Mandato d’arresto europeo e rapporti giurisdizionali con Autorità straniere – CASSAZIONE PENALE, Sezione VI, Sentenza n. 34355 del 23/09/2005

La decisione rappresenta una delle prime
applicazioni della legge 22 aprile 2005 n. 69, attuativa della decisione quadro
n. 2002/584, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna
tra gli Stati membri e riguarda il caso di un cittadino rumeno, arrestato a Roma
il 25 luglio 2005, in quanto colpito da un provvedimento restrittivo della
libertà personale, emesso dal giudice istruttore di un Tribunale di Prima
istanza belga in relazione ai reati di rapina aggravata, sequestro di persona e
detenzione di armi da sparo, commessi in territorio belga nell’aprile 2005. La
Corte, investita del ricorso per cassazione proposto dalla difesa avverso la
decisione della Corte d’appello in data 31 agosto 2005, con la quale era stata
disposta la consegna all’Autorità giudiziaria del Regno del Belgio del
cittadino rumeno, ha enunciato due principi : a) in tema di valutazione dei
gravi indizi di colpevolezza del provvedimento limitativo della libertà
personale emesso dall’Autorità giudiziaria di altro Paese dell’Unione europea,
l’Autorità giudiziaria italiana si deve limitare a verificare che il mandato,
per il suo contenuto intrinseco o per gli altri elementi raccolti in sede
investigativa o processuale, sia fondato su un compendio indiziario che
l’Autorità giudiziaria emittente ha ritenuto seriamente dimostrativo di un
fatto-reato, commesso dalla persona di cui si chiede la consegna; b) il
presupposto della "motivazione" del mandato d’arresto, cui è subordinato
l’accoglimento della domanda di consegna (art. 1, comma 3 e art. 18, comma 1
lett. t della legge n. 89 del 2005), non puo’ essere strettamente parametrato
alla nozione ricavabile dalla tradizione giuridica italiana (esposizione
logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale
probatorio), essendo sufficiente che l’Autorità giudiziaria emittente dia
"ragione" del mandato di arresto, il che puo’ realizzarsi anche attraverso la
puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si
chiede la consegna.

 


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:
CASSAZIONE PENALE, Sezione VI,

Sentenza n. 34355
del 23/09/2005 (Presidente G. De Roberto, Relatore G.
Conti)



 

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