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I movimenti bancari effettuati dal titolare per finanziare l’azienda legittimano l’accertamento – Cassazione Civile, Sentenza n. 26260/2010

E’ onere del contribuente dimostrare che i movimenti bancari registrati sono estranei all’attività d’impresa

I movimenti bancari risultanti dalla contabilità aziendale quali versamenti effettuati dal titolare dell’impresa a titolo di finanziamento sono elementi sufficienti a legittimare l’accertamento analitico-presuntivo qualora il contribuente non sia in grado di dimostrare la provenienza di tali somme.
E’ questa la decisione assunta dalla Corte di cassazione, con la sentenza del 29 dicembre 2010, numero 26260.
 
I fatti di causa e i giudizi di merito
Un contribuente riceveva un avviso di rettifica Iva fondato sul processo verbale di constatazione redatto nei suoi fronti dalla Guardia di finanza, a seguito di verifica. L’ufficio competente, con l’atto impositivo, aveva accertato una maggiore Iva dovuta, considerando i versamenti effettuati dal titolare della ditta sul conto corrente aziendale, registrati in contabilità come “finanziamenti del titolare”, quali ricavi non dichiarati, atteso che il contribuente non aveva dimostrato che tali somme fossero estranee all’attività d’impresa.
 
Più precisamente, l’Amministrazione finanziaria aveva rilevato i movimenti bancari risultanti dalle scritture contabili come “finanziamenti del titolare” e aveva poi applicato a esse la presunzione propria delle indagini finanziarie di cui agli articoli 32 del Dpr 600/1973 e 51 del Dpr 633/1972, in base alla quale sia i prelievi sia i versamenti bancari sono considerati come ricavi se il contribuente non prova che di essi ha tenuto conto in sede di dichiarazione dei redditi ovvero che gli stessi non si riferiscono a operazioni imponibili.
 
Il destinatario dell’atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale, che l’accoglieva con la motivazione per cui, in relazione alle somme iscritte in contabilità come “finanziamenti del titolare”, non vi fossero elementi di incompletezza, falsità o inesattezze che avrebbero consentito all’ufficio di emettere un avviso di accertamento con metodo induttivo.
 
Opponeva gravame l’Agenzia delle Entrate, ottenendo una pronuncia a sé favorevole da parte della Commissione tributaria regionale, che dichiarava la legittimità e la fondatezza dell’atto impositivo, atteso che, pur essendo le scritture contabili formalmente regolari, come eccepito dal soggetto controllato a sostegno dell’asserita illegittimità dell’accertamento, esse dovevano comunque ritenersi non attendibili in quanto il contribuente non aveva dimostrato, come invece avrebbe dovuto, l’estraneità di tali movimentazioni bancarie all’attività d’impresa esercitata.
A tal proposito, i giudici di seconde cure richiamavano l’articolo 51, comma 2, del Dpr 633/1972, in base al quale i dati e gli elementi attinenti ai rapporti finanziari possono essere posti a fondamento delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 dello stesso decreto se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto nelle dichiarazioni o che essi non si riferiscono a operazioni imponibili.
 
La decisione della Cassazione
Proponeva ricorso per cassazione il contribuente con diversi motivi di censura.
 
Con il primo di essi, denunciava la violazione dell’articolo 53, comma 1, del Dlgs 546/1992, in relazione a un preteso difetto di specificità dell’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate. La Cassazione, però, ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile per inosservanza del principio di autosufficienza, atteso che la censura si rivelava caratterizzata da eccessiva genericità, tale da precludere alla Corte la possibilità di apprezzare adeguatamente la fondatezza della tesi espressa (cfr Cassazione 6361/2007, 26693/2006).
 
Con il secondo motivo di ricorso, invece, il contribuente denunciava la violazione degli articoli 51 e 53 del Dpr 633/1972 per aver i giudici del riesame erroneamente richiamato un’inesistente ricostruzione analitica del reddito d’impresa nonché gli accertamenti bancari mai esperiti da parte della Guardia di finanza né dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, la Commissione tributaria regionale non aveva considerato che i “finanziamenti del titolare” costituiscono una posta dello stato patrimoniale, ex articolo 2424 del codice civile, e pertanto non influiscono sul risultato d’esercizio.
 
Il motivo di ricorso successivo si fondava sull’asserita violazione degli articoli 54 del Dpr 633/1972 e 32 del Dpr 600/1973. Il ricorrente lamentava che i giudici di seconde cure non avrebbero considerato l’illegittimo comportamento dell’ufficio che aveva effettuato un accertamento di tipo induttivo in assenza delle condizioni previste dalla legge. Inoltre, secondo il contribuente, l’esercizio dei poteri relativi alle indagini bancarie comportava l’obbligo di adottare un metodo accertativo analitico sulla base delle risultanze bancarie, mentre l’ufficio aveva rettificato l’imposta dovuta procedendo induttivamente. Aggiungeva, poi, il ricorrente, che non si sarebbe dovuta attribuire alcuna rilevanza alle mancate risposte alle richieste della Gdf circa la provenienza del denaro versato a titolo di finanziamento.
 
Con gli ultimi due motivi di ricorso, il contribuente denunciava la violazione dello Statuto del contribuente (legge 212/2000), sulla scorta della considerazione per cui l’Amministrazione finanziaria avrebbe espressamente dichiarato di procedere con metodo analitico mentre aveva poi effettivamente posto in essere un accertamento induttivo. Infine, il ricorrente denunciava difetto di motivazione poiché la Commissione tributaria regionale non avrebbe rilevato l’illegittimità dell’accertamento induttivo, essendo esperibile, nel caso di specie, soltanto quello analitico, e poi avrebbe altresì integrato illegittimamente le ragioni dell’ufficio.
 
A fronte di un siffatto complesso di censure, la Suprema corte ha ritenuto di dover esaminare congiuntamente i sopra esposti motivi di ricorso, attesa la loro stretta interconnessione, e di doverne decretare l’infondatezza.
 
I giudici, innanzitutto, hanno affermato che l’accertamento e le conseguenze fiscali da esso derivanti si pongono in termini molto più semplici di quelli espressi dal contribuente: “La C.T.R. infatti ha dato atto che, non avendo la ricorrente giustificato, in considerazione del loro ammontare, la provenienza delle somme risultanti dalla documentazione contabile e versate a titolo di “Finanziamento del titolare” sui c/c aziendali, correttamente è stato fatto ricorso, in presenza di una contabilità formalmente regolare ma inattendibile, all’accertamento analitico sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti ed ha ritenuto così, ai sensi degli artt. 32 D.P.R. 600/73 e 54 D.P.R. 633/72, che tali movimenti bancari ineriscono strettamente alla attività aziendale qualificando gli accrediti come ricavi e gli addebiti come corrispettivi. Tutto ciò in mancanza … di una prova liberatoria, il cui onere incombeva alla contribuente, volta ad evidenziare che la titolare avesse tenuto conto di detti movimenti nella dichiarazione ovvero che gli stessi non si riferissero ad operazioni imponibili”.
 
La Cassazione hanno ritenuto, quindi, del tutto inconferente la censura per cui l’ufficio avrebbe adottato un metodo d’accertamento induttivo, atteso che, invero, aveva utilizzato una procedura analitica, come emerge dai fatti di causa. Secondo la Cassazione, poi, non è dotata di pregio neppure la doglianza per cui non sarebbero state esperite, nel caso di specie, le necessarie indagini bancarie, che avrebbero dovuto confermare i versamenti del titolare, atteso che tale circostanza non era stata dedotta in sede di merito e di cui, pertanto, non vi era menzione nella motivazione della sentenza impugnata.
 
In conclusione, pertanto, la Suprema corte ha respinto il ricorso del contribuente, che è stato altresì condannato al pagamento delle spese di giudizio.
 
Considerazioni conclusive
Con la sentenza in commento, la Cassazione ha deciso, quindi, che i versamenti effettuati dal titolare sui conti correnti aziendali e che risultano in contabilità come “finanziamenti del titolare”, se non giustificati sotto il profilo della provenienza delle relative somme di denaro, sono elementi idonei a fondare l’accertamento analitico assistito dalla presunzione qualificata (grave, precisa e concordante) per cui tali versamenti non diversamente giustificati devono essere considerati alla stregua di ricavi aziendali.
 
Nel caso di specie, il contribuente non aveva risposto alle richieste informative rivolte dalla Guardia di finanza in merito alla provenienza delle somme utilizzate per effettuare i versamenti a titolo di finanziamento, né, d’altra parte, aveva fornito una diversa spiegazione di tali operazioni bancarie. La Suprema corte, allora, ha ritenuto operante la presunzione in base alla quale esse sono riconducibili all’attività aziendale e, più precisamente, a operazioni imponibili non dichiarate.

Alessandro Borgoglio
nuovofiscooggi.it

 

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