Ai fini dell’equipollenza non conta il valore formale del titolo ma solo quello sostanziale – TAR Umbria, Perugia, Sentenza n. 225/2004
Ai fini
dell’equipollenza non conta il valore formale del titolo ma solo quello
sostanziale. E’ quanto deciso dal Tar di Perugia (sentenza n. 225/2004), aprendo
un nuovo fronte sul riconoscimento delle qualifiche all’interno della Ue, in
particolar modo per gli ingegneri. In Italia un professionista aveva acquisito
due abilitazioni di perito tecnico, la laurea in geologia e il diploma
post-laurea in ecologia che, in Inghilterra, gli hanno permesso la registrazione
presso l’Engineering council (Consiglio degli ingegneri) come "chartered
engineer". “Dalla lettura di tali documenti ” evidenzia il Tar dell’Umbria ”
appare evidente che l’Uk-Naric (l’organismo britannico per il riconoscimento
accademico) si sia limitato a un riscontro cartaceo, senza esprimersi a
valutazioni di merito”. Dopo il riconoscimento in Gran Bretagna, il
professionista aveva ottenuto l’equipollenza del titolo inglese con quello
italiano di ingegnere industriale. A sancire l’equivalenza era l’apposita
conferenza di servizi, riunita presso il ministero della Giustizia che, dopo un
riesame, esprimeva “parere favorevole all’iscrizione all’Albo”, in quanto, oltre
al “titolo professionale di chartered engineer”, il richiedente aveva prodotto
della documentazione “da cui risulta una esperienza professionale di ingegnere
industriale”. A quella decisione si opponeva l’Ordine degli ingegneri di Perugia.
E l’istanza veniva accolta con formula piena dai giudici amministrativi che
sottolineavano come l’oggetto del riconoscimento non è un titolo inteso come
documento cartaceo, bensi’ un titolo che "attesti" una determinata formazione.
“Questa caratteristica ” si legge nella sentenza ” non è posseduta dai titoli
che costituiscano il "mero riconoscimento" di un titolo conseguito in un altro
Paese”. La qualifica ottenuta in Inghilterra ha valore formale (come documento),
ma non sostanziale, come atto abilitativo. “Il soggetto che abbia conseguito un
titolo professionale in un Paese della Ue e ne abbia poi conseguito il
riconoscimento in un secondo Paese, potrà ottenere il riconoscimento ancora in
un terzo e poi in un quarto Paese, e cosi’ via. E’ possibile che in un altro
Paese il soggetto si trovi a poter svolgere un esercizio professionale più
ampio di quello che gli è consentito nel Paese in cui il titolo è stato
rilasciato. Ma resta il fatto che la sua formazione professionale è sempre e
solo quella "attestata" dal titolo originario (in questo caso la laurea in
geologia non compatibile con l’iscrizione all’Ordine degli ingegneri)”. L’organo
ministeriale e il rappresentante del Consiglio nazionale (che aveva dato parere
positivo) hanno valutato in maniera errata l’equipollenza “surrogando la laurea
e l’esame di Stato” e considerando come unico titolo idoneo l’esercizio dell’attività
professionale. “Nell’ordinamento legale delle professioni in Italia ” afferma il
Tar ” in nessun caso l’esercizio de facto di una professione puo’ surrogare
insieme il titolo di studio e l’esame di Stato”. Altro aspetto significativo del
provvedimento è relativo all’opposizione tra Consiglio provinciale e nazionale.
Secondo i giudici, i due Consigli non sono organi di un medesimo ente e quindi
non esiste tra loro una relazione di tipo gerarchico. “Il fatto che il Consiglio
nazionale abbia espresso parere favorevole all’emanazione di un provvedimento
non esclude, di per sè, che l’Ordine provinciale possa impugnare quel
provvedimento per supposti vizi di legittimità”.
GABRIELE
MASTELLARINI
Fonte: Il
Sole-24 Ore
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