Reato di atti osceni – Luogo aperto al pubblico. – Cass. Sezione III penale Sentenza n. 16060 del 20 aprile 2001

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Corte
Suprema di Cassazione
Giurisprudenza Civile e Penale




Sentenza
n.16060 del 20 aprile  2001

REATO DI ATTI OSCENI – LUOGO
APERTO AL PUBBLICO

(Sezione Terza Penale – Presidente
A Malinconico – Relatore S. F. Mannino )

IN FATTO E DIRITTO

Avverso la sentenza del Tribunale
di Macerata 29 settembre 1999  n. 138 – con la quale R. D. è stato
prosciolto dal reato in epigrafe, limitatamente agli atti di libidine
compiuti all’interno dello studio dentistico del R. nel 1983 per
prescrizione ed a quelli compiuti in Macerata fino al 1994 e in un
albergo di Madonna di Campiglio nel 1984 per difetto di querela hanno
proposto ricorso immediato per cassazione il P.M. presso il Tribunale di
Macerata e la parte civile R. N.  (rinunciando ai sensi
dell’art.569 c.p.p. all’appello proposto  chiedendone
l’annullamento per i seguenti motivi:

il Pubblico Ministero:

l. violazione ed erronea
applicazione dell’ art. 542 c. 3 n. 2 c. p. ,perchè sono stati ritenuti
perseguibili d’ufficio in quanto connessi con il reato di atti osceni
solo gli atti di libidine  violenti commessi nello stesso contesto
temporale di quelli osceni e, quindi, solo quelli commessi nello studio
dentistico dell’imputato nel 1983 e in un albergo di Madonna di
Campiglio nel 1984 con proscioglimento per mancanza di querela in ordine
a tutti gli altri, compiuti precedentemente e successivamente fino al
1994 e unificati dal vincolo della continuazione;

2. violazione ed,erronea
applicazione dell’art.527 c.p. e manifesta illogicità  della motivazione
perchè il Tribunale ha ritenuto che per la commissione del reato di
atti osceni non costituisce luogo aperto al  pubblico la ,cabina
dell’ascensore (di un albergo) privo di aperture o di vetrate, nel tempo
in cui, si sposta da un piano all’altro;

3. violazione ed erronea
applicazione dell’art. 542  c.3 n. 2., c.p.. in quanto la  
connessione con il reato di atti osceni rendeva procedibili d’ufficio
tutti i reati di atti di libidine violenti commessi dal 1977 al 1994
dall’imputato;

4. violazione ed erronea
applicazione dell’art.527 c.p. e manifesta illogicità  della motivazione
in merito agli atti osceni commessi nell’ascensore dell’albergo di
Madonna di Campiglio in quanto non si trattava di luogo aperto al
pubblico;

5. violazione dell’art.531 c.p.p.
in relazione agli artt.81 cpv., 521 e 529 c.p. perchè il Tribunale ha
escluso in ordine agli atti di libidine violenti l’aggravante dell’età 
minore dei quattordici anni ed ha omesso l’esame di quella
dell’affidamento per ragioni di istruzione.

L’impugnazione è infondata.

L’art.542 c.3 n.2 c.p., riprodotto
nel vigente art.609 septies c.4 n.4 c.p., stabiliva la procedibilità 
d’ufficio per i delitti contro la libertà  sessuale e per quello di
corruzione di minorenni se il fatto era connesso con un altro delitto
per cui si doveva procedere d’ufficio, come quello di ratto a fini di
libidine di cui all’art.527 c.p..

L’effetto derogatorio della
procedibilità  a querela dipende dalla circostanza che, a causa della
connessione col delitto procedibile d’ufficio, il fatto va comunque
incontro a quella notorietà  (strepitus fori) che l’attribuzione del
diritto di querela consente alla parte offesa dí evitare  con la
conseguenza che l’estensione della procedibilità  d’ufficio ai reati di
natura sessuale si attua per il solo fatto che si sia proceduto
d’ufficio all’accertamento di un reato connesso e non viene meno neppure
quando per questo sia intervenuta successivamente l’assoluzione o
l’estinzione per qualsiasi causa, salva solamente l’ipotesi
dell’insussistenza ab origine del fatto nella sua oggettiva materialità 
(v., per tutte, Cass., Sez.III, 11 novembre 1999 n.1417/00, P.G. in
proc. Granato;, Id., 15 marzo 1994 n.3114, ric. Tabib; Id. 22 marzo 1991
n.., 3267, ric. Tiritiello; Id., 13 dicembre 1986 n.14043, ric.
Ghelardini; -Id., 15 aprile 1982 n.3871, ric. Franchi; Id., 27 ottobre
1984;n.9264. ric. Benzi).

L’effetto di deroga si produce,
dunque, in ogni caso in cui l’indagine concernente il reato perseguito
d’ufficio comporti la pubblicità  di quello perseguibile a querela e,
quindi, certamente nel caso della connessione teleologica o materiale,
ma anche in qualsiasi altra ipotesi di connessione idonea a determinare
comunque il venir meno dell’esigenza di riservatezza che è alla base
del l’attribuzione del diritto di querela alla parte offesa da questo
tipo di reato (Cass., Sez.III, 12 giugno 1984 n. 5521 Marchese; Id., 24
febbraio 1984 n.1690, Id. 20 giugno 2000 n. 2510, ric. Mancini, ; in
senso diverso, ma non contrastante perchè non limitativo, in quanto
riferito all’ipotesi di connessione maggiormente idonea a determinare
l’effetto, v. Cass., Sez.III, 24 febbraio 1984 n.1690, ric. Mancino;
Id., 23 ottobre 1984 n.9092, ric. Belarducci; Id., 8 agosto 1996 n.3014,
ric. Somma).

La sentenza si è attenuta ai
principi suesposti, sia pur uniformandosi all’orientamento
giurisprudenziale più restrittivo, che, partendo dalla comune premessa
per cui la "ratio" di detta disposizione deve individuarsi nel
venir meno dei motivi, posti a base della perseguibilità  a querela di
questi reati, ed in particolare dell’esigenza della riservatezza, in
quanto l’indagine investigativa sul delitto perseguibile di ufficio
comporta necessariamente l’accertamento degli al altri e, quindi, la
diffusione della notizia, perviene alla conclusione che la connessione,
cui si riferisce il terzo comma dell ‘art. 542 cod. pen. in relazione
alla particolare l’ipotesi di perseguibilità  di ufficio dei reati ivi
indicati, riportata anche nell ‘art. 609 "septies" comma terzo
n. 4 della legge n. 66 del 1996, è solo quella materiale e non anche
processuale, seppure considerata nel significato più riduttivo previsto
dall’art. 12 cod. proc. pen. 1988 rispetto a quello dell’art. 45 cod.
proc. pen. 1930, e quindi, che i in base a  detta "ratio"
l ‘estensione della perseguibilità  di ufficio può ravvisarsi o perchè
sono stati commessi  nello stesso arco temporale (quando l’uno e
l’altro sono stati effettuati con la stessa azione, od omissione oppure
ancora quando uno sia stato posto in essere nell’atto di consumarne un
altro o in occasione di questo) ovvero per eseguire ed occultare un
altro ovvero per conseguire l’impunibilità  di un diverso delitto Cass.,
Sez. III,  8 agosto 1996 n.3014, ric. Somma, cit.).

Seguendo quest’orientamento, il
Tribunale ha ritenuto coerentemente perseguibili d’ufficio in quanto
connessi con il reato di atti osceni solo gli atti di libidine violenti
commessi nello stesso contesto temporale di quelli osceni e, quindi,
solo quelli commessi nello studio dentistico dell’imputato nel 1983 e in
un albergo di Madonna di Campiglio nel  1984, con proscioglimento
per mancanza di querela in ordine a tutti gli altri, compiuti
precedentemente e successivamente fino al 1994, benchè unificati dal
vincolo della continuazione.

Pertanto il primo motivo di
ricorso deve ritenersi infondato. Lo stesso deve dirsi riguardo al
secondo ed al terzo.

Il concetto di luogo aperto al
pubblico si definisce con riferimento all’accessibilità  di un numero
indeterminato di persone, sia pur limitato o individuato in ragione
dell’appartenenza a determinate categorie di soggetti che per qualsiasi
motivo hanno la possibilità  di accedervi (Cass., Sez.III, 11 novembre
1999 n.3771, P.G. in proc. Granato; Sez.IV, 10 ottobre 1989 n.13316,
ric.Godizzi; Sez.III, 20 febbraio 1986 n.1567, ric.Salvo; Sez.III, 20
ottobre 1983 n.8616, ric.Scopel; Sez.V, 6 ottobre 1972 n.769. ric.
Valentini).

Per questo aspetto l’ascensore di
un edificio può senz’altro definirsi come luogo aperto al pubblico, nel
consentito liberamente e indiscriminatamente coloro che intendono
servirsene per farsi piani dell’edificio.

Tuttavia, una volta che la
portiera sia chiusa anche automaticamente e che l’ascesa   ai piani
superiori dell’edificio stesso sia iniziata, l’accesso è ormai precluso
a coloro che trovino nella cabina.

Peraltro, quando questo è 
in servizio, se la cabina è costruita con   materiale non
trasparente e se non è dotata di aperture che consentano la visione al
suo interno nella corsa all’esterno dell’edificio o, se interno, in
corrispondenza dei singoli piani, anche la visibilità  è esclusa e
l’ascensore non può quindi considerarsi neppure un luogo esposto al
pubblico.

Sul punto la decisione del
Tribunale appare, quindi, ineccepibile e dimostra l’infondatezza del
quarto motivo.

Il quinto motivo – che come i due
precedenti è stato proposto col ricorso della parte civile – benchè
fondato è improcedibile perchè sul punto non v’è ricorso del P.M..

Infatti, la censura riguardante la
violazione di legge per omesso esame di un’aggravante (nella specie,
l’affidamento del minore per ragioni di istruzione all’autore del reato
di atti di libidine violenti) non può essere dedotta con ricorso per
cassazione dalla parte civile, non rientrando il vizio della sentenza di
condanna tra i capi che riguardano gli interessi civili, per la difesa
dei quali unicamente a quest’ultima è concesso dall’art.576 c.p.p. il
potere d’impugnazione, sicchè, in difetto di ricorso del P.M., quello
della parte privata è sul punto inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte

Rigetta i ricorsi e condanna la
ricorrente parte civile al pagamento delle spese processuali

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