Ammissione al gratuito patrocinio – Revoca – Cass. Sezione VI penale Sentenza n. 20083 del 17 maggio 2001
Cassazione
Penale Sez. VI Sentenza n. 20083 del 17 maggio 2001
AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO –
REVOCA.
(Sezione Sesta Penale – Presidente F.
Pisanti – Relatore T. Garribba)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con provvedimento del 25 novembre 1999
il tribunale di Catania, nell’esercizio di un asserito "potere di
autotutela, da ritenersi esercitabile dal giudice nei confronti degli atti non a
contenuto giurisdizionale dallo stesso posti in essere", revocava il
decreto con cui il giudice per le indagini preliminari aveva ammesso l’imputato
B. M. al patrocinio a spese dello Stato, osservando che i precedenti giudiziari
per reati contro il patrimonio inducevano a ritenere che lo stesso disponesse di
un reddito superiore a quello dichiarato nonchè al limite previsto dalla legge
per l’ammissione al beneficio.
Avverso detto provvedimento B. M. ha
proposto ricorso per cassazione e nei motivi denuncia:
la violazione dell’articolo 10 comma 2
legge 217/90, perchè l’inesistenza delle condizioni di non abbienza poteva
essere accertata e fatta valere soltanto tramite la richiesta dell’intendente di
finanza;
violazione dell’articolo 10 cit. e vizio
di motivazione, perchè la legge prevede che si proceda alla revoca del
provvedimento di ammissione "quando risulti provata la mancanza delle
condizioni di reddito di cui all’articolo 3", mentre, nel caso di specie,
il giudice, prescindendo da ogni concreta indagine patrimoniale, dal mero esame
del certificato penale ha presunto la disponibilità di un reddito superiore al
limite di legge.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il giudice a quo, con la decisione
impugnata, ha revocato il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, sul presupposto che l’imputato B. M. avesse disponibilità di
reddito, ancorchè illecite, superiori al limite stabilito dall’articolo 3 legge
30 luglio 1990, n. 217. La decisione adottata si colloca, dunque, nella
tipologia di provvedimenti previsti dal secondo comma dell’articolo 10 legge
citata, che attribuisce al giudice il potere-dovere di revocare in ogni momento
l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato "quando risulti provata la
mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui
all’articolo 3", aggiungendo che, avverso l’ordinanza del giudice, può
essere proposto ricorso per cassazione.
Altre ipotesi di revoca, di tipo formale,
sono previste dal primo comma del citato articolo 10, per il caso che
l’interessato non provveda a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di
reddito o a presentare la prescritta documentazione, ovvero se, a seguito della
prescritta comunicazione annuale, le condizioni di reddito risultino variate in
misura tale da escludere l’ammissione al beneficio; e contro tale decisione è
proponibile ricorso davanti al tribunale o alla Corte d’appello cui appartiene
il giudice che ha provveduto; e l’ordinanza che decide sul ricorso è a sua
volta impugnabile con il ricorso per cassazione.
Alla stregua della cennata disciplina
legislativa, il potere di revoca in discorso non può essere ritenuto
espressione della generale potestà di autotutela di cui è titolare la pubblica
amministrazione, bensí esercizio del potere giurisdizionale conferito al
giudice per il riconoscimento di un diritto costituzionalmente tutelato.
Infatti, come ha esattamente chiarito la
Corte costituzionale nell’ordinanza 144/99, il giudice, nel decidere se spetti
il patrocinio a spese dello Stato, "esercita appieno una funzione
giurisdizionale avente ad oggetto l’accertamento della sussistenza di un
diritto, peraltro dotato di fondamento costituzionale, sicchè i provvedimenti
nei quali si esprime tale funzione hanno il regime proprio degli atti di
giurisdizione, revocabili dal giudice nei limiti e sui presupposti espressamente
previsti, e rimuovibili, negli altri casi, solo attraverso gli strumenti di
impugnazione, che nella specie sono quelli previsti dalla legge che istituisce
il patrocinio a spese dello Stato".
Nel caso concreto, il provvedimento
impugnato – la cui emissione costituisce, per quanto appena detto, esercizio di
potere giurisdizionale e non amministrativo – è illegittimo, perchè, come ha
esattamente rilevato il ricorrente, è stato adottato senza la richiesta
dell’intendente di finanza (ora Direzione regionale delle entrate), richiesta
che rappresenta la condizione processuale indispensabile per iniziare il
procedimento incidentale di revoca previsto dal secondo comma dell’articolo 10
legge citata.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo
di ricorso, in esso assorbito il secondo, l’ordinanza impugnata deve essere
annullata senza rinvio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte di cassazione annulla senza
rinvio l’impugnata ordinanza.



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