Il Direttore Generale
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con
il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la
legge 3 maggio 1999 n. 124 [1], recante
disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli
articoli 1, 2, 4, 6 e 11 comma 9;
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di
integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli
articoli 1, 2, 6 e 11 comma 9 della legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato
con decreto ministeriale 123 del 27 marzo 2000, registrato alla Corte dei
conti il 4 maggio 2000;
VISTO in particolare l’art.14, comma 1 del predetto
Regolamento che rimette ad un apposito decreto ministeriale la definizione
delle modalità e dei termini per la presentazione delle domande di
inclusione nelle graduatorie permanenti, di aggiornamento del punteggio
relativo ai nuovi titoli acquisiti e di trasferimento in altra provincia;
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di
conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con
D.M. 25 maggio 2000, n. 201, registrato alla Corte dei Conti il 14 luglio
2000;
VISTO il Decreto Direttoriale 17 aprile 2003, concernente
modalità e termini per la presentazione delle domande di integrazione e
aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed
educativo per l’a.s. 2003/2004;
CONSIDERATO che la normativa comunitaria, di cui alla
direttiva 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E., prevede il reciproco riconoscimento
delle abilitazioni all’esercizio della professione di docente da parte di
ciascuno degli Stati membri dell’Unione europea;
VISTO il decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito
dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306 recante disposizioni urgenti per l’avvio
dell’anno scolastico 2000/2001;
VISTO il decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito
dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;
VISTO il decreto legge 25 settembre 2002, n. 212,
convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, e,
in particolare l’art. 6 [2] ;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n.53 recante delega al
Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
VISTO il decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.88 del 15 aprile 2004;
VISTA la tabella di valutazione dei titoli approvata con
D.M. 11 del 12 febbraio 2002, che resta valida per la I e la II fascia delle
graduatorie permanenti, salvo il divieto, previsto dall’articolo 1, comma 3,
del citato decreto legge di utilizzare quale titolo di accesso
l’abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione
all’insegnamento secondario (S.S.I.S.);
VISTA la tabella di valutazione dei titoli facente parte
integrante del citato decreto legge ;
D E C R E T A
Articolo 1
Integrazione e aggiornamento delle
graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo. Trasferimenti
da una all’altra provincia. Norme comuni alla I, II e III fascia delle
graduatorie permanenti.
1. L’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie
permanenti del personale docente ed educativo, già costituite in ciascuna
provincia ai sensi del Decreto Direttoriale 17 aprile 2003 e successive
integrazioni, sono disposti secondo le modalità previste dall’art. 4 del
Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 123 del 27/3/2000 e dal
decreto legge 2 luglio, n. 255, convertito dalla legge n.333 del 20 agosto
2001 e dal decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.
2. Per l’insegnamento di strumento musicale nella scuola
media, si applicano le specifiche disposizioni di cui all’articolo 5.
3. Per l’attività di sostegno agli alunni portatori di
handicap e per l’insegnamento nelle scuole speciali per ciechi e sordomuti,
le disposizioni del presente articolo e dei successivi articoli 2 e 3 sono
integrate, rispettivamente, da quelle specifiche previste dagli articoli 6 e
7.
4. Il personale docente ed educativo, già inserito nella
I, II e III fascia delle graduatorie permanenti costituite in ogni
provincia, può chiedere l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in
graduatoria o presentare domanda di trasferimento nella corrispondente
fascia delle graduatorie permanenti di altra provincia chiedendo,
contestualmente, l’aggiornamento del punteggio. La richiesta di
trasferimento da una provincia comporta automaticamente il trasferimento per
tutte le graduatorie in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la
cancellazione da tutte le graduatorie della provincia da cui lo stesso
chiede di essere trasferito. Nella provincia di nuova iscrizione il
candidato è incluso, nella fascia di appartenenza, con il punteggio
conseguito nella graduatoria da cui si trasferisce, eventualmente aggiornato
secondo le indicazioni di cui alle successive disposizioni.
5. Considerato che le disposizioni del decreto legge n.
97 del 7 aprile 2004 prevedono una rideterminazione dei criteri di
valutazione dei titoli e dei relativi punteggi, grava su ciascun candidato
iscritto in III fascia e, per alcuni candidati inseriti in I e II fascia,
l’onere di presentare domanda.
6. Qualora i candidati interessati non producano alcuna
domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, il competente Centro
servizi amministrativi assegnerà al candidato un breve termine perentorio
per la regolarizzazione della propria posizione.
7. Tenuto conto, comunque, che le situazioni soggette a
scadenza (diritto ad usufruire della riserva di posti e della preferenza a
parità di punteggio di cui alle lettere M, N, O, R e S dei titoli di
preferenza) devono essere riconfermate, il personale interessato deve
presentare la domanda di aggiornamento, barrando le apposite caselle del
relativo modulo; in mancanza, i titoli di precedenza o preferenza non
verranno riconfermati nelle graduatorie permanenti.
8. Il personale docente ed educativo già inserito nelle
graduatorie permanenti di due province a seguito della prima integrazione
delle graduatorie permanenti, mantiene il diritto ad essere inserito, per le
medesime graduatorie, nelle graduatorie permanenti di due province. Qualora
lo stesso personale, avendone titolo, intenda iscriversi in altra
graduatoria, deve necessariamente chiedere tale iscrizione in una delle due
province in cui è già inserito, fatta salva la possibilità di iscriversi
nella provincia per la quale viene eventualmente chiesto il trasferimento.
Il personale già inserito in una sola provincia può chiedere di essere
inserito in altre graduatorie permanenti solo se riferite alla stessa
provincia.
9. Al punteggio già posseduto dai candidati,
eventualmente rideterminato ai sensi dei successivi articoli 2 e 3, si
aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 17
maggio 2003 – termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla procedura di integrazione delle graduatorie permanenti indetta ai sensi
del Decreto Direttoriale 17 aprile 2003 – ed entro la data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, ovvero già posseduti, ma non
presentati entro la data del 17 maggio 2003. I servizi svolti
successivamente al 17 maggio 2003 possono essere dichiarati solo se
l’aspirante non abbia raggiunto per il medesimo anno scolastico il punteggio
massimo consentito.
10. La valutazione dei titoli viene effettuata, per il
personale iscritto nella I e nella II fascia, sulla base della tabella
approvata con D.M. del 12 febbraio 2002, n. 11, modificata ai sensi
dell’art. 1 del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004 (allegato 1).
11. Per il personale iscritto nella III fascia, la
valutazione viene effettuata sulla base della nuova tabella di valutazione
allegata al decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, (allegato 2).
12. Per il personale docente di strumento musicale,
continua ad applicarsi la tabella B annessa al D.M 27 marzo 2000, n. 123
(allegato 3).
13. Il personale non inserito nelle graduatorie
permanenti, in possesso dei requisiti di cui al successivo art.4, può
presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie
permanenti di una sola provincia.
14. A parità di punteggio e prima ancora
dell’applicazione dei titoli di preferenza di cui all’art.5 del D.P.R.487/1994,
precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione in
graduatoria; qualora la parità di punteggio riguardi un candidato trasferito
da altra provincia e un candidato che si iscrive per la prima volta nella
graduatoria provinciale permanente, precede il candidato trasferito da altra
provincia (art. 2, comma 3, decreto legge n. 255/2001, convertito dalla
legge n. 333/2001).
Articolo 2
Norme specifiche per coloro che sono
già inseriti nella I e II fascia della graduatoria permanente.
1. A norma dell’art. 1, comma 3, del citato decreto
legge, l’abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione
all’insegnamento secondario (SSIS) non costituisce pi๠titolo d’accesso per
la I e II fascia delle graduatorie permanenti. Il candidato che abbia
utilizzato il titolo in questione quale titolo d’accesso deve provvedere a
sostituirlo con altro titolo abilitante compilando l’apposita sezione del
modello 1 di domanda che fa parte integrante del presente decreto. In caso
di mancato adempimento, il candidato interessato sarà invitato a
regolarizzare la propria posizione entro un breve termine fissato dal
competente Centro servizi amministrativi.
Articolo 3
Rideterminazione e aggiornamento del
punteggio per coloro che sono già inseriti nella III fascia della
graduatoria permanente
1. A norma dell’art 1 del citato decreto legge e della
tabella annessa (all. 2), in taluni casi, i punteggi con i quali i candidati
sono inclusi in graduatoria vanno rivisti secondo i criteri e le modalità
indicati nei successivi commi del presente articolo.
2. Il punteggio, già conseguito dai candidati in
graduatoria relativo al titolo d’accesso, ad eccezione di quello concernente
l’abilitazione conseguita presso le scuole di Specializzazione
all’insegnamento Secondario (SSIS) e presso le scuole quadriennali di
didattica della musica, è rideterminato automaticamente dal sistema
informativo.
3. Ai sensi della lettera A, punto A.4 della tabella di
valutazione (All. 2), nel caso di pi๠abilitazioni, conseguite a seguito di
frequenza di un corso SSIS o di Didattica della musica, utilizzate come
titoli di accesso, l’intero punteggio pari a 30 punti spetta per una sola
delle abilitazioni conseguite, a scelta dell’interessato. Sugli aspiranti,
pertanto, grava l’onere di fornire le informazioni relative al titolo di
accesso compilando l’apposita sezione F del modello 1 di domanda. In caso di
inadempimento gli interessati saranno invitati a regolarizzare la propria
posizione entro un breve termine fissato dal competente Centro servizi
amministrativi.
4. A norma della lettera b) del punto B.3, relativa ai
servizi d’insegnamento della tabella di valutazione dei titoli (All. 2), il
servizio prestato contemporaneamente in pi๠insegnamenti o in pi๠classi di
concorso è valutato nell’ambito della III fascia delle graduatorie
permanenti per una sola graduatoria a scelta dell’interessato. Pertanto
tutti i candidati presenti in pi๠graduatorie devono dichiarare di avere o
non avere prestato contemporaneamente servizio in pi๠insegnamenti o in pià¹
classi di concorso. In caso di dichiarazione affermativa, il candidato deve
indicare nell’apposita sezione del modello di domanda sia le graduatorie in
cui siano stati valutati servizi prestati contemporaneamente ad altri, sia
le graduatorie non interessate dai servizi contemporanei. Per le graduatorie
in cui sono stati valutati servizi contemporanei, il candidato deve rendere
ex novo la dichiarazione relativa ai titoli di servizio. In caso di
inadempimento gli interessati saranno invitati a regolarizzare la propria
posizione entro un breve termine fissato dal competente Centro servizi
amministrativi.
5. Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi
assimilati per legge sono valutati a norma della lettera f) del punto B.3,
della tabella di valutazione dei titoli (all. 2), purché svolto dopo il
conseguimento del t
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