Anche il Consiglio di Stato dice si alla laurea in due anni – CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, Ordinanza n. 4427 del 27/09/2005
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Se in
solo due anni accademici si sono conseguiti i crediti formativi necessari è
possibile laurearsi Dal Consiglio di Stato arriva la conferam dell l’ordinanza
del
Tar Lecce che aveva accolto le ragioni di uno studente universitario non
ammesso a sostenere l’esame di laurea in quanto aveva terminato in soli due anni
” e non nei tre previsti dal corso di laurea – gli studi universitari, pur
avendo conseguito tutti i crediti necessari .
CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, Ordinanza n. 4427 del 27/09/2005
Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
composto dai
Signori: Pres. Giorgio Giovannini
Cons. Luigi
Maruotti
Cons. Carmine
Volpe
Cons.
Giuseppe Romeo
Cons. Luciano
Barra Caracciolo Est.
ha
pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera
di Consiglio del 27 Settembre 2005 .
Visto l’art.21,
u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21
luglio 2000, n. 205;
Visto
l’appello proposto da:
UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI LECCE
rappresentato
e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATO
con domicilio
in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12
contro
G. A.
rappresentato
e difeso da: Avv. VINCENZO GRECO
con domicilio
eletto in Roma VIA F.LLI MARISTI 7
per
l’annullamento dell’ordinanza del TAR PUGLIA – LECCE :Sezione I n. 491/2005 ,
resa tra le parti, concernente DINIEGO A SOSTENERE ESAME DI LAUREA – ULTIMA
SESSIONE ANNO ACCADEMICO 2003-2004 ;
Visti gli
atti e documenti depositati con l’appello;
Vista
l’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l’atto
di costituzione in giudizio di:
G.A.
Udito il
relatore Cons. Luciano Barra Caracciolo e uditi , altresi’, per le parti l’avv.to
dello Stato Maddalo;
Ritenuto che,
ad una sommaria delibazione, devono condividersi i rilievi svolti nell’appellata
ordinanza;
P.Q.M.
Respinge
l’appello (Ricorso numero: 7002/2005 ).
La presente
ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 27
Settembre 2005
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
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