Norme & Prassi

Processo tributario, nasce l’elenco nazionale degli abilitati alla difesa

Entro ottobre, tutti gli ammessi, compresi coloro che già patrocinavano in Ct, dovranno inviare l’apposito modulo con il quale attestano di non esercitare attività incompatibili con il ruolo rivestito


Il 1° aprile, per effetto dell’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 106/2019 (“Regolamento dell’assistenza tecnica tributaria”), è stato istituito l’elenco unico dei soggetti abilitati alla rappresentanza dei contribuenti innanzi alle Commissioni tributarie.
Occorre, innanzitutto, liberare il campo da potenziali equivoci, precisando che questo elenco non è un nuovo albo professionale. In esso, sono iscritti esclusivamente i soggetti contemplati dalle lettere d), e), f), g) e h) del terzo comma dell’articolo 12 del Dlgs n. 546/1992, i quali, per prestare l’assistenza tecnica processuale innanzi alle Cctt, necessitano dell’abilitazione amministrativa, che, dal 1° aprile, è rilasciata esclusivamente dalla direzione della Giustizia tributaria (Dgt) del ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per contro, come già illustrato nel precedente articolo del 14 ottobre 2019 (“Assistenza e difesa del contribuente le nuove regole in un decreto Mef”), l’innovazione non riguarda i professionisti iscritti ad albi professionali, i quali patrocinano, nei limiti fissati dal citato articolo 12, in forza di un titolo abilitativo, previsto dalla legge, conseguente, il superamento dello specifico esame di Stato e l’iscrizione all’ordine professionale. Pertanto, i difensori non necessitano di un’abilitazione amministrativa ad hoc.
L’elenco, composto da cinque sezioni, ciascuna corrispondente a una delle cinque lettere dell’articolo 12 sopra citate, è tenuto e aggiornato dalla medesima Direzione ed è consultabile attraverso il portale della Giustizia tributaria. Attualmente, sono pubblicati soltanto i dati dei soggetti che, in passato, sono stati abilitati dalla medesima Dgt (ex dipendenti civili e militari dell’amministrazione finanziaria), ma, a breve, l’elenco sarà integrato con i dati in possesso dell’Agenzia delle entrate, in fase di trasmissione.

Le innovazioni regolamentari coinvolgono anche i soggetti che, al 1° aprile 2020, erano iscritti negli elenchi tenuti, separatamente, dalle direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate e dalla Dgt, nonché coloro che saranno prossimamente abilitati, secondo le disposizioni previgenti, a seguito di un’istanza presentata entro il 31 marzo 2020.
Il Regolamento prevede, infatti, la loro trascrizione di diritto nel nuovo elenco, da perfezionare, però, entro il 31 ottobre 2020, così come precisato nella circolare Df n. 2/2020, con l’invio, tramite Pec di una foto, necessaria per la stampa della nuova tessera plastificata personale (sostitutiva di quella cartacea già in loro possesso) e della dichiarazione di possesso dei requisiti di legge, firmata digitalmente.

Pertanto, tutti, sia i già abilitati sia i richiedenti una nuova abilitazione, per inviare alla direzione Giustizia tributaria i moduli di domanda (tutti reperibili nell’apposita pagina web del sito della Dgt), opportunamente compilati, devono munirsi degli strumenti indispensabili per l’avvio e la conduzione del Processo telematico tributario (Ptt) ossia di una casella Pec e di una firma digitale. Tutto ciò agevola i rapporti con la Direzione, che possono essere gestiti comodamente a distanza, senza più dover ricorrere al servizio postale, decisamente più lento e oneroso. Peraltro, in questo modo, immediatamente dopo la notifica del provvedimento abilitativo, gli interessati sono dotati e avvezzi all’uso degli strumenti tecnici necessari e possono svolgere la loro funzione innanzi alle Commissioni tributarie nel rispetto dei doveri deontologici, che tutti gli iscritti nell’elenco unico, da aprile, devono formalmente impegnarsi a rispettare.

È questo un significativo punto di convergenza con i professionisti iscritti agli albi, a tutela dei contribuenti che, a prescindere dalla scelta del difensore, devono poter confidare su un adeguato livello di diligenza del proprio rappresentante processuale.
Dai principi mutuati, per espressa previsione legislativa, dal codice deontologico forense, discendono le cause di incompatibilità contemplate dall’articolo 9 del Regolamento: inderogabilmente, tutti gli iscritti al nuovo elenco non devono incorrere in nessuna di esse. Ne discende che, anche coloro che erano già abilitati, per continuare a rappresentare legittimamente i contribuenti, entro fine ottobre 2020, devono trasmettere l’apposito modulo per il perfezionamento dell’iscrizione, dichiarando, sotto la propria responsabilità (anche di natura penale), di non esercitare attività d’impresa commerciale, di non essere soci illimitatamente responsabili o amministratori di società di persone, di non ricoprire la carica di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali.

Agli iscritti nelle prime due sezioni, ossia agli ex dipendenti civili e militari dell’amministrazione finanziaria e agli ex dipendenti degli enti impositori, nonché agli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nella sub categoria “tributi” dei ruoli tenuti dalle camere di commercio, è imposta un’ulteriore condizione: non devono essere lavoratori dipendenti.
I casi di incompatibilità sono presupposto per il rigetto delle nuove domande e per  la revoca delle abilitazioni già accordate.
Al fine di tutelare il pubblico affidamento, la Dgt procede alla verifica delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio trasmesse dagli interessati e assume dalle altre pubbliche amministrazioni notizie relative alle modalità di svolgimento della funzione; nelle ipotesi di violazione delle norme deontologiche o di sopravvenute incompatibilità, la stessa direzione procede ad assumere, previo contraddittorio, i più opportuni provvedimenti tra quelli previsti dal Regolamento (sospensione, sospensione cautelare e revoca dell’abilitazione), nonché alla segnalazione all’Autorità giudiziaria dei fatti che costituiscono reato.

Con lo scopo di garantire un qualificato servizio al pubblico, il Regolamento ha introdotto alcune più stringenti condizioni per l’iscrizione alla prima sezione, la quale, dal primo aprile 2020, oltre agli ex dipendenti del Mef, della Guardia di finanza e delle Agenzie fiscali, annovera anche gli ex dipendenti degli enti impositori, ossia dei Comuni, delle aree metropolitane e delle Regioni.
Nello specifico, insieme alla ventennale anzianità di servizio, è, ora, congiuntamente preteso lo svolgimento, negli ultimi dieci anni di servizio, di attività connesse ai tributi. La richiamata circolare Df n. 2/2020, a tal proposito, precisa che siffatti termini sono computati al netto di eventuali periodi di sospensione della prestazione lavorativa (ad esempio, periodi di aspettativa, di sospensione disciplinare o di distacco o comando presso enti o amministrazioni estranee al suddetto novero). È stato, inoltre, chiarito che rientrano tra le “attività connesse ai tributi”: la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi, come pure la gestione del contenzioso tributario e la predisposizione di atti normativi o di prassi, in materia prettamente tributaria.

Sempre a tutela dell’affidamento che i contribuenti ripongono nei soggetti iscritti nell’elenco unico, la circolare Df n. 2/2020, richiamando il Regolamento 16 luglio 2014 n. 6, emanato dal Consiglio nazionale forense, ha annoverato tra i doveri deontologici quello della formazione costante, a prescindere dall’effettivo svolgimento dell’attività processuale. Di conseguenza, a partire dal primo gennaio 2021, ciascun abilitato dovrà periodicamente maturare un determinato numero di crediti formativi, così come sarà meglio dettagliato nelle prossime disposizioni ministeriali.
Merita, qui, rammentare una significativa innovazione a vantaggio tanto del pubblico indistinto quanto degli abilitati: si tratta della riconosciuta facoltà, in sede di compilazione della domanda di iscrizione, di optare, esprimendo l’indispensabile consenso, per la pubblicazione di alcuni propri dati personali (domicilio professionale, recapiti telefonici e telematici e la propria fotografia), che altrimenti sono acquisiti dalla Dgt esclusivamente per l’espletamento dei fini istituzionali, nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

In conclusione, possiamo constatare che il nuovo elenco, attraverso la trasparenza, cerca di fornire soluzioni alle diverse esigenze dei protagonisti del processo tributario: la pubblica consultazione, infatti, permette, ora, di accertare il titolo abilitativo amministrativo del rappresentante processuale e, al contempo, offre a quest’ultimo un mezzo per essere individuato da coloro che vogliano affidargli la propria difesa confidando in un adeguato livello di aggiornamento e di responsabilità deontologica.

Fonte Fiscooggi.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *