Condono Edilizio. Se lievita il pasticcio.


di  Nicolo’ Zanon

Si discuterà a
lungo se il condono edilizio esca "salvo a metà" oppure "condannato a metà"
dalle sentenze che la Corte costituzionale ha depositato ieri, ponendo fine (per
il momento!) al braccio di ferro che ha opposto Stato e Regioni. Certo è che
una parte della legislazione statale è caduta sotto la scure della Corte e che
il legislatore statale è chiamato a intervenire rapidamente per emendare questi
vizi parziali. Ma certo è anche che sono state dichiarate incostituzionali
quelle leggi regionali che dichiaravano inapplicabile il condono sul loro
territorio: a nessuno dei due contendenti è consentito farsi giustizia da sè,
decidere chi ha ragione o torto spetta solo alla Corte.
E la Corte fa una scelta di compromesso, che non affossa definitivamente le
speranze di far cassa dello Stato centrale, e contemporaneamente dà parziale
soddisfazione alle Regioni.
La Consulta rifugge dalle tesi estreme e opposte sostenute dai due contendenti.
Non sono state accolte le rivendicazioni radicali di coloro che, in nome
dell’autonomia regionale, della difesa della legalità e dell’ambiente,
pretendevano di veder cancellata ogni traccia del condono. Ma non sono state
accolte nemmeno quelle, altrettanto radicali, di coloro che rivendicavano alla
sola legge dello Stato ogni potere di decisione in materia, in nome delle
esigenze del bilancio statale e del monopolio centrale sulle scelte di
depenalizzazione.
Il condono edilizio, dice la Corte, incide sul "governo del territorio", cioè
su una materia che la Costituzione annovera fra le materie di competenze
"concorrente". Croce (senza delizia) del nostro pasticciato federalismo, le
materie concorrenti sono quelle nelle quali la legge statale e quelle regionali
devono convivere, la prima indicando i principi, le seconde i dettagli della
disciplina.

Nel nostro caso, dice la Corte, alla sola legge statale spetta sicuramente
incidere sulla sanzionabilità penale degli abusi edilizi, e a essa spetta anche
introdurre un titolo abilitativo edilizio straordinario per chi aderisce al
condono, a causa dell’evidente interesse di coloro che abbiano edificato
illegalmente a un condono su entrambi i versanti, quello penale e quello
amministrativo. Allo stesso modo, spetta allo Stato stabilire il limite
temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili e la determinazione
delle volumetrie massime condonabili.
Ma oltre a questo limite, ecco venire in campo le competenze legislative di
dettaglio delle singole Regioni, che la legge statale ha violato, prevedendo una
disciplina sostanzialmente autoapplicativa che impedisce illegittimamente alle
Regioni di fare scelte diverse da quelle centrali. Le Regioni devono poter
decidere, se vogliono, che a sanatoria vanno costruzioni di volumetria inferiore
a quella massima indicata dallo Stato; ad esse spetta disciplinare gli effetti
del silenzio del Comune cui gli interessati abbiano presentato la documentazione
richiesta; sempre alle Regioni compete disciplinare la misura dell’anticipazione
degli oneri concessori, e cosi’ via dettagliando.
Insomma, devono davvero essere decise in ambito regionale condizioni e modalità
per l’ammissione a sanatoria degli immobili abusivi.
Qualcuno maliziosamente potrà notare che le cd. scelte di "dettaglio" poi tanto
di dettaglio non sono, giacchè è facile immaginare che proprio legiferando sui
particolari le Regioni meno soddisfatte del condono potranno cercare di porre
ostacoli.
Ma attenzione: intervenendo al più presto, il legislatore statale dovrà
indicare un congruo termine entro il quale tutte queste norme di dettaglio
regionale dovranno essere approvate. La Corte non dice (nè avrebbe potuto)
qual’è il termine congruo: di certo esso dev’essere superiore a quello
(ritenuto incongruo) di sessanta giorni, che la legge statale stabiliva
originariamente. Se poi, alla scadenza del termine, una o più Regioni fossero
rimaste inerti, un rimedio c’è, e la Corte lo indica esplicitamente: l’applicabilità
immediata delle stesse norme di dettaglio statali, che acquisterebbero la forza
di norme "suppletive".
Insomma, il termine per aderire al condono dovrà necessariamente slittare, e di
molto, in attesa della nuova legge statale e delle leggi regionali di dettaglio:
anche perchè, approvate queste ultime, gli interessati dovranno avere a loro
volta a disposizione un tempo ragionevole.
Circa il destino di coloro che hanno aderito al condono nella sua attuale
formulazione la Corte dice che devono essere ovviamente fatte salve le domande
già presentate. Benissimo, ma se per avventura le nuove leggi regionali fossero
più restrittive e escludessero in concreto dal condono (per volumetria o altro)
l’immobile di cui si tratta? Qui c’è da credere (e sperare) che il legislatore
statale, intervenendo di nuovo, spiegherà il da farsi.
Insomma, una bella complicazione. «E’ il federalismo, bellezza», potrebbe
motteggiare qualcuno. Ma forse no, è solo il frutto di un federalismo
pasticciato, alla cui modifica sarebbe bello veder dedicare qualche energia.


Fonte:
www.ilsole24ore.com

 

https://www.litis.it

Commento all'articolo

You May Have Missed