Il sindaco è responsabile delle violazioni alla normativa antinfortunistica all’interno del Comune -; CASSAZIONE PENALE, Sezione III, Sentenza n. 35137 del 20/09/2007

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Il sindaco
è responsabile degli infortuni occorsi all’interno del Comune ove  non abbia
provveduto all’individuazione dei soggetti cui attribuire la qualifica di datore
di lavoro, ai sensi dall’art. 2, lett. b), del Dlgs n. 626/1994.

E’ quanto
afferma Corte di Cassazione, Sezione III penale, la quale afferma che  nelle
pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale
spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente
autonomia gestionale.  Affinchè tale disposizione trovi pratica attuazione
occorre che gli organi di direzione politica ” nella fattispecie, il sindaco –
 procedano alla individuazione dei soggetti ai quali attribuire la qualifica di
datore di lavoro di cui alla disposizione stessa, in conformità peraltro a
quanto agli stessi organi imposto dall’art. 30 del D.Lvo 19.3.1996 n. 242
contenente modifiche ed integrazioni al DLGSL n. 242 del 1994. La mancata
indicazione non puo’ che avere come conseguenza il permanere in capo al soggetto
titolare della responsabilità politica – il sindaco – della qualità di datore
di lavoro e cio’ ovviamente anche ai fini della responsabilità per la
violazione della normativa antinfortunistica

 

(M.M. © Litis.it, 27 Settembre
2007)

 


CASSAZIONE
PENALE, Sezione III, Sentenza n. 35137 del 20/09/2007

(Presidente:
Postiglione; Relatore: Mancini)


Con sentenza del 24.4.2006 il tribunale di Messina sezione distaccata di
Taormina ha condannato L.T.D. nella veste di sindaco del comune di XX. alla pena
di euro 1.500,00 di ammenda per una serie di contravvenzioni alla normativa
sulla sicurezza del lavoro -avere omesso di elaborare il documento sulla
valutazione dei rischi sulla sicurezza e salute durante il lavoro; avere omesso
di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; avere
omesso di nominare il medico competente.

Era emerso in dibattimento che la ASL di Me., Servizio medicina, aveva proceduto
ai controlli di legge ed avendo constatato la inosservanza di tali norme aveva
prescritto al Sindaco di adeguarsi alla disciplina vigente nel termine di giorni
180 constatando, alla scadenza, che le prescrizioni non erano state osservate.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del
difensore deducendo a) violazione di legge per avere il giudicante ritenuto che
la responsabilità in materia spetti all’autorità politica invece che ai
funzionari comunali aventi funzioni direttive: cio’ in contrasto con la
previsione dell’art. 2 co. 1 lett. b) della legge 626 del 1994 o
alternativamente b) difetto di motivazione non essendo stato spiegato in base a
quale ragionamento il giudice abbia individuato la responsabilità del sindaco.

 

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con l’unico motivo vi si lamenta l’errata attribuzione al sindaco della
responsabilità per l’inosservanza della normativa antinfortunistica all’interno
del comune sostenendosi che la responsabilità stessa dovesse configurarsi a
carico dei dirigenti o funzionari dell’ente.

Cosi’ come nota il ricorrente, a mente dell’art. 2 lett. b) del D.Lvo del 1994,
contenente l’attuazione di una serie di direttive CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
"nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al
quale spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente
autonomia gestionale ".

E tuttavia perchè tale disposizione trovi pratica attuazione occorre che gli
organi di direzione politica – nel nostro caso il sindaco – procedano alla
individuazione dei soggetti ai quali attribuire la qualifica di datore di lavoro
di cui alla disposizione stessa, in conformità peraltro a quanto agli stessi
organi imposto dall’art. 30 del D.Lvo 19. 3. 1996 n. 242 contenente modifiche ed
integrazioni al D.Lvo n. 242 del 1994.

Nella specie non risulta che cio’ sia avvenuto tanto è vero che il ricorrente
neppure in questa sede si è premurato di indicare il soggetto da considerare
all’interno del suo comune come datore di lavoro limitandosi ad effettuare una
generica affermazione di principio.

La mancata indicazione non puo’ che avere come conseguenza il permanere in capo
al soggetto titolare della responsabilità politica – nella specie il sindaco –
della qualità di datore di lavoro e cio’ ovviamente anche ai fini della
responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica.

In questi precisi termini è l’indirizzo già affermatosi di questa Corte
Suprema quale risulta da Sez. IV, sent. n. 38840 del 2005 YY. 232418, con la
quale è stata confermata la responsabilità di un sindaco per l’infortunio
occorso ad un operaio del comune.

Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
 

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. 

 

Depositata in cancelleria
il 20 settembre 2007

 

https://www.litis.it

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