La dichiarazione della falsità di un atto o documento può essere formulata dal giudice anche all’esito del procedimento per oblazione – CASAZIONE PENALE, Sezioni Unite, Sentenza n. 33790 del 23/06/2005

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La dichiarazione della falsità di un atto o
documento puo’ essere formulata dal giudice anche all’esito del procedimento per
oblazione, purchè risulti già esercitata l’azione penale, come ad esempio a
seguito di opposizione a decreto penale di condanna, in quanto il richiamo
operato dall’art. 425 comma 5 c.p.p. all’art. 537 rende evidente che
l’accertamento non deve necessariamente conseguire alla fase dibattimentale e la
prova della falsità dell’atto puo’ emergere dalla concretezza, univocità e
concludenza degli elementi raccolti per la decisione specifica. (Fattispecie
relativa al reato di cui all’art. 100 DPR 30/3/57 n. 361, Testo Unico delle
leggi elettorali, in relazione alla declaratoria di falsità dei moduli firmati
dai sottoscrittori di una lista per la presentazione alle elezioni comunali,
nella parte in cui si attestava che le firme erano state apposte in presenza
dell’imputato).

 

Allegato Pdf:

CASAZIONE PENALE, Sezioni Unite, Sentenza n. 33790 del 23/06/2005

(Presidente A. Zumbo, Relatore G. Sarno)

https://www.litis.it

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