Antitrust, Sanzioni per 315,4 milioni a 6 imprese petrolifere per un’intesa nel settore dei rifornimenti aeroportuali

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella
riunione del 15 giugno 2006, ha deliberato la chiusura dell’istruttoria avviata
nei confronti di alcune società petrolifere, per intesa restrittiva della
concorrenza nel mercato dei rifornimenti aeroportuali (c.d jet fuel). Per l’Autorità,
che ha sanzionato le società con una multa di complessivi 315,4 milioni di
euro, l’intesa ha avuto per oggetto ed effetto la ripartizione del mercato e
l’impedimento all’accesso di nuovi operatori, compresi i vettori aerei
intenzionati ad intraprendere l’autofornitura. In particolare le società
petrolifere Eni, Esso, Kuwait, Shell, Shell Italia Aviazione (succeduta a Shell
il 1° dicembre 2004), Tamoil e Total hanno realizzato un intenso e continuato
scambio di informazioni anche mediante l’attività delle imprese comuni Hub
S.r.l., Par S.r.l., Ram S.r.l., Rai S.r.l (già Raf S.r.l.), Disma S.p.A. e
Seram S.p.A che svolgono attività di stoccaggio e messa a bordo del carburante.
Le società si sono inoltre coordinate nelle rispettive strategie di gara per
l’aggiudicazione dei rifornimenti e hanno adottato reciproci comportamenti
punitivi a fronte di tentativi di cambiare l’assetto del mercato. Il risultato
è stato un peggioramento delle condizioni economiche praticate alle compagnie
aeree.

In base alla delibera
dell’Autorità le imprese dovranno cessare i comportamenti interessati
consentendo a terzi l’accesso al mercato del jet fuel. Eni, Esso e Kuwait per
Hub e Par, le società Shell Iav, Tamoil e Total per Rai e le società Eni,
Esso, Kuwait, Shell Iav e Total per Disma e Seram dovranno inoltre definire
iniziative in grado di eliminare la compresenza di più società petrolifere nel
capitale sociale delle imprese comuni. Tali iniziative dovranno essere
perfezionate entro il 30 giugno 2008.

Nel frattempo dovranno
individuare nuove modalità di conduzione delle imprese tali da eliminare la
funzione da queste svolta di veicolo di scambio di informazioni tra le imprese
madri.

La delibera dà conto
dell’impegno adottato da Total, valorizzato anche come attenuante in sede di
determinazione della sanzione, che consentirà ad Alitalia di effettuare in
proprio l’approvvigionamento, sia pur limitatamente allo scalo di Fiumicino. Per
l’Autorità la misura dovrà avere carattere di stabilità.


Le sanzioni decise
dall’Autorità sono le seguenti:

– per la società ENI
117.000.000 euro

–
per la società ESSO 66.690.000 euro

–
per la società KUWAIT 46.800.000 euro

–
per la società SHELL 53.320.000 euro e per la società SHELL IAV 3.140.000 euro

–
per la società TAMOIL 19.620.000 euro

–
per la società TOTAL 8.860.000 euro

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