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Anche in assenza dell’accertamento di un fatto-reato può esser riconosciuta la risarcibilità del danno morale – Cassazione Penale, Sentenza 39992/2012

Una donna colpiva con un forte schiaffo un uomo, provocando lesioni guaribili in 5 giorni. La condanna al risarcimento danni in favore della parte civile scatta solo nel giudizio di appello, dove il gesto viene ritenuto idoneo a provocare le lesioni accertate dal referto medico.

Uno schiaffo per difendere il figlio? La donna propone ricorso per cassazione affermando che lo schiaffo sarebbe stato sferrato per difendere il figlio. Il fatto è che «l’impulso e il movente di carattere difensionale, che sarebbero alla base della condotta violenta della donna, è stato – chiarisce la S.C. – correttamente ritenuto privo di qualsiasi convincente dimostrazione probatoria, rivelandosi così una unilaterale argomentazione difensiva».

Danni morali solo se è accertata l’illiceità penale? La Cassazione, inoltre, afferma che, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., è stata correttamente riconosciuta la risarcibilità del danno morale «anche in assenza dell’accertamento di un fatto-reato» (SSUU civ., n. 26972/2008).

In conclusione, il rigetto del ricorso fa scattare nei confronti della ricorrente anche la condanna al pagamento delle spese processuali.

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