Intercettazioni telefoniche utilizzabili se le nueve indagini sono connesse alla vicenda per cui sono state disposte – CASSAZIONE PENALE, Sezione II, Sentenza n. 7595 del 03/02/2006

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La vicenda ”

con ordinanza il Tribunale di Bologna confermava la misura
della custodi cautelare nei confronti dell’indagato.

In particolare il Tribunale nella ricostruzione dei fatti
rigettava la eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche
sollevata dalla difesa, in considerazione del contenuto delle disposte
intercettazioni.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione
l’indagato deducendo, in particolare, l’erronea applicazione delle norme
processuali di cui all’art. 270 c.p.p. per aver, il Tribunale, ritenuto l’utilizzabilità
di intercettazioni che erano state acquisite da procedimento diverso.

 


La questione di diritto sollevata e la soluzione della Corte
secondo l’art.
270 c.p.p. “i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati
in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che
risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è
obbligatorio l’arresto in flagranza”.

Cio’ posto la Corte è
dovuta intervenire al fine di meglio interpretare quanto disposto dalla citata
norma quando si riferisce alla diversità dei procedimenti.

In particolare la Corte
ha osservato come, già in precedenza, tramite copiosa giurisprudenza (Cass. VI,
sent. 4007 del 11-3-99 (cc. 14-8-98) rv. 213587 (Arch. nuova proc. pen. 1999,
279). Vedi anche Cass. III, sent. 1208 del 15-5-98 (cc. 14-4-98) rv. 210950;
Cass. VI, sent. 1972 del 20-11-97 (cc. 16-5-97) rv. 210044 (Riv it. dir. proc.
pen. 1999, 344, nota); Cass. VI, sent. 7 del 4-3-97 (cc. 7-1-97) rv. 207368 (Gazz.
Giuffrè 1997, 17, pag. 54; Cass. Pen. 1997, 1930, nota; Giust. Pen. 1998 III,
221; Riv it. dir. proc. pen. 1999, 344, nota); Cass. I, sent. 6242 del 12-4-99 (cc.
11-12-98) rv. 212956 (Giust. pen. 1999, III, 644). si sia stabilito che il
concetto di “diverso procedimento” abbia carattere puramente sostanziale.

Cio’ significa ” spiega
la Corte – che il concetto non puo’ ricollegarsi ad un dato meramente formale,
come ad esempio il numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato, ma
deve essere riferito al contenuto della medesima notizia, cioè al fatto reato.

Nel concetto di “diverso
procedimento” ” continua la Corte ” non vanno, quindi, comprese quelle indagini
che risultano strettamente collegate, sotto il profilo oggettivo, probatorio e
finalistico alla vicenda per la quale sono state disposte le indagini.

 

(Lorenzo Sica, © Litis.it,
21 Giugno 2006)

 


CASSAZIONE PENALE, Sezione II, Sentenza n. 7595 del
03/02/2006

(Presidente D. Nardi, Relatore F. Monastero) 
 

 

Osserva

Con ordinanza in
data 12 novembre 2005, il Tribunale di Bologna confermava la misura della
custodia cautelare nei confronti dell’indagato per violazione dell’art. 12 della
legge n. 197 del 1991.

In particolare il
Tribunale, dopo aver ricostruito i fatti che avevano portato all’arresto
dell’indagato, con particolare riferimento al sequestro di numerose carte di
credito, carte banco-posta ed altri mezzi di pagamento, anche intestati ad altre
persone, rigettava la eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni
telefoniche, sollevata per l’omesso deposito dei decreti autorizzativi e, nel
merito, rigettava la richiesta di riesame del provvedimento di custodia
cautelare in considerazione dei contenuti delle disposte intercettazioni
telefoniche e del sequestro delle carte di credito rinvenute nella

disponibilità
dell’indagato.

Pur prendendo atto
delle deduzioni della difesa, riteneva infatti il Tribunale che almeno con
riferimento alla carta di credito della B. N. Z., potesse ritenersi
integrata la condotta ipotizzata.

Avverso tale
provvedimento propone ricorso per cassazione l’indagato personalmente deducendo:

– con un primo
motivo, l’erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di
inutilizzabilità in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto utilizzabili le
intercettazioni acquisite in procedimento diverso in palese violazione dell’art.
270 cod. proc. pen., che espressamente consente tale utilizzazione solo
nell’ipotesi in cui si proceda per un reato per il quale è obbligatorio
l’arresto in flagrante: ipotesi non sussistente nella specie in esame;

– con un secondo
motivo, l’erronea applicazione di norme penali (recte: processuali), con
riferimento all’art. 273 cod. proc. pen., in quanto i1 Tribunale avrebbe
erroneamente ritenuto contraffatti tutti i titoli di pagamento rinvenuti mentre
l’unica carta di credito in ordine alla quale potevano, eventualmente, nutrirsi
dubbi, era quella

emessa dalla B. N. Z..

All’udienza in
camera di consiglio del 3 febbraio 2006, il Procuratore generale presso questa
Corte, chiedeva il rigetto del ricorso mentre il difensore ne chiedeva
l’accoglimento.

Il ricorso è
inammissibile.

In ordine al primo motivo,
va rilevato che la relativa censura, sollevata per la prima volta in questa
sede, muove da un presupposto (diversità dei procedimenti) che richiede un
accertamento di fatto, incompatibile con i limiti del sindacato di legittimità
consentito a questa Corte.

Va, in ogni caso,
rilevato come dalla motivazione dell’ordinanza del Tribunale e dallo stesso
ricorso, non è dato dedurre se le intercettazioni telefoniche utilizzate nel
procedimento in esame siano effettivamente sorte in un procedimento "diverso":
viceversa, attesa l’unitarietà del fatto (l’arresto venne eseguito in provincia
di Bologna, presso l’abitazione dell’indagato, a seguito di indagini condotte
dalla Procura della Repubblica di Roma e a seguito di decreto di perquisizione e
sequestro, disposto dalla stessa Procura di Roma, nei confronti del P., e
proprio in relazione al reato di cui all’art. 12 del decreto-legge n. 143 del
1991, convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197), sembra doversi affermare
che, nella specie, si tratta dello stesso procedimento che è proseguito, per
competenza, in quel di Bologna.

Ad ogni buon conto,
quindi, non appare sussistente la "diversità" del procedimento che, ai sensi
del comma 1, dell’art. 270 cod. proc. pen., impedisce l’utilizzazione dei
risultati delle intercettazioni telefoniche (salvo che risultino indispensabili
per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in
flagranza): e cio’, anche alla luce del consolidato indirizzo di questa Corte
che ha affermato la natura "sostanziale" del concetto di "diversità del
procedimento" che, in quanto tale, non puo’ ricollegarsi a un dato puramente
formale, come il numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato, ma
deve essere riferito al contenuto della medesima notizia, vale a dire al
fatto-reato in relazione al quale sono in corso le indagini necessarie per
l’esercizio dell’azione penale. E, ancora, che, per gli stessi motivi, che ai
fini del divieto di utilizzazione previsto dall’art. 270, comma primo, cod. proc.
pen., nel concetto di "diverso procedimento" non rientrano le indagini
strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e
finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova viene
predisposto (cfr., ex plurimis, Sez. 1, sentenza n. 46075 del 04/11/2004,
Rv. 230505; Cass., Sez 2, sentenza n. 9579 del 2004; Cass. 16.5.1997, Rv.
210044; Cass. 14.8.1998, Rv. 213587).

Quanto al secondo motivo,
è sufficiente rilevare che le relative censure, presentate sotto il profilo
della violazione di leggi  si risolvono in argomentazioni di fatto, che
prospettano soluzioni alternative, rispetto a quella, priva di vizi logici, alla
quale è pervenuto il giudice di merito: l’iter argomentativo che ha portato a
ritenere integrata la fattispecie ipotizzata appare non censurabile, perchè
condotto attraverso una

esauriente analisi degli
elementi acquisiti nel corso delle indagini.

Ma declaratoria di
inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla
luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in curo
6,00,00 (seicento).

Non conseguendo
dalla presente sentenza la rimessione in libertà dell’indagato, si dispone che
la cancelleria, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, delle norme di
attuazione del codice di procedura penale, trasmetta copia del presente
provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario nel quale il ricorrente
è detenuto.

P. Q. M.

dichiara
inammissibile
il
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento alla Cassa delle ammende di una somma di curo 600,00
(seicento);


dispone

che la cancelleria, ai
sensi dell’art. 94, comma 1-ter, delle norme di attuazione del codice di
procedura penale, trasmetta copia del presente provvedimento al direttore
dell’istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.

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