Alla presentazione della domanda di condono edilizio consegue il diritto di ottenere l’annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell’area di sedime e delle opere sopra queste realizzate e la cancellazione delle relative trascri
L”art. 39, comma 19, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ha
disposto, per le opere abusive divenute sanabili in forza della legge medesima,
che ” il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha
il diritto di ottenere l’annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale
dell’area di sedime e delle opere sopra queste realizzate disposte in attuazione
dell’art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la
cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare,
dietro esibizione di certificazione comunale attestante l’avvenuta presentazione
della domanda di sanatoria “, fatti salvi i diritti dei terzi e del comune nel
caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attività di pubblica
utilità entro la data del 1° dicembre 1994. Ne consegue che il mero avvio del
procedimento di sanatoria dell’opera abusiva ha fatto sorgere in capo al
privato, in carenza di operatività delle circostanze impeditive, quale
l’avvenuta demolizione dell’opera, il diritto di ottenere l’annullamento
dell’acquisizione al patrimonio comunale dell’opera abusiva e dell’area di
sedime e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro
immobiliare, il cui esercizio necessita esclusivamente della dimostrazione di
aver regolarmente avviato il procedimento di sanatoria dell’opera.
Tar Lazio, Roma,
Sezione II, Sentenza n.5172 del 01/06/2004
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Sezione Seconda
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 5568/84, proposto da Giuseppe Roselli, rappresentato
e difeso dall’avv. Fulvio Maffei, con domicilio eletto presso il suo studio in
Roma, via F. Grimaldi, n. 12;
CONTRO
il Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Sportelli, presso cui elettivamente
domicilia nella sede dell’Avvocatura Comunale in Roma, via Tempio di Giove, n.
21;
per l’annullamento
previa sospensione, dell’ordinanza sindacale in
data 25 giugno 1984, Rip. XV, n. 0003418, prot. proposte e ordinanze, notificata
l’8 agosto 1984 (pos. 6806/81 ” Circ.ne XIII ” prot. 1454/81).
Visto il
ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del
Comune di Roma;
Viste le
memorie depositate dalle parti;
Visti gli atti
tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 28 aprile 2004, la dr.ssa Anna
Bottiglieri; uditi l’avv. Maffei e l’avv. Graziosi, in delega, per il Comune di
Roma.
Ritenuto in
fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 19 settembre 1984,
depositato il successivo 1° ottobre, l’istante ha impugnato l’atto di cui in
epigrafe, con il quale il Comune di Roma ha disposto l’acquisizione al proprio
patrimonio dell’edificio abusivamente realizzato su terreno di proprietà (fg.
1116, p.lla 633) e della porzione di terreno su cui insiste la costruzione,
disponendo anche l’immissione in possesso dell’amministrazione e la demolizione
d’ufficio dell’opera, domandandone l’annullamento per violazione di legge ed
eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso,
l’amministrazione comunale.
Con ordinanza n. 495, del 17 ottobre 1984, questo Tribunale ha
parzialmente accolto, con riferimento all’ordine di sgombero del terreno,
all’immissione in possesso e alla demolizione d’ufficio delle opere, la domanda
incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato.
Con decisione n. 334, del 21 febbraio 1986, il giudizio è stato
sospeso, ai sensi dell’art. 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
In data 26 settembre 1990, il ricorrente ha notificato al Comune di
Roma atto di riassunzione del ricorso, depositato il successivo 27 settembre.
2.
La causa è stata chiamata, per la delibazione del merito,
alla pubblica udienza del 28 aprile 2004.
A riguardo, rileva il Collegio dagli atti di causa che il Comune ha
rilasciato, per l’opera abusiva oggetto dell’impugnato provvedimento,
concessione edilizia in sanatoria n. 26670, in data 12 settembre 2000.
Preso atto di quanto sopra, al Collegio non resta che dichiarare la
improcedibilità della domanda di annullamento dell’atto impugnato, per
sopravvenuta carenza di interesse.
2.1. A tale pronunzia non ostano gli ulteriori elementi addotti
dal ricorrente in uno alla domanda di adozione di idonee misure di caducazione
del provvedimento di acquisizione dei beni e della relativa trascrizione,
eseguita presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Roma.
L’argomento necessita di qualche considerazione relativa ai
rapporti intercorrenti tra il pregresso provvedimento sanzionatorio di abuso
edilizio e il condono dell’opera.
2.2. Con previsione di carattere generale, l’art. 43, primo
comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ha disposto che l’esistenza di
provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei
cui confronti pende l’impugnazione, non impedisce il conseguimento della
sanatoria.
L’art. 12 bis del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, ha interpretato questa
disposizione nel senso che l’esistenza di provvedimenti sanzionatori, anche se
adottati a seguito di giudizio di ottemperanza, ma comunque non eseguiti, non
impedisce il conseguimento della sanatoria.
Sulla scorta del dettato normativo sopracitato è stato chiaramente
affermato che non costituisce preclusione al condono edilizio, in caso di
acquisizione dell’immobile al patrimonio del comune, la semplice trascrizione
del provvedimento sanzionatorio (cosi’ come non lo è neppure l’avvenuta
immissione nel possesso del bene, che non ne modifica nè la consistenza nè la
destinazione), dovendosi ritenere che l’acquisizione determina una situazione
inconciliabile con la sanatoria solo quando all’immissione in possesso abbia
fatto seguito una delle due ipotesi previste dalla legge, e cioè la demolizione
dell’immobile abusivo o la sua utilizzazione a fini pubblici (C. Stato, sez. V,
25-10-1993, n. 1080).
2.3. Cio’ posto in ordine alla astratta condonabilità delle
opere abusive già acquisite dalla mano pubblica, la sorte della trascrizione
eventualmente intervenuta a seguito dell’avvio del procedimento di sanatoria è
stata regolata specificamente dall’art. 39, comma 19, della legge 23 dicembre
1994, n. 724.
Detta norma ha disposto, per le opere abusive divenute sanabili in
forza della legge medesima, che ” il proprietario che ha adempiuto agli oneri
previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l’annullamento delle
acquisizioni al patrimonio comunale dell’area di sedime e delle opere sopra
queste realizzate disposte in attuazione dell’art. 7, terzo comma, della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel
pubblico registro immobiliare, dietro esibizione di certificazione comunale
attestante l’avvenuta presentazione della domanda di sanatoria “, fatti salvi i
diritti dei terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state
destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del 1° dicembre 1994.
L’art. 24, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136 ha, poi,
precisato che il comma 19 dell’articolo 39 della l. 724/94 deve intendersi nel
senso che il diritto del proprietario di ottenere l’annullamento
dell’acquisizione al patrimonio comunale, qualora abbia adempiuto agli oneri
previsti per la sanatoria, si esercita anche nei casi in cui la predetta
acquisizione sia stata disposta in attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 15, commi terzo e tredicesimo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Il che è quanto si rileva nella fattispecie in esame, ove
l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei beni de quibus è
intervenuta a norma del citato art. 15.
2.4. In applicazione del chiaro disposto del comma 19
dell’articolo 39 della legge 724/94, applicabile alla fattispecie per effetto
dell’art. 24, comma 2, della legge 136/99, il mero avvio del procedimento di
sanatoria dell’opera abusiva ha fatto sorgere in capo al privato, in carenza di
operatività delle circostanze impeditive di cui sopra, il diritto di ottenere
l’annullamento dell’acquisizione al patrimonio comunale dell’opera abusiva e
dell’area di sedime e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico
registro immobiliare, il cui esercizio necessita esclusivamente della
dimostrazione di aver regolarmente avviato il procedimento di sanatoria
dell’opera.
Ne consegue che, a maggior ragione nell’ipotesi di favorevole
conclusione del procedimento stesso, per l’esercizio del diritto in questione
non occorre la pronunzia di alcuna misura giudiziale, neanche nella forma del
richiesto ordine di cancellazione.
3. Sussistono, comunque, valide ragioni per disporre la
integrale compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio, Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5568/84, ne dichiara la
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le
spese di giudizio.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Cosi’ deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio, Sezione Seconda, nella camera di consiglio del 28 aprile 2004, con
l’intervento dei Signori Magistrati:
Domenico LA
MEDICA Presidente
Roberto CAPUZZI
Consigliere
Anna
BOTTIGLIERI Ref., estensore.
Il
Presidente
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