrazioni  competenti
dell'ultima   autorizzazione  necessaria  a  dichiarare  l'inizio  ai
lavori.».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 27 aprile 2006
                                                 Il Ministro: Scajola

Visto,  il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il
6 giugno 2006

Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attività produttive,
registro n. 3, foglio n. 310

https://www.litis.it

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