Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai – DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2006, n. 249


DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2006, n. 249
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2006 – S.O. n. 184)
NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEI NOTAI, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA E), DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 7 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante delega al Governo per il riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Visto l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante Ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, recante modificazioni al regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, sulla Cassa nazionale del notariato;

Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante norme complementari per l’attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64, recante norme complementari sull’ordinamento del notariato;

Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358, recante modificazioni all’ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629, recante riordinamento degli archivi notarili;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2006;

Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati in data 15 marzo 2006 e scaduto il termine di sessanta giorni per il parere della competente Commissione del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, espresso in data 1° marzo 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 13 marzo 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2006;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione ed il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all’articolo 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. Il quinto comma dell’articolo 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 è sostituito dal seguente: «Il notaio, inoltre, cessa dall’esercizio notarile per dispensa o interdizione dall’ufficio, rimozione, sospensione o destituzione.».

Art. 2.

Sostituzione dell’articolo 34 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L’articolo 34 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

«Art. 34. – 1. La decadenza dalla nomina e la cessazione dall’esercizio per dispensa, richiesta del notaio, sono dichiarate con decreto dirigenziale.

2. La cessazione dall’esercizio per le altre cause di cui agli articoli 30, 31 e 32 è dichiarata, a richiesta del procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio o del presidente del consiglio notarile del distretto presso il quale il notaio è iscritto, udito sempre l’interessato, ai sensi degli articoli 152 e seguenti, in quanto compatibili.

3. Quando è chiesta la cessazione definitiva dell’esercizio notarile possono essere adottate le misure cautelari di cui all’articolo 158-sexies.».

Art. 3.

Sostituzione dell’articolo 35 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L’articolo 35 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

«Art. 35. – 1. Le sanzioni disciplinari della sospensione e della destituzione sono pronunziate nei casi determinati dagli articoli 138, 138-bis, 142, 142-bis e 147, nonchè negli altri casi previsti dalle leggi sul notariato.

2. La sospensione cautelare è pronunciata nei casi di cui agli articoli 34, comma 3, 128, comma 2, e 158-sexies.».

Art. 4.

Modifiche all’articolo 39 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. Il terzo comma dell’articolo 39 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 è sostituito dal seguente: «In caso di interdizione temporanea ed in ogni caso di sospensione del notaio dall’esercizio si provvede ai sensi dell’articolo 43.».

Art. 5.

Sostituzione dell’articolo 40 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L’articolo 40 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

«Art. 40. – 1. Il sigillo del notaio cessato definitivamente dall’esercizio o trasferito ad altra sede è depositato nell’archivio notarile distrettuale. Il sigillo è reso inutilizzabile, in modo da restare comunque riconoscibile, mediante l’apposizione di un segno sull’incisione a cura del capo dell’archivio.

2. Il sigillo del notaio sospeso o interdetto temporaneamente ovvero nei confronti del quale sono state pronunziate l’interdizione dai pubblici uffici o altro provvedimento comportante sospensione dall’esercizio ai sensi della legge penale è depositato nell’archivio notarile distrettuale fino a quando durano gli effetti di tali provvedimenti.

3. Il capo dell’archivio notarile distrettuale assume tutti i provvedimenti necessari per l’acquisizione del sigillo.».

Art. 6.

Sostituzione dell’articolo 43 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L’articolo 43 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

«Art. 43. – 1. Nei casi di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione o di applicazione della sospensione cautelare di cui all’articolo 158-sexies, commi 1 e 2, o di interdizione temporanea dall’esercizio del notaio, il consiglio notarile del distretto presso il quale il notaio è iscritto determina se gli atti, i registri ed i repertori devono restare presso lo studio del notaio sospeso o interdetto ovvero se devono essere depositati presso altro notaio.

2. Nel caso previsto dall’articolo 158-sexies, comma 4, nonchè in caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici o di altri provvedimenti comportanti sospensione dall’esercizio della professione adottati in sede penale, gli atti sono sempre depositati presso un altro notaio.

3. Il presidente del consiglio notarile del distretto di cui al comma 1 nomina depositario un notaio dello stesso distretto, scelto, di regola, fra quelli esercenti nella stessa sede e, in mancanza, nella sede più vicina.

4. Della consegna degli atti, dei registri e dei repertori al notaio depositario e della loro restituzione è redatto verbale con l’intervento del presidente del consiglio notarile distrettuale o di un suo delegato.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate idonee forme di pubblicità, anche informatiche, mediante le quali è data notizia al pubblico del deposito di atti presso altro notaio effettuato ai sensi della presente legge.».

Art. 7.

Modifiche all’articolo 44 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. Il primo comma dell’articolo 44 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Quando per assenza, per sospensione o interdizione temporanea, per interdizione dai pubblici uffici o per altri provvedimenti comportanti sospensione dall’esercizio della professione ai sensi della legge penale, per malattia o per qualsiasi altro impedimento temporaneo, il notaio non possa esercitare le proprie funzioni, il presidente del consiglio notarile delega d’ufficio un altro notaio esercente, scelto con gli stessi criteri di cui all’articolo 43, comma 3, per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati. Della delega è data idonea pubblicità secondo le modalità indicate dal decreto di cui all’articolo 43, comma 5.».

Art. 8.

Modifiche all’articolo 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. Il secondo comma dell’articolo 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Al notaio, quando non puo’ esercitare temporaneamente la propria funzione, spetta la metà degli onorari per le operazioni compiute dal notaio delegato, al quale sono attribuiti i restanti proventi.

Quando è nominato un notaio depositario, tali proventi spettano interamente a quest’ultimo.».

Art. 9.

Sostituzione dell’articolo 80 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L’articolo 80 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

«Art. 80. – 1. Salvo il caso di errore scusabile, il notaio che ha percepito, per onorari, diritti, accessori e spese una somma maggiore di quella dovuta, è punito con una sanzione pecuniaria pari da uno a tre volte la maggior somma percepita, salvo il diritto della parte di ripetere l’indebito.».

Art. 10.

Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. Dopo l’articolo 93 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono inseriti i seguenti:

«Art. 93-bis. – 1. Il Consiglio notarile distrettuale vigila sull’osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni.

2. Al fine di controllare il regolare esercizio dell’attività notarile, i consigli notarili distrettuali, tramite il presidente o un loro componente, delegato dal consiglio, possono:

a) effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e documenti contabili del notaio;

b) esaminare gli estratti repertoriali conservati presso gli archivi notarili distrettuali con facoltà di ottenerne copia, dandone preventivo avviso ai notai interessati;

c) assumere informazioni presso le amministrazioni e gli uffici pubblici.

3. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sull’applicazione dei suddetti principi e norme da parte dei consigli notarili distrettuali e adotta tutte le iniziative opportune per la loro applicazione.

Art. 93-ter. – 1. Se viene rilevata l’inosservanza di leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche elaborati dal Consiglio nazionale del notariato ovvero la violazione di altri doveri da parte del notaio, il Consiglio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto promuove, per il tramite del presidente, procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 153 ovvero se, al tempo della commissione del fatto, il notaio era iscritto al collegio di altro distretto, ne dà notizia al consiglio di tale distretto.».

Art. 11.

Modifiche alla rubrica del Titolo VI della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. La rubrica del Titolo VI della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituita dalla seguente: «Titolo VI – Della vigilanza sui notai, sui consigli e sugli archivi. Delle ispezioni, delle sanzioni disciplinari, delle misure cautelari e dei procedimenti per l’applicazione delle medesime.».

Art. 12.

Sostituzione dell’articolo 127 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L’articolo 127 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

«Art. 127. – 1. Il Ministero della giustizia esercita l’alta vigilanza su tutti i notai, i consigli notarili distrettuali e l’Amministrazione degli archivi notarili e puo’ ordinare le ispezioni ritenute opportune.

2. La stessa vigilanza è esercitata dai procuratori della Repubblica presso i tribunali competenti per territorio con riferimento al luogo nel quale il notaio ha la propria sede.».

Art. 13.

Sostituzione dell’articolo 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L’articolo 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

«Art. 128. – 1. Nell’anno successivo ad ogni biennio, i notai presentano personalmente, o per mezzo di speciale procuratore, i repertori, i registri e gli atti rogati nell’ultimo biennio all’archivio notarile distrettuale per l’ispezione.

2. Il notaio che non adempie a tale obbligo, fatto salvo l’esercizio dell’azione disciplinare, è sospeso in via cautelare fino a quando non vi abbia ottemperato, con provvedimento della commissione amministrativa regionale di disciplina, adottato senza indugio, a richiesta dell’autorità che procede all’ispezione, ai sensi dell’articolo 158-sexies, in quanto compatibile.

3. Nel corso di tali ispezioni va accertato, in particolare, se, nella redazione e conservazione degli atti, nella tenuta e nella conservazione dei registri e dei repertori e nei versamenti all’archivio, siano state osservate le disposizioni di legge.».

Art. 14.

Sostituzione dell’articolo 129 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L’articolo 129 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

«Art. 129. – 1. Le ispezioni sono eseguite:

a) agli atti, registri e repertori dei notai, dal presidente del consiglio notarile o da un consigliere da lui delegato e, anche disgiuntamente, dal capo dell’archivio notarile del distretto nel quale il notaio è iscritto. Se colui che temporaneamente svolge le funzioni di capo dell’archivio notarile non ha la qualifica di conservatore e in genere in tutti i casi nei quali ragioni speciali lo consigliano, il direttore dell’ufficio centrale degli archivi notarili puo’ conferire l’incarico al conservatore di altro archivio;

b) agli atti, registri e repertori del presidente del consiglio notarile distrettuale e dei consiglieri da esso delegati per l’ispezione, dal capo della circoscrizione ispettiva.

2. Il presidente del consiglio notarile distrettuale o il consigliere da lui delegato rilevano, in occasione dell’ispezione, anche le violazioni delle norme deontologiche. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l’ispettore informa il consiglio notarile distrettuale competente per l’azione disciplinare delle violazioni deontologiche riscontrate.

3. Gli archivi notarili forniscono al consiglio notarile distrettuale tutti gli elementi in loro possesso in merito a tali violazioni.».

Art. 15.

Sostituzione dell’articolo 132 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L’articolo 132 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

«Art. 132. – 1. Fatte salve le ispezioni ordinarie di cui all’articolo 128, il Ministero della giustizia puo’ disporre ispezioni straordinarie, anche al fine di controllare le operazioni di verifica di cui all’articolo 129. Se il notaio impedisce o ritarda l’esecuzione dell’ispezione straordinaria, si provvede ai sensi dell’articolo 128, comma 2.

2. Se, in seguito ad ispezione straordinaria, viene accertata una irregolarità punita con una sanzione non inferiore a quelle previste dall’articolo 137, comma 2, le spese dell’ispezione sono a carico del notaio. In caso contrario, sono a carico dell’Amministrazione degli archivi notarili.

3. Se a carico del presidente del consiglio notarile distrettuale, del consigliere da lui delegato o del conservatore ispezionanti risultano delle irregolarità commesse nel corso delle ispezioni di cui all’articolo 129, i responsabili sono tenuti a rimborsare le spese dell’ispezione, senza pregiudizio dell’applicazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalla presente legge e dai contratti collettivi.».

Art. 16.

Sostituzione dell’articolo 133 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L’articolo 133 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

«Art. 133. – 1. Di ciascuna ispezione è redatto verbale in doppio esemplare in carta libera. Il verbale è formato e conservato secondo le norme del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 e successive modificazioni.».

Art. 17.

Sostituzione dell’articolo 134 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L’articolo 134 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

«Art. 134. – 1. Tutte le spese per il servizio delle ispezioni e le altre in genere occorrenti per la esecuzione della presente legge sono a carico del bilancio dell’Amministrazione degli archivi notarili.».

Art. 18.

Modifiche alla ru

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