Con le armi cautele specifiche Il proprietario deve evitare che possano prenderle soggetti a rischio -; CASSAZIONE PENALE, Sentenza n. 31555 del 20/07/2004

Il proprietario
di un’arma deve adottare specifiche cautele per evitare che minori,
tossicodipendenti, incapaci o persone non in grado di maneggiarla ne vengano
facilmente in possesso. In presenza di tale rischio, l’omissione integra la
contravvenzione dell’articolo 20-bis, comma 2, legge 110/75, punita con
l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a 1.032 euro. è la Cassazione a
dettare questi chiarimenti, con la sentenza 31555 del 2004, depositata il 20
luglio. La vicenda. Il Gip rigettava la richiesta di decreto penale di condanna
nei confronti di una persona nella cui abitazione era stato ritrovato un fucile,
nascosto in un ambiente adiacente la camera da letto. Il proscioglimento era
motivato dal fatto che nessuno se ne era effettivamente impossessato e l’arma
era detenuta con tutte le cautele necessarie. Il procuratore generale ricorreva
però per cassazione, lamentando come la norma sanzioni, non tanto il fatto che
le persone indicate si impadroniscano effettivamente del fucile, quanto il
semplice pericolo che questo evento si realizzi e, quindi, in concreto, la
mancanza di ostacoli idonei a impedirlo, nel caso specifico del tutto assenti.
L’arma, cioè, non era conservata "nella signoria" del proprietario e tanto
bastava per ritenere integrata la norma incriminatrice. La Cassazione.

La Suprema corte
rigetta il ricorso, rettificando, però, anche la motivazione del Gip. Secondo i
giudici di legittimità , infatti, ha ragione il procuratore generale nel negare
rilevanza all’impossessamento effettivo. La lettera della legge lascia intendere
che si tratta non di reato di evento, bensí di mera condotta e di pericolo, con
la conseguenza che il proprietario va punito laddove abbia anche solo omesso di
predisporre le cautele necessarie, indipendentemente dal fatto che si sia
verificata la concreta sottrazione dell’arma. Un simile "arretramento" della
tutela penale non sovrappone l’ambito di applicazione degli articoli 20, comma
1, (che si limita a prevedere una generica diligenza nella custodia delle armi)
e 20-bis, comma 2, della legge 110/75. Quest’ultimo sanziona l’assenza di
precauzioni idonee a evitare l’impossessamento non da parte di chicchessia,
bensí solo di alcune categorie di persone, che il legislatore ha ritenuto meno
affidabili. Si spiega, cosí, anche la più elevata tariffa penale nel massimo. Il
bene giuridico tutelato, cioè l’incolumità  pubblica, viene messo in più grave
pericolo quando, in presenza di un rischio concreto, il proprietario di un’arma
omette di ostacolarne l’impossessamento da parte di soggetti giudicati in
astratto più pericolosi. Tale giudizio, tuttavia, prosegue la Cassazione, deve
essere compiuto avendo riguardo, ovviamente, alle peculiarità  del singolo caso.
Secondo il Gip, nella casa dell’imputato non vi era la possibilità  che minori o
altre categorie a rischio potessero prendere il fucile. Trattandosi di
valutazione di fatto, affrontata dal giudice di merito con motivazione immune da
illogicità , la Corte ha ritenuto la circostanza sottratta al proprio sindacato,
rigettando, di conseguenza, il ricorso. Infine, la Corte precisa come l’arma,
chiusa in uno sgabuzzino, non fosse comunque mai uscita dalla "signoria" del
proprietario. Perchè si verifichi tale situazione non è indispensabile, come
sosteneva il procuratore generale, la perpetua presenza fisica sul posto, ma è
sufficiente il costante “controllo e la vigilanza” sull’oggetto pericoloso,
criterio soddisfatto quando il medesimo è custodito in luoghi privati e non
liberamente accessibili.

 


Carlo Melzi D’Eril, Il Sole 24 ore


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