Regolamento recante disciplina dell’impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi – MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DECRETO 27 aprile 2006, n.218

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 

DECRETO 27 aprile 2006, n.218
(GU n. 141 del 20-6-2006)
Regolamento recante disciplina dell'impiego di minori di anni
quattordici in programmi televisivi.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 ed in particolare
l'articolo 10, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione», ed in particolare gli articoli 34,
comma 5, e 35;
Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni;
Vista la direttiva 94/33/CE del Consiglio in data 22 giugno 1994;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345;
Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 37;
Visto il Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato in
data 29 novembre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2004;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari nonchè la
Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre
1997, n. 451;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400
in data 9 marzo 2006;
A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica all'impiego dei minori di
anni quattordici nei programmi radiotelevisivi, nell'ambito o al di
fuori di un rapporto di lavoro, mediante l'utilizzazione delle loro
immagini o voci.
2. Per programmi radiotelevisivi si intendono quelli definiti alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177.
3. Sono soggette al presente regolamento le emittenti televisive
appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposte alla
giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2 della direttiva
89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 come sostituito
dall'articolo 1 della direttiva 97/36/CEE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 30 giugno 1997 e successive modificazioni e le
emittenti radiofoniche aventi sede in Italia.

Art. 2.
Tutela della dignità, dell'immagine della privacy e della salute

1. Nei programmi radiotelevisivi, ivi compresi quelli di
intrattenimento e di carattere sociale o informativo, l'impiego dei
minori di anni quattordici deve avvenire con il massimo rispetto
della dignità personale, dell'immagine, dell'integrità psicofisica
e della privacy.
2. Le norme di comportamento sulla partecipazione dei minori alle
trasmissioni indicate nel paragrafo 1 del Codice di
autoregolamentazione TV e minori approvato in data 29 novembre 2002 e
successive modificazioni sono obbligatorie per le emittenti
televisive e, in quanto applicabili, per le emittenti radiofoniche di
cui al comma 3 dell'articolo 1.
3. E' inoltre vietato da parte delle stesse emittenti:
a) sottoporre minori di anni quattordici ad azioni o situazioni
pericolose per la propria salute psicofisica o eccessivamente gravose
in relazione alle proprie capacità o violente, ovvero mostrarli,
senza motivo, in situazioni pericolose;
b) far assumere a minori di anni quattordici, anche per gioco o
per finzione, sostanze nocive quali tabacco, bevande alcoliche o
stupefacenti;
c) coinvolgere minori di anni quattordici in argomenti o immagini
di contenuto volgare, licenzioso o violento;
d) utilizzare minori di anni quattordici in richieste di denaro o
di elargizioni abusando dei naturali sentimenti degli adulti per i
bambini.

Art. 3.
Vigilanza e sanzioni

1. La Commissione per i servizi e prodotti dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di
applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori e salvi i
poteri a quest'ultimo attribuiti dalla legge e dal codice di
autoregolamentazione TV e minori, vigila sull'osservanza delle norme
del presente regolamento e provvede all'irrogazione delle sanzioni a
norma dell'articolo 10 commi 4, 5 e 6 della legge 3 maggio 2004, n.
112 e successive modificazioni e dell'articolo 35, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
2. Delle sanzioni è data immediatamente notizia alla direzione
provinciale del lavoro competente nel caso di impiego lavorativo del
minore di anni quattordici per i provvedimenti di cui al comma 2
dell'articolo 4.

Art. 4.
Impiego lavorativo del minore di anni quattordici

1. L'impiego lavorativo del minore di anni quattordici per la
realizzazione di programmi radiotelevisivi resta disciplinato dalla
legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni oltre che
dal presente decreto.
2. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 3, le autorizzazioni
di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 e
successive modificazioni per l'impiego di minori di anni quattordici
in programmi televisivi e radiofonici sono revocate di diritto in
caso di accertata violazione del presente regolamento ai danni del
minore autorizzato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 27 aprile 2006
Il Ministro delle comunicazioni Landolfi

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni

Il Ministro per le pari opportunità Prestigiacomo

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2006
Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro
n. 3, foglio n. 313

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee -
(GUCE).
Note alle premesse:

- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I
regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione».
- La legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato), è pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1990, n. 185.
- La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo) è pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
- L'art. 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio
in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonchè delega al Governo per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione) come modificato
dall'art. 1 della legge 6 febbraio 2006, n. 37, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2006, n. 38, è il seguente:
«Art. 10 (Tutela dei minori nella programmazione televisiva). 1.
Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali
vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute
nell'art. 8, comma 1, e nell'art. 15, comma 10, della legge 6 agosto
1990, n. 223, le emittenti televisive devono osservare e promuovere
le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di
autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002.
Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti di
autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle
comunicazioni, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare
di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
2. Le emittenti televisive sono altresi' tenute a garantire,
anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1,
l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia
oraria di programmazione dalle ore 16 alle ore 19 e all'interno dei
programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai
messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di
comunicazione commerciale e pubblicitaria. E' comunque vietata ogni
forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande
contenenti alcool all'interno dei programmi direttamente rivolti ai
minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e
successive. Specifiche misure devono essere osservate nelle
trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare
calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i
giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa
dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo
svolgimento di manifestazioni sportive.
3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi
radiotelevisivi è disciplinato con regolamento adottato ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 è trasmesso
alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e
della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge
23 dicembre 1997, n. 451, che si esprimono entro sessanta giorni
dall'assegnazione.
4. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al
presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell'art. 15 della
legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la Commissione per i servizi e
i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in
collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di
autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni
effettuate dal medesimo Comitato. Conseguentemente, all'art. 1,
comma 6, lettera b), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di inosservanza
delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle
previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il
29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i
servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle
sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le
sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e
indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia
dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di
autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità e la
emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in
ore di massimo o di buon ascolto".
5. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei
minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure
previste dal comma 3, dell'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
e non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell'art. 31 della
medesima legge n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del capo I
della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di violazione delle
medesime norme non è comunque ammesso il pagamento in misura ridotta
e non si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell'art. 31
della legge n. 223 del 1990.
Il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo
e logistico all'attività del Comitato di applicazione del Codice di
autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie risorse
strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista
al comma 3, dell'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono
elevati, in caso di violazione di norme in materia di tutela dei
minori, rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro.
7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al
Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia
di tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle
eventuali sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni invia alla Commissione parlamentare per
l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione
informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in
materia di tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento
a quelle previste dal presente articolo, corredata da eventuali
segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.
7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti di
cui al comma 28 dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è in
ogni caso assicurata un'adeguata partecipazione di esperti designati
da associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonchè da
associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o
impegnate nella protezione delle persone con disabilità.
8. All'art. 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo il
primo periodo, è inserito il seguente: "E' altresi' vietata la
pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque
portare alla identificazione dei suddetti minorenni".
9. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per
un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonchè di
trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando
a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevis

https://www.litis.it

Commento all'articolo

You May Have Missed