Ideare attentati costituisce sempre reato di terrorismo – CASSAZIONE PENALE, Sezione II, Sentenza n. 24994 del 03/08/2006

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Anche la
semplice ideazione di un attentato e l’adesione all’ideologia della Jihad
costituisce reato di associazione con finalità terroristiche. L’ideazione o la
partecipazione ad un progetto terroristico, pur se formulato nei suoi dettagli
ma in modo ancora generico o di ampia realizzazione, ma dimostrato anche dalla
dichiarata piena disponibilità alla sua futura esecuzione e fondato sulla
menzionata organizzazione di persone che ne condividono le finalità ed
apprestano gli strumenti indispensabili preliminari per compiere le azioni
violente o eversive, già in sè integrano gli estremi del delitto di
terrorismo.

 


CASSAZIONE
PENALE, Sezione II, Sentenza n. 24994 del 03/08/2006

(Presidente
F. Morelli, Relatore A. Morgigni)


 


SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO

Il 6 dic.
2005 il Tribunale di Napoli sezione del riesame ha confermato l’ordinanza del
GIP locale, che il 18 nov. 2005 aveva disposto la custodia cautelare in carcere
nei confronti di B.Y., indagato per i reati di seguito indicati.

Art. 270 bis
Co. 1, 2 e 3 cod. pen. , perchè si associava con L.M. e S.K. ed altre
persone non identificate allo scopo di compiere atti di violenza con finalità
di terrorismo internazionale, in Italia ed all’estero, realizzando in Italia
un’associazione criminale, costituente articolazione nazionale o comunque una
rete di sostegno logistico dell’organizzazione eversiva sopranazionale di
matrice confessionale denominata gruppo salafita per la predicazione ed il
combattimento (GSPC), funzionalmente collegata all’organizzazione terroristica
internazionale denominata Al Qaeda, operante sulla base di un complesso
programma criminoso, condiviso con una rete di analoghi ed affini gruppi attivi
in altre zone d’Italia ed altri Stati europei nonchè in altri paesi
extraeuropei contemplante: la preparazione ed esecuzione di azioni terroristiche
da attuarsi contro governi, forze militari, istituzioni, organizzazioni
internazionali, cittadini ed altri obiettivi civili, ovunque collocati,
riconducibili a Stati occidentali e non, ritenuti infedeli nemici, il tutto nel
quadro di un progetto di Jiad, intesa secondo l’interpretazione della religione
musulmana propria dell’associazione, nel senso di strategia violenta per
l’affermazione dei principi puri di tale religione; il favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina in Italia e verso altri Stati dei militanti; il
procacciamento di falsi documenti di identità e permessi di soggiorno per i
componenti dell’organizzazione; la raccolta dei finanziamenti necessari per il
raggiungimento degli scopi dell’organizzazione; il proselitismo effettuato
attraverso video ed audio cassette, documenti propagandistici e sermoni
incitanti ad azioni violente ed al sacrificio personale in azioni suicide
destinate a colpire il nemico infedele; la disponibilità di esplosivo e
comunque di sostanze tossiche da utilizzare per la preparazione di ordigni o per
realizzare atti di bioterrorismo; la predisposizione comunque di tutti i mezzi
necessari per l’attuazione del programma criminoso dell’associazione e per il
sostegno ai fratelli ovunque operanti secondo il descritto programma, in
particolare B. con funzioni direttive ed organizzative nell’ambito della cellula
operante nel territorio napoletano ed in altre zone del territorio italiano
consiste nel coordinare l’attività di membri della cellula italiana e l’attività
di procacciamento di documentazione falsa con compiti di raccordo tra i vertici
dell’associazione transnazionale e l’attività dei membri della cellula
italiana; omissis; art. 416 cod. pen., perchè si associavano tra loro e con
altre persone indagate realizzando in Italia ed all’estero un’organizzazione
dedita alle innanzi indicate attività, con l’aggravante di cui all’art. 1 della
legge n. 15 del 1980, avendo commesso il fatto per finalità di terrorismo; artt.
81, 110, 482 in relazione agli artt. 476, 477, 468 cod. pen. per aver
contraffatto numerosi documenti specificamente indicati nell’ordinanza, con
l’aggravante suddetta; artt. 81, 110, 648 cod. pen. per aver in concorso tra
loro acquistato o comunque ricevuto moduli per i suddetti documenti o documenti
genuini di provenienza delittuosa, allo scopo di contraffarli ed al fine di
procurare un profitto a se o ad altri, con la suddetta aggravante; artt. 81, 110
cod. pen e 12 decreto legislativo n. 286 del 1998 perchè in concorso tra loro
compivano atti diretti a procurare l’ingresso illegale di una pluralità di
persone nel territorio dello Stato o in altri stati dei quali gli indagati non
erano cittadini o non avevano titolo di residenza permanente, con le aggravanti
del numero delle persone (più di tre) e della finalità di terrorismo in
Napoli, Brescia, Vicenza e Salerno, reati tutt’ora in corso.


Successivamente il PM del Tribunale di Salerno, formulando la stessa imputazione
richiedeva al GIP di quella città altra ordinanza di custodia cautelare, che
veniva emessa il 20 dic. 2005.

Il Tribunale,
in sede di riesame, confermava il provvedimento, ma dichiarava la propria
incompetenza territoriale in favore dell’autorità giudiziaria napoletana.

Il 23 gen.
2006 il GIP del Tribunale di Napoli emetteva nuovamente l’ordinanza di custodia
(sempre per gli stessi fatti) ed il 14 feb. 2006 il Tribunale del riesame
confermava anche quest’ultimo provvedimento con identica motivazione.

Il difensore
ha proposto avverso le indicate ordinanze due distinti ricorsi, che in
Cassazione hanno assunto due diversi numeri di registro generale, ma che sono
stati riuniti sotto il numero più antico, per essere unitariamente trattati,
poichè identici del loro contenuto.

Il ricorrente
deduce la violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. nonchè la manifesta
illogicità della motivazione.

Espone che
sarebbero stati valorizzati dai giudici territoriali elementi che non
integrerebbero gli estremi del reato di cui all’art. 270 bis cod. pen.

In
particolare con riferimento al proposito di compiere atti di violenza osserva
che il Tribunale, pur avendo riconosciuto che non sarebbe stato posto in essere
alcun principio d’esecuzione dell’attività, comportamenti ha ravvisato
comportamenti concreti, idonei a ledere il bene- interesse tutelato dalla norma;
in contrario assume che questa tesi rischia di rendere punibile la sola adesione
ideologica ai principi ispiratori dei più gravi attentati terroristici o un
sentimento di ostilità verso i popoli occidentali.

Cadendo in
manifesta illogicità il Tribunale avrebbe considerato penalmente rilevanti
condotte in premessa reputate non idonee alla configurazione del delitto de quo.

Quel giudice
avrebbe trasformato questo illecito in un reato d’opinione, affermando che
comportamenti che non costituirebbero in se inizio d’esecuzione sarebbero
sintomatici di un progetto terroristico, mentre essi sarebbero soltanto
intemperanze verbali.

Asserisce
che, pur essendo la soglia di punibilità anticipata, non è possibile ritenere
punibile una semplice manifestazione di volontà.

Nella specie
il Tribunale avrebbe fornito un’interpretazione meramente suggestiva dei fatti,
senza sforzarsi di valutare ipotesi alternative, ed avrebbe svolto un sillogismo
induttivo ed apodittico, basato su elementi neutri.

Quel giudice,
inoltre, avrebbe travisato il contenuto di un’intercettazione riportata a pag.
13 dell’ordinanza attribuendo alle parole dell’indagato il significato di sicuro
interessamento ad una pregressa vicenda giudiziaria, arrivando addirittura ad
individuare il procedimento.

Sarebbe stato
conferito valore di grave indizio al silenzio, nel senso che le cellule
terroristiche si differenzierebbero dalle altre associazioni criminali, perchè
rimarrebbero silenti fino al momento dell’attentato.

Deriverebbe
che erroneamente sarebbe stato considerato indice rivelatore della pericolosità
del gruppo le infinite cautele adottate nel linguaggio in ordine a vicende di
carattere internazionale.

In contrario
precisa che quei silenzi dipenderebbero dal fatto che in quei momenti d’attacco
non erano in corso attività di polizia giudiziaria.

Aggiunge a
dimostrazione della tesi esposta che le indagini sono durate due anni, tempo
durante il quale è stato assente qualsiasi progetto terroristico.

Lamenta anche
un ulteriore travisamento, poichè il termine impolverarsi esistente in una
registrazione inteso dal traduttore come attraversamento della Siria, sarebbe
stato esteso fino a configurarlo come raggiungere l’Iraq.

Precisa che
l’interessamento dell’indagato per le vicende giudiziari londinesi di suo
fratello sarebbe stato erroneamente considerato come indice del ruolo di primo
piano rivestito dal ricorrente: in definitiva sperare che il fratello stesso
fosse scarcerato non indicherebbe un collegamento con altre cellule della stessa
organizzazione.

Ancor più
grave sarebbe la ritenuta appartenenza di quest’ultimo all’organizzazione
terroristica, sebbene sia stato assolto in Gran Bretagna.


MOTIVI DELLA
DECISIONE

Il ricorso è
infondato.

Com’è noto
l’art. 270 bis, introdotto con l’art. 3 del decreto legge 15 dic. 1979, n. 625
convertito con modificazioni nella legge 6 feb. 1980, n. 15, è stato sostituito
nel testo vigente dal decreto legge 18 ott. 2001, n. 374 convertito con
modificazioni nella legge 15 dic. 2001, n. 438.

La norma ha
esteso la tutela penale anche agli atti di violenza rivolti contro uno Stato
estero, un’istituzione o un organismo internazionale, senza precisare i casi nei
quali un atto di violenza deve ritenersi eseguito per finalità di terrorismo.

Quest’ultima
nozione veniva conseguentemente desunta dai principi di diritto interno e
internazionale.

In
particolare, come hanno ricordato i giudici territoriali, tra le fonti
internazionali va menzionata la decisione- quadro del Consiglio dell’Unione
europea pubblicata nella GU della CE 22 giu. 2002 n. 164.

Questo
provvedimento ha individuato come compiuti per finalità di terrorismo gli atti
diretti a intimidire gravemente la popolazione o costringere indebitamente i
poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal
compiere un qualsiasi atti o destabilizzare, distruggere le strutture politiche
fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese, e come reati
terro

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