Risarcibile la bocciatura dopo l’incidente stradale – CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, Sentenza n. 3949 del 20/02/2007
Lo
studente costretto a perdere l’anno scolastico a seguito di un incidente
stradale ha diritto al risarcimento dei danni subiti per il ritardo della sua
futura attività lavorativa. Il danno patrimoniale da lucro cessante, per un
soggetto privo di reddito e a cui siano residuati postumi permanenti in
conseguenza di un fatto illecito altrui, configura un danno futuro, da valutare
con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso
concreto, e pertanto, nel caso di un minore menomato permanentemente, la
liquidazione del risarcimento del danno va svolta sulla previsione della sua
futura attività lavorativa, in base agli studi compiuti o alle sue
inclinazioni, rapportati alla posizione economico-sociale della famiglia, oppure
(nel caso in cui quella previsione non possa essere formulata) adottando come
parametro di riferimento quello di uno dei genitori, presumendo che il figlio
eserciterà la medesima professione del genitore.
(Litis.it,
26 Marzo 2007)
CASSAZIONE
CIVILE, Sezione III, Sentenza n. 3949 del 20/02/2007
Dott. Paolo
Vittoria -Presidente-
Dott. Antonio
Segreto -Consigliere-
Dott. Alfonso
Amatucci -consigliere-
Dott. Angelo
Spirito -Rel. Consigliere-
Dott. Roberta
Vivaldi -Consigliere-
Ha
pronunciato la seguente
S E N T E N Z
A
Sul ricorso
proposto da:
N.E.,
elettivamente domiciliata in Roma via Sardegna 29, presso lo studio
dell’avvocato Vasi Giorgio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
Farina Grazietta, giusta procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente-
Contro
Toro
Assicurazioni SpA; B.F.;
-intimati-
Avverso la
sentenza n. 202/03 della Corte d’appello di Cagliari ” sezione Distaccata di
Sassari del 23/05/03, depositata il 03/06/03;
Udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/06 dal Consigliere
Dott. Angelo Spirito;
Udito il P.M.
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento
del processo
Il tribunale
di Nuovo condanno’ il B. e la Toro S.p.A. al risarcimento del danno da sinistro
stradale in favore della N. . La corte di Sassari (per quanto ancora interessa)
ha parzialmente accolto l’appello della N.
Quest’ultima
propone ora il ricorso per cassazione, svolgendo due motivi. Non si difendono
gli intimati. La N. ha anche depositato memoria per l’udienza.
Motivi della
decisione
Nei due
motivi di ricorso la N. lamenta i vizi della motivazione e la violazione degli
artt. 2043 e 2059 c.c..
1) ” In
particolare, il primo motivo censura il punto della sentenza in cui è stata
respinta la domanda di risarcimento del danno subito per il mancato
conseguimento del risultato scolastico nell’anno in cui s’è verificato il
sinistro, nonchè quella del risarcimento conseguente alla diminuita capacità
lavorativa, accertata dal CTU nella misura del 20% ed incontestata tra le parti.
Il motivo è
fondato.
La sentenza
impugnata ha respinto le domande in questione nella considerazione che "non
sussistono elementi per calcolare una diminuzione reale della specifica
capacità di guadagno, che all’epoca l’infortunata non possedeva". Siffatta
affermazione non solo è viziata da difetto di motivazione ma, soprattutto,
contrasta con il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di
legittimità secondo cui il danno patrimoniale da lucro cessante, per un
soggetto privo di reddito e a cui siano residuati postumi permanenti in
conseguenza di un fatto illecito altrui, configura un danno futuro, da valutare
con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso
concreto.
Pertanto, se
occorre valutare il lucro cessante di un minore menomato permanentemente, la
liquidazione del risarcimento del danno va svolta sulla previsione della sua
futura attività lavorativa, in base agli studi compiuti o alle sue
inclinazioni, rapportati alla posizione economico-sociale della famiglia, oppure
(nel caso in cui quella previsione non possa essere formulata) adottando come
parametro di riferimento quello di uno dei genitori,presumendo che il figlio
eserciterà la medesima professione del genitore (in tal senso tra le varie,
cfr. Cass. 2 ottobre 2003, n. 14678).
La sentenza
va dunque , cassata sul punto ed il giudice, adeguandosi al principio di diritto
sopra enunciato, dovrà procedere all’accertamento ed alla eventuale
liquidazione del risarcimento del danno da mancato guadagno subito dalla
vittima, tenendo conto che, benchè non sia configurabile un danno da lucro
cessante specificamente rapportabile al ritardo (in via eziologia riferibile
all’atto illecito produttivo del danno alla persona) nel conseguimento del
titolo di studio, di questa circostanza puo’ essere eventualmente tenuto conto
nella misura in cui quel ritardo stesso allunga i tempi per svolgere la
probabile attività lavorativa (produttiva di reddito) per il cui esercizio il
titolo di studio è necessario.
2) ” Nel
secondo motivo la ricorrente ” dolendosi del vizio della motivazione e della
violazione dell’art. 2059 c.c. ” censura la sentenza per avere respinto il suo
motivo d’appello in ordine al danno morale (liquidato dal primo giudice in L.
36.740), sulla base della mera affermazione che esso "è
stato liquidato in maniera congrua", senza poi di fatto procedere alla
relativa liquidazione. Aggiunge che il giudice non ha tenuto conto dei propri
rilievi circa il fatto che la liquidazione del danno morale deve tenere conto
della diminuita capacità lavorativa e della gravità delle lesioni subite.
Il motivo è
infondato, in quanto la sentenza contiene una congrua motivazione in ordine allo
specifico punto oggetto di denunzia.
3) ”
Pertanto, accolto il primo motivo e respinto il secondo, la sentenza deve essere
cassata, con rinvio al giudice designato nel dispositivo, il quale provvederà
anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa per quanto di
ragione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, in
diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di
cassazione.
Roma, 22
novembre 2006.
L’Estensore
Il Presidente
DEPOSITATO IN
CANCELLERIA
IL 20
FEBBRAIO 2007



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