GiurisprudenzaPenale

Alla s.p.a.che svolge attività secondo criteri di economicità si applica la responsabilità da reato degli enti – Cassazione Penale, Sentenza n. 234/2011

La Corte di Cassazione ha affermato che la società d’ambito costituita nella forma di società per azioni per svolgere, secondo criteri di economicità, le funzioni in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti trasferite alla stessa da enti pubblici territoriali, è soggetta alla normativa in materia di responsabilità da reato degli enti.

In base al dato normativo una corretta lettura della disciplina concernente la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazionio anche prive di personalità giuridica porta a ritenere che possano essere esonerati dall’applicazione del d. lgs n. 231/2001 soltanto lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e gli altri enti pubblici non economici ( art.1, u.c. d.lgs 231/2001). Appare dunque evidente che la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria ma non sufficiente per l’esonero dalla disciplina in questione; deve essere necessariamente essere presente anche la condizione dell’assenza di svolgimento di attività economica da parte dell’ente medesimo.

Nella fattispecie il Tribunale del riesame aveva escluso l’applicabilità della disciplina di cui al d.lgs n. 231/2001 sulla base dell’avvenuto trasferimento di funzioni dall’ente territoriale Comune alla società d’ambito costituita in forma di spa, a seguito del commissariamento emergenziale della regione Sicilia in materia di rifiuti, come imposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento della protezione civile. Proprio dal trasferimento delle funzioni dall’ente territoriale alla società d’ambito deriverebbe l’impossibilità di applicare la disciplina del d.lgs n.231/2001.

Questa conclusione non é stata però condivisa dalla Cassazione, la quale ha sottolineato che la ratio dell’esenzione è infatti quella di escludere dall’applicazione delle misure cautelari e delle sanzioni previste dal d.lgs n.231/2001 enti non solo pubblici, ma che svolgono funzioni non economiche, istituzionalmente non rilevanti, sotto il profilo dell’assetto costituzionale dello Stato amministrazione. In questo caso, infatti, verrebero in considerazione ragioni dirimenti che traggono la loro origine dalla necessità di evitare la sospensione di funzioni essenziali nel quadro degli equilibri dell’organizzazione costituzionale del Paese.

L’attribuzione di funzioni di rilevanza costituzionale, si legge ancora nella sentenza, quali sono riconosciute agli enti pubblici territoriali, come i comuni, non possono tralaticiamente essere riconosciute a soggetti che hanno la struttura di una società per azioni, in cui la funzione di realizzarwe un utile economico, è comunque un dato caratterizzante la loro costituzione. Una conclusione diversa porterebbe all’inaccettabile conclusione, sicuramente al di fuori sia della volontà del legislatore delegante che del legislatore delgato, di escludere dall’ambito di applicazione della disciplina in esame un numero pressochè illimitato di enti operanti non solo nel settore dello smaltimento dei rifiuti, e quindi con attività in cui viene in rilievo, come interesse diffuso, il diritto alla salute e all’ambiente, ma anche là dove viene in rilievo quello all’informazione, alla sicurezza antinfortunistica, all’igiene del lavoro, alla tutela del patrimonio storico e artistico, all’istruzione e alla ricerca scientifica, in sostanza in tutti i casi in cui vengono ad essere coinvolti, seppur indirettamente, dall’attività degli enti interessati, i valori costituzionali di cui alla parte prima della Costituzione (v. anche cass., sez.ii 9 luglio 2010, n. 28699, C.E.D. cass., n. 247669).

(Litis.it, 11 Gennaio 2011- a cura dell’Avv. Anna Sabia)

Allegato Pdf: Sentenza n. 234 del 26 ottobre 2010  – depositata il 10 gennaio 2011
(Sezione Seconda Penale, Presidente F. Pagano, Relatore G. Diotallevi)

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *