Gratuito patrocinio: le legge si è fermata a Catanzaro. Disapplicati dal tribunale gli articoli 80 1 81 del Dpr 115/02


Disapplicati dal tribunale gli articoli 80 1 81 del
Dpr 115/02. Sono in contrasto con le norme internazionali. La nomina è valida
anche se l’avvocato non è iscritto negli elenchi speciali

Si ferma a Catanzaro la legge sul gratuito patrocinio. Il tribunale ordinario di
Catanzaro (decreto 206/08, depositato lo scorso 30 agosto e qui leggibile nei
documenti correlati) ha infatti ammesso al beneficio del patrocinio a spese
dello Stato, disapplicando il combinato disposto degli articoli 80 e 81 del Dpr
115/02, un indagato che aveva designato, quale proprio difensore l’avvocato
Concetta Nunnari, non iscritta nell’elenco degli abilitati alla specifica
difesa. Una situazione che precluderebbe, secondo una rigorosa interpretazione,
l’accesso al beneficio e quindi la liquidazione degli onorari del legale a
carico dello Stato.
L’articolo 80 del Dpr 115/02 sulle spese di giustizia prevede che chi è ammesso
al patrocinio a spese dello Stato puo’ nominare un difensore "scelto tra gli
iscritti negli elenchi degli avvocati istituiti presso consigli dell’ordine del
distretto di Corte di appello" nel quale ha sede il magistrato competente.
L’articolo 81 del medesimo Dpr, invece, prescrive che l’elenco sia formato dagli
avvocati che ne facciano domanda e che siano in possesso di particolari
requisiti tra i quali l’anzianità professionale non inferiore a sei anni. Il
risultato pratico del Dpr, secondo l’avvocato Concetta Nunnari (e la tesi è
stata condivisa dal tribunale) non è conforme alle norme internazionali e in
particolare al parametro fornito dall’articolo 189 del Trattato Cee.
Inoltre, il Tribunale di Catanzaro, nell’ammettere l’indagato al beneficio con
il patrocinio del difensore Concetta Nunnari, ha ricordato che sulla questione
di legittimità della normativa in esame si era già espressa la Corte
costituzionale (sentenza 299/02 pubblicata sul quotidiano on line
"Diritto&Giustizi@" del 29 giugno 2002) in relazione agli articoli 3 e 24 della
Carta fondamentale. I giudici delle leggi avevano dichiarato infondati i dubbi
di incostituzionalità sollevati dal Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale per i minorenni di Catania sull’articolo 17bis della legge 217/90, nel
testo introdotto dall’articolo 17 della legge 134/01. Nella parte in cui tale
norma impone che la scelta del difensore venga operata "solo" tra i nomi
indicati nel predetto elenco. Infatti- secondo la Consulta – la previsione di
uno speciale elenco nell’ambito del quale l’imputato che ha chiesto l’ammissione
al "patrocinio dello Stato" deve scegliere il proprio difensore, assicura
all’interessato "la migliore qualità professionale" della difesa, dato che gli
avvocati vengono inseriti nell’elenco tenendo conto della loro attitudine,
esperienza e correttezza deontologica.
Ma neanche la pronuncia della Corte costituzionale ha fatto desistere i giudici
calabresi dal disapplicare la legge sul gratuito patrocinio. E anche se non è
la prima volta che il Tribunale di Catanzaro disapplica il combinato disposto
degli articoli 80 e 81 del Dpr 115/02 (si veda in proposito il decreto del 17
giugno 2004, qui leggibile nei documenti correlati), non ha alcun dubbio: in
tutte le convenzioni recepite con leggi dello Stato la difesa tecnica è
affidata ad un avvocato scelto dall’interessato, senza che vi sia alcun
sbarramento o limite all’accesso alla difesa gratuita del non abbiente e senza
che sia correlato a parametri di anzianità professionale del difensore o
all’iscrizione di quest’ultimo in elenchi speciali.
La scelta del difensore è un atto personalissimo e fiduciario dell’individuo,
il quale deve poter affidare la propria difesa ad un professionista di suo
gradimento indipendentemente dall’iscrizione di quest’ultimo in appositi e
selettivi elenchi.
Ma la contradditorità della normativa italiana risiede nell’assurda disparità
di trattamento tra cittadino europeo non abbiente e cittadino italiano. Infatti,
mentre il cittadino europeo non abbiente che si trova nella condizione di dover
ricorrere allo Stato per il pagamento del proprio legale, vede garantito il
proprio diritto poichè la propria nazione ha recepito le disposizioni
convenzionali e comunitarie. Il cittadino italiano, invece, viene privato della
propria prerogativa, sulla base di una legge che regolamenta l’accesso al
beneficio della difesa gratuita, ponendo l’indagato di fronte a condizioni
limitative e contrastanti con il diritto internazionale pattizio.
Ne deriva quindi che la mancata iscrizione nello speciale elenco non osta
all’ammissione del cittadino al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
poichè l’indagato ha la facoltà e non l’obbligo di scegliere un difensore
iscritto nello speciale elenco.
 


Cristina Cappuccini,

www.dirittoegiustizia.it


 

 


 

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