Anche il Consiglio di Stato dice si alla laurea in due anni – CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, Ordinanza n. 4427 del 27/09/2005

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Se in
solo due anni accademici si sono conseguiti i crediti formativi necessari è
possibile laurearsi Dal Consiglio di Stato arriva la conferam dell l’ordinanza
del

Tar Lecce
che aveva accolto le ragioni di uno studente universitario non
ammesso a sostenere l’esame di laurea in quanto aveva terminato in soli due anni
” e non nei tre previsti dal corso di laurea – gli studi universitari, pur
avendo conseguito tutti i crediti necessari .

 


CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, Ordinanza n. 4427 del 27/09/2005

Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

composto dai
Signori: Pres. Giorgio Giovannini

Cons. Luigi
Maruotti

Cons. Carmine
Volpe

Cons.
Giuseppe Romeo

Cons. Luciano
Barra Caracciolo Est.

ha
pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera
di Consiglio del 27 Settembre 2005 .

Visto l’art.21,
u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21
luglio 2000, n. 205;

Visto
l’appello proposto da:

UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI LECCE

rappresentato
e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATO

con domicilio
in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12

contro

G. A.

rappresentato
e difeso da: Avv. VINCENZO GRECO

con domicilio
eletto in Roma VIA F.LLI MARISTI 7

per
l’annullamento dell’ordinanza del TAR PUGLIA – LECCE :Sezione I n. 491/2005 ,
resa tra le parti, concernente DINIEGO A SOSTENERE ESAME DI LAUREA – ULTIMA
SESSIONE ANNO ACCADEMICO 2003-2004 ;

Visti gli
atti e documenti depositati con l’appello;

Vista
l’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l’atto
di costituzione in giudizio di:

G.A.

Udito il
relatore Cons. Luciano Barra Caracciolo e uditi , altresi’, per le parti l’avv.to
dello Stato Maddalo;

Ritenuto che,
ad una sommaria delibazione, devono condividersi i rilievi svolti nell’appellata
ordinanza;

P.Q.M.

Respinge
l’appello (Ricorso numero: 7002/2005 ).

La presente
ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 27
Settembre 2005

L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

 

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