Concessione dell’indulto – LEGGE 31 luglio 2006, n. 241


LEGGE 31
luglio 2006, n. 241


(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2006)

CONCESSIONE
DI INDULTO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. E’ concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio
2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non
superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive.
Non si applicano le esclusioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 151 del
codice penale.

2. L’indulto non si applica:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 270 (associazioni sovversive), primo comma;

2) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di
eversione dell’ordine democratico);

3) 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);

4) 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche
internazionale);

5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);

6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);

7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

8) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

9) 306 (banda armata);

10) 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla commissione
dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale);

11) 416-bis (associazione di tipo mafioso);

12) 422 (strage);

13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);

14) 600-bis (prostituzione minorile);

15) 600-ter (pornografia minorile), anche nell’ipotesi prevista dall’articolo
600-quater.1 del codice penale;

16) 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell’ipotesi
prevista dall’articolo 600-quater.1 del codice penale, sempre che il delitto sia
aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-quater;

17) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile);

18) 601 (tratta di persone);

19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);

20) 609-bis (violenza sessuale);

21) 609-quater (atti sessuali con minorenne);

22) 609-quinquies (corruzione di minorenne);

23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);

24) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e
terzo;

25) 644 (usura);

26) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all’ipotesi che la sostituzione
riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di
persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il
traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti
di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all’articolo 73 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, aggravati ai sensi dell’articolo 80, comma 1, lettera
a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonchè per il delitto di associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
all’articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi
1, 4 e 5 del medesimo articolo 74;

c) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all’articolo
1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni,
da1la legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni;

d) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all’articolo
7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;

e) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all’articolo
3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 1993, n. 205.

3. Il beneficio dell’indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito
commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non
inferiore a due anni.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all’art. 1:

– Si riporta il testo dell’art. 151 del codice penale:

«Art. 151 (Amnistia). – L’amnistia estingue il reato, e, se vi è stata
condanna, fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie.

Nel concorso di più reati, l’amnistia si applica ai singoli reati per i quali
è conceduta.

L’estinzione del reato per effetto dell’amnistia è limitata ai reati commessi a
tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una
data diversa.

L’amnistia puo’ essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.

L’amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi
dell’art. 99, nè ai delinquenti abituali, o professionali, o per tendenza,
salvo che il decreto disponga diversamente.».

– Si riporta il testo degli articoli 73, 74 e 80 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, (testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.):

«Art. 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o
psicotrope). (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1). – 1. Chiunque,
senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae,
raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia,
trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per
qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I
prevista dall’art. 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la
multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza
l’autorizzazione di cui all’art. 17, importa, esporta, acquista, riceve a
qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se
superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute
emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga,
ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo
o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione,
appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella
tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima
ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’art. 17,
illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o
le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all’art. 14, è punito con
la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro
300.000.

2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita
produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei
precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al presente testo
unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o
psicotrope previste nelle tabelle di cui all’art. 14.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze
stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di
autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella
tabella II, sezioni A, B e C, di cui all’art. 14 e non ricorrono le condizioni
di cui all’art. 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo
alla metà.

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per
la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo
sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e
della multa da euro 3.000 a euro 26.000.

5-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente
articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze
stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del
codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico
ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione
condizionale della pena, puo’ applicare, anzichè le pene detentive e
pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste.

Con la sentenza il giudice incarica l’Ufficio locale di esecuzione penale
esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
L’Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto
dall’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di
pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva
irrogata.

Esso puo’ essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi
dell’art. 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli
obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a
quanto previsto dall’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su
richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, il giudice che procede, o quello
dell’esecuzione, con le formalità di cui all’art. 666 del codice di procedura
penale, tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della
violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella
sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per
cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità puo’
sostituire la pena per non più di due volte.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena
è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi
per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o
l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la
commissione dei delitti.».

«Art. 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti
o psicotrope) (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma
2). – 1.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra
quelli previsti dall’art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o
finanzia l’associazione è punito per cio’ solo con la reclusione non inferiore
a venti anni.

2. Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione non inferiore a
dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra
i partecipanti vi sono persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope.

4. Se l’associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non
puo’ essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal
comma 2, a dodici anni di reclusione. L’associazione si considera armata quando
i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se
occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del
comma 1 dell’art. 80.

6. Se l’associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5
dell’art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell’art. 416 del codice
penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi
per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per
sottrarre all’associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall’art. 75 della
legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall’art. 38, comma 1, della legge 26
giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.».

«Art. 80 (Aggravanti specifiche) (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 18, comma
1). – 1. Le pene previste per i delitti di cui all’art. 73 sono aumentate da un
terzo alla metà;

a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o
comunque destinate a persona di età minore;

b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell’art. 112 del
codice penale;

c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del
reato, persona dedita all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata;

e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre
in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva;

f) se l’offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da
parte di persona tossicodipendente;

g) se l’offerta o la cessione è effettuata all’interno o in prossimità di
scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali,
strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di so

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